COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 20 Ottobre 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 04. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CELLOLE CALCIO – GARA CELLOLE CALCIO / BARANO CALCIO DEL 18.09.2011 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 35 del 20 Ottobre 2011
Delibere della Commissione Disciplinare
04. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CELLOLE CALCIO – GARA CELLOLE CALCIO / BARANO CALCIO
DEL 18.09.2011 – PROMOZIONE
La C.D.T., letto il reclamo; sentita, nella persona del suo assistente legale, la società, che aveva presentato
rituale richiesta di audizione; visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione.
Invero, visti gli atti, letto il referto di gara e gli allegati, appare effettivamente sproporzionata per eccesso la
sanzione della squalifica a carico dell’allenatore, sig. Baldassare Renato, inflitta dal Giudice di prime cure.
Dalla lettura piena dello stesso referto di gara si evidenzia una condotta sicuramente violenta ed
antisportiva, ma non grave a tal punto da giustificare la squalifica inflitta. In particolare, va registrata la
mancanza non soltanto di esiti dannosi in capo al direttore di gara, ma anche la mancanza di qualsivoglia
contatto fisico tra il dirigente/allenatore, sig. Baldassare Renato, e l’arbitro stesso. Le frasi profferite, poi,
sono prive di ogni significato minaccioso od ingiurioso, dovendosi unicamente rilevare una protesta
veemente e scomposta, sicuramente al di fuori dei limiti di continenza e di tempo tollerabili. Non può
disconoscersi, al riguardo, il tentativo di aggressione al direttore di gara (fortunatamente non realizzatosi)
ed il rientro all’interno del rettangolo di giuoco del dirigente/allenatore, sig. Baldassare Renato, benché
ritualmente allontanato. La sanzione, in ogni caso, deve essere rapportata, per costante giurisprudenza
sportiva, all’effettiva gravità dell’infrazione commessa, per cui si ritiene di ridurla al 17.03.2012. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Cellule Calcio, riducendo al 17.03.2012
la sanzione della squalifica a carico dell’allenatore, sig. Baldassare Renato; nulla dispone in ordine
alla tassa reclamo, non versata.
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