COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 13/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.2 a carico di: PIRILLO Marcello calciatore della societa SS. Juvenilia Alto Jonio; BRUNO Antonio Presidente della societa Juvenilia Alto Jonio; LIGUORI Vincenzo dirigente della societa SS. Juvenilia Alto Jonio; la societa S. S. JUVENILIA ALTO JONIO

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 13/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.2 a carico di: PIRILLO Marcello calciatore della societa SS. Juvenilia Alto Jonio; BRUNO Antonio Presidente della societa Juvenilia Alto Jonio; LIGUORI Vincenzo dirigente della societa SS. Juvenilia Alto Jonio; la societa S. S. JUVENILIA ALTO JONIO per rispondere:il primo delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, 10, comma 6, e 22, comma 8, del C.G.S. per violazione dei principi di lealta, correttezza e probita, per aver partecipato alle gare: 1) Cremissa-Juvenilia Alto Jonio del 19.09.2010; 2) Juvenilia Alto Jonio-Albidonia del 26.09.2010; 3) Schiavonea Calcio-SS. Juvenilia Alto Jonio del 03.10.2010; 4) SS. Juvenilia Alto Jonio . Sporting Terranova del 10.10.2010; 5) Talao-SS.-Juvenilia Alto Jonio del 17.10.2010; valevoli per il Campionato di Prima categoria girone gAh della stagione 2010/2011 malgrado fosse squalificato a seguito di decisione del Giudice Sportivo; il secondo delle violazioni di cui agli artt, 1, comma 1, 10, commi 2 e 6, del C.G.S. per violazione dei principi di lealta, correttezza e probita, per aver sottoscritto in data 19.09.2010 e 03.10.2010, complessivamente n. 2 distinte gara valevoli per il Campionato di Prima Categoria - girone A, nelle quali dichiarava che i calciatori ivi menzionati partecipavano regolarmente alla partita sotto la responsabilita della societa di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Sig. Pirillo Marcello non ne avesse titolo in quanto squalificato a seguito di decisione del Giudice Sportivo; il terzo delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, 10, commi 2 e 6, del C.G.S. per violazione dei principi di lealta, correttezza e probita, per aver sottoscritto in data 26.09.2010, 10.10.2010 e 17.10.2010, complessivamente n. 3 distinte gara valevoli per il Campionato di Prima Categoria-girone gAh, nelle quali dichiarava che i calciatori ivi menzionati partecipavano regolarmente alla partita sotto la responsabilita della societa di appartenenza giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Sig. Pirillo Marcello non ne avesse titolo in quanto squalificato a seguito di decisione del Giudice Sportivo; la societa SS. JUVENILIA ALTO JONIO a titolo di responsabilita diretta ed oggettiva, ai sensi dellfart. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva nella violazione ascritta al proprio Presidente e ai propri tesserati. Deferimento del Vice Procuratore Federale del 12.7.2011. IL DEFERIMENTO In data 12.07.2011 il Presidente della U.S.Crucolese rappresentava alla Procura Federale che il calciatore Pirillo Marcello, tesserato per la Soc. Juvenilia Alto Ionio, aveva preso parte a gare della stagione sportiva 2010 -2011 pur essendo squalificato. La Procura Federale, esaminati gli atti e accertata la inadempienza, deferiva Pirillo Marcello, Bruno Antonio, Liguori Vincenzo e la societa S.S.Juvenilia Alto Ionio a questa Commissione Territoriale per rispondere delle incolpazioni di cui in rubrica. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 26 settembre 2011 sono comparsi davanti a questa Commissione Territoriale il sostituto Procuratore Federale Avv. Antonio Quintieri nonche il Sig.Bruno Antonio, Presidente della Societa Juvenilia Altonio Ionio, anche per delega del calciatore Pirillo Marcello; nonche il sig. Liguori Vincenzo i quali, riconoscendo la propria responsabilita e quella della societa, hanno proposto lfapplicazione delle sanzioni ex art. 23 C.G.S. cosi determinate: per Pirillo Marcello anni uno e mesi quattro di squalifica; per Bruno Antonio anni uno e mesi quattro di inibizione, per Liguori Vincenzo anni uno e mesi quattro di inibizione; per la soc. S.S. Juvenilia Alto Ionio punti tre di penalizzazione e lfammenda di . 750,00. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrino gli estremi dellfillecito loro contestato cosi come specificato in rubrica. Tenuto conto del comportamento fattivo degli incolpati puo essere accolta la richiesta di patteggiamento nei termini sopra indicati. P.Q.M. la Commissione Territoriale, riconosciuta la responsabilita degli incolpati, irroga: a PIRILLO Marcello anni UNO(1) e mesi QUATTRO(4) di squalifica; a BRUNO Antonio anni UNO(1) e mesi QUATTRO(4) di inibizione; a LIGUORI Vincenzo anni UNO(1) e mesi QUATRO(4) di inibizione; alla soc. S.S. JUVENILIA ALTO IONIO punti TRE(3) di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva 2011/2012 e l’fammenda di € 750,00(settecentocinquanta/00).
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