COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 05/10/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 – RECLAMO DELLA FIDES SCALERA AVVERSO DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL CU N.53 DEL 04.01.2011 RELATIVE ALLA GARA PALAZZO CALCIO – FIDES SCALERA DEL 12.12.2010.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 05/10/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 - RECLAMO DELLA FIDES SCALERA AVVERSO DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL CU N.53 DEL 04.01.2011 RELATIVE ALLA GARA PALAZZO CALCIO – FIDES SCALERA DEL 12.12.2010. Letto il reclamo proposto dalla società FIDES SCALERA avverso la decisione del G.S. pubblicate sul CU n.53 del 04.01.2010 e relativo alla gara del 12.12.2010 tra il Palazzo Calcio ed il Fides Scalera, con cui, per le ragioni ivi addotte, veniva richiesta la riforma della decisione del GS assunta e pubblicata sul CU n. 53 del 04/01/2011; Letti gli atti ufficiali di gara; Esaminate le allegazioni probatorie e fotografiche delle società reclamante e resistente in corso di istruttoria prodotte; Preso atto delle conclusioni raggiunte dalla Procura Federale, con nota del 20/07/2011-Prot.n.414,acquisita agli atti del procedimento in parola; Considerato che dal comunicato ufficiale n. 46 del 10/12/2010 il calciatore Soldano Antonio risultava squalificato per una gara per recidiva in ammonizione e, per l’effetto, non poteva prendere parte a quella del 12/12/2010 contro il Fides Scalera, valevole per il campionato di Seconda Categoria; Esaminate le deposizioni rese dal DG in data 29/1/2011 dalle quali è possibile ottenere conferma circa la veridicità e corrispondenza della documentazione fotografica, prodotta dalla società reclamante, alla gara del 12/12/2010 per essersi il DG medesimo riconosciuto con specifico riferimento all’incontro in parola; Osservato non di meno come nel corso dell’audizione del 12/12/2011 il calciatore Soldano Antonio si fosse, a sua volta, riconosciuto nella foto mostratagli, negando, tuttavia, di aver preso parte alla gara de quo, perché squalificato ed assente per impegni familiari; Considerato come detta ultima circostanza non abbia trovato nessun riscontro probatorio, in atti; Osservato, di converso, come le conclusioni della Procura Federale, da questa CDT opportunamente compulsata, con provvedimento del 14/3/2011, consentano di attestare la genuinità ed autenticità del materiale fotografico esibito dalla società Fides Scalera in sede procedimentale e la sua conseguente, piena, utilizzabilità ai fini probatori; Ritenuto, ancora, come del tutto inconferenti possano qualificarsi gli ulteriori strumenti di prova da parte reclamante addotte, stante la loro genericità ed impossibilità di collocazione in un credibile spazio temporale, (vedi note Facebook); Ritenuto, in definitiva, da quel che risulta dalle emergenze in atti, che, contrariamente a quanto dichiarato a verbale dai due calciatori coinvolti, Soldano Antonio, pur squalificato, ha giocato sotto il falso nome di De Angelis Raffaele la gara del 12 Dicembre 2010 contro il Fides Scalera e di conseguenza, il reclamo appare fondato e come tale accoglibile; Osservato,pertanto,come per i comportamenti sopra descritti vadano considerati responsabili, oltre ai due calciatori coinvolti (Soldano Antonio per aver giocato squalificato e sotto falso nome, De Angelis Raffaele per aver sostenuto la versione di Soldano Antonio) la società Palazzo Calcio ed il Dirigente Accompagnatore Ufficiale; PQM ai sensi degli artt. 17, 18, 19 e 22 del C.d.G.S. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera: - di comminare alla società Palazzo Calcio la punizione sportiva della perdita della gara indicata sopra col punteggio di 0-3; - di comminare alla società Palazzo Calcio l'ammenda di € 350,00 oltre alla penalizzazione di punti uno(1) da scontarsi nella stagione sportiva 2011/2012; - di comminare al dirigente accompagnatore ufficiale della società Palazzo Calcio,Bruno Francescantonio,indicato in distinta,l'inibizione fino al 31/12/2011; - di comminare al calciatore Soldano Antonio la squalifica fino al 31/01/2012; - di comminare al calciatore De Angelis Raffaele la squalifica fino al 31/01/2012; - si dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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