COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 20 Ottobre 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 07. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POL. MASSA LUBRENSE – GARA POL. MASSA LUBRENSE / CITTÀ DE LA CAVA 1394 DELL’8.10.2011 – ECCELLENZA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 35 del 20 Ottobre 2011
Delibere della Commissione Disciplinare
07. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POL. MASSA LUBRENSE – GARA POL. MASSA LUBRENSE /
CITTÀ DE LA CAVA 1394 DELL’8.10.2011 – ECCELLENZA
La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Pol. Massa Lubrense, avverso la sanzione della squalifica a carico del calciatore Autiero Ciro, rileva l'infondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, la reclamante si duole della eccessiva sanzione comminata dal Giudice Sportivo Territoriale, in relazione ai fatti accaduti nella gara de qua. Questa Commissione respinge il ricorso poiché l’atto perpetrato dal calciatore medesimo è tale da dover ritenere che la sanzione della squalifica inflitta al nominato calciatore Autiero Ciro dal Giudice di primo grado, appaia equa e proporzionata, sulla base dei fatti descritti dal direttore di gara nel suo rapporto ufficiale. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Pol. Massa Lubrense; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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