COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 20 Ottobre 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 08. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO F.C. GLADIATOR 1924 – GARA ISOLA DI PROCIDA / F.C. GLADIATOR 1924 DELL’8.10.2011 – ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 20 Ottobre 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 08. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO F.C. GLADIATOR 1924 – GARA ISOLA DI PROCIDA / F.C. GLADIATOR 1924 DELL’8.10.2011 – ECCELLENZA La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società F.C. Gladiator 1924, avverso la sanzione della squalifica a carico del calciatore Martone Savino, rileva l'infondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, la reclamante si duole della eccessiva sanzione comminata dal Giudice Sportivo Territoriale, in relazione ai fatti accaduti nella gara de qua. Questa Commissione respinge il ricorso, atteso che l’atto perpetrato dal calciatore medesimo è tale da dover ritenere che la sanzione della squalifica inflitta al nominato calciatore Martone Savino, dal Giudice di prime cure, appaia equa e proporzionata, sulla base dei fatti descritti dal direttore di gara nel suo rapporto ufficiale. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società F.C. Gladiator 1924; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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