COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 13 Ottobre 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 187. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO FORIO CALCIO – GARA FORIO CALCIO I E. ZUPO TEANO DEL 5.12.2010 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 13 Ottobre 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 187. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO FORIO CALCIO – GARA FORIO CALCIO I E. ZUPO TEANO DEL 5.12.2010 – PROMOZIONE La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, preso atto dell’assenza della società, benché ritualmente convocata, osserva: la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Primo Giudice (delibera pubblicata sul C.U. n. 110 del 14.04.2011 del C.R. Campania, alla pag. 2445), con la quale é stato accolto il reclamo della società E. Zupo Teano, con la conseguenziale sanzione, a carico della società Forio, della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, in ragione della posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, del calciatore della medesima società Forio, Silvetti Loreto, in ragione della circostanza che quest’ultimo, infrasedicenne alla data di disputa della gara (egli è nato, invero, il 28.12.1994), era stato sì autorizzato ex art. 34, comma 3, N.O.I.F., ma soltanto in data successiva a quella, innanzi richiamata, della gara di cui al reclamo in esame. Per l’esattezza, la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, presupposto preliminare, essenziale ai fini della regolare autorizzazione in argomento, è stata formalizzata in data 13.01.2011, mediante il C.U. n. 78, alla pag. 1372. Di conseguenza, questa C.D.T. rileva l'infondatezza dell'atto d'impugnazione, sotto il profilo della legittimità, nel senso della conformità normativa, della decisione del Giudice di prime cure. La società Forio, ricorrente in seconda istanza, per il vero, ha sostenuto anche di non aver ricevuto, dalla società E. Zupo Teano, alcuna copia del reclamo di prima istanza, da essa prodotto. Se questa seconda obiezione fosse risultata corrispondente al vero, sarebbe stato, indiscutibilmente, leso il diritto di difesa della società Forio ed, in ogni caso, sarebbe stato formalmente viziato l’atto di reclamo della società E. Zupo, con l’ineluttabile conseguenza dell’obbligata declaratoria d’inammissibilità, da parte di questa C.D.T., del reclamo medesimo della società E. Zupo. Viceversa, dagli accertamenti eseguiti da questa C.D.T., è risultato: 1) che la società E. Zupo Teano ha trasmesso il plico raccomandato, alla società Forio, all'indirizzo depositato da quest’ultima, all'atto della presentazione del modello di censimento presso il C.R. Campania, per l’iscrizione al Campionato Regionale di Promozione 2010/2011: esattamente, alla via del Pozzo, n. 2 – 80075 Forio (Napoli); 2) che la citata raccomandata è stata regolarmente consegnata al destinatario, dal portalettere del centro postale NA – Forio Ischia, in data 10.12.2010. Per quanto sopra, il ricorso di secondo grado, presentato dalla società Forio, deve essere rigettato, con conferma integrale della decisione del Giudice Sportivo Territoriale. P.Q.M. DELl BERA di rigettare il reclamo proposto, dalla società Forio; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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