COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 13 Ottobre 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 03. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CAMPAGNA – GARA CAMPAGNA / INTERCASALI 2005 DEL 25.09.2011 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 13 Ottobre 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 03. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CAMPAGNA – GARA CAMPAGNA / INTERCASALI 2005 DEL 25.09.2011 – PROMOZIONE La C.D.T., visti gli atti ufficiali; preso atto della sua decisione pubblicata, a stralcio, sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 30 del 6.10.2011, alla pagina 572; letto il reclamo; ascoltato l’arbitro a chiarimenti, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Deve premettersi che il direttore di gara ha sostanzialmente confermato, in sede di audizione presso questa C.D.T., quanto riportato nel proprio rapporto ufficiale di gara. Deve, tuttavia, precisarsi che, sotto il profilo della doverosa, obiettiva corrispondenza della sanzione al comportamento del calciatore Cerasale Liberato, questa C.D.T. giudica che equa commisurazione della squalifica sia quella fino al 24.11.2011. P.Q.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Campagna, riducendo al 24.11.2011 la squalifica a carico del calciatore Cerasale Liberato; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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