COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 20 Ottobre 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 09. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO COMPRENSORIO MARIGLIANESE – GARA B.G.S. SAN MARCO EVANGELISTA / COMPRENSORIO MARIGLIANESE DELL’8.10.2011 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 35 del 20 Ottobre 2011
Delibere della Commissione Disciplinare
09. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO COMPRENSORIO MARIGLIANESE – GARA B.G.S. SAN MARCO EVANGELISTA / COMPRENSORIO MARIGLIANESE DELL’8.10.2011 – 1^ CAT.
La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Comprensorio Mariglianese, in via preliminare rileva l’inammissibilità dell’atto di impugnazione relativo alla richiesta di ripetizione della gara, per presunto errore tecnico dell’arbitro, in quanto, essendo di competenza del Giudice Sportivo Territoriale, il reclamo andava preannunciato mediante comunicazione, a mezzo fax o telegramma, entro le ore ventiquattro (mezzanotte) del giorno feriale successivo a quello di disputa della gara in esame. Per quanto attiene, poi, alle altre due doglianze (richiesta di riduzione della squalifica a carico dei calciatori Aprea Raffaele e Russo Vittorio), questa C.D.T. dispone il rinvio alla seduta del 24.10.2011, in ordine alla quale riunione convoca fin d’ora, per le ore 18.00, senza ulteriore avviso, la società reclamante, che ha espressamente chiesto di essere sentita. P.Q.M.
DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Comprensorio Mariglianese, nella parte riguardante la richiesta di ripetizione della gara; di rinviare alla seduta del 24.10.2011 la decisione sugli altri due aspetti, di cui al reclamo in esame, previa la cennata audizione della società reclamante; nulla dispone all’atto, in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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