COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 14/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. BIANCHI SIMONE, già tesserato A.C.D. BASCA, sig. LUCCHESE VITO, Presidente A.C.GALLIERA 2009, camp. III^ cat. e A.C. BASCA GALLIERA 2002, camp. I^ cat. Con nota 4.7.2011 n. 27/768, il Sostituto Procuratore Federale, – visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., – ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : – il calc. BIANCHI SIMONE, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per l’A.C. GALLIERA 2009, mentre era ancora tesserato per la società A.C. BASCA GALLIERA 2002; – il sig. LUCCHESE VITO, Presidente, all’epoca dei fatti, della Soc. A.C. GALLIERA 2009, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S.,

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 14/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. BIANCHI SIMONE, già tesserato A.C.D. BASCA, sig. LUCCHESE VITO, Presidente A.C.GALLIERA 2009, camp. III^ cat. e A.C. BASCA GALLIERA 2002, camp. I^ cat. Con nota 4.7.2011 n. 27/768, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. BIANCHI SIMONE, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per l’A.C. GALLIERA 2009, mentre era ancora tesserato per la società A.C. BASCA GALLIERA 2002; - il sig. LUCCHESE VITO, Presidente, all’epoca dei fatti, della Soc. A.C. GALLIERA 2009, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. BIANCHI SIMONE , benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società A.C. BASCA GALLIERA 2002 a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società A.C. GALLIERA 2009, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, l’A.C. GALLIERA 2009 nel precisare che il sig. LUCCHESE non ricopriva, all’epoca, la carica di Presidente della società, ha fatto richiesta di audizione ed è presente all’odierno dibattimento con un proprio rappresentante. Eseguiti i dovuti controlli è effettivamente emerso, dal foglio di censimento relativo alla stagione sportiva 2009/2010, che il Presidente dell’A.C.GALLIERA 2009 era, all’epoca dei fatti, il sig. Lombardi Pasquale. Il rappresentante della Procura Federale, dr. VINCENZO POSTIGLIONE, preso atto dei riscontri effettuati, che confermano quanto comunicato dall’A.C.GALLIERA 2009, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. BIANCHI SIMONE , l’ammenda di € 500 per l’A.C. GALLIERA 2009 e l’ammenda di € 150 per l’A.C. BASCA GALLIERA 2002. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - valutato che il comportamento messo in atto dal calc. BIANCHI integri le violazioni come sopra allo stesso attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’A.C. BASCA GALLIERA 2002 . e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’A.C. GALLIERA 2009 ; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. BIANCHI SIMONE la squalifica per 1 giornata di gara, all’A.C. BASCA GALLIERA 2002 l’ammenda di € 100 ed all’A.C. GALLIERA 2009 l’ammenda di € 250.
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