COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 20 Ottobre 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 192. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO RINASCITA SANGIOVANNESE – GARA BOYS RISORGIMENTO / RINASCITA SANGIOVANNESE DEL 16.04.2011 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 20 Ottobre 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 192. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO RINASCITA SANGIOVANNESE – GARA BOYS RISORGIMENTO / RINASCITA SANGIOVANNESE DEL 16.04.2011 – 2^ CAT. La C.D.T., letto il reclamo; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti; visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, da una accurata lettura degli atti di gara, nella doverosa proporzionalità della gravità dei fatti commessi con le relative sanzioni, questa C.D.T. giudica di dover ridurre al 31.01.2012 l’impugnata squalifica a carico del calciatore Di Costanzo Giorgio. P.Q.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Rinascita Sangiovannese, riducendo al 31.01.2012 la squalifica a carico del calciatore Di Costanzo Giorgio; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it