COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 14/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 4 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. RUGGIERO JONATHAN, già tesserato A.C.Boca Pietri Carpi , sig. MORANDO MARCO, già Presidente A.S.D. Novellara Sportiva e A.S.D. NOVELLARA SPORTIVA, camp. I^ cat . Con nota 4.7.2011 n. 27/768, il Sostituto Procuratore Federale, – visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., – ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : – il calc. RUGGIERO JONATHAN, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per l’A.S.D. NOVELLARA SPORTIVA, mentre era ancora tesserato per la società A.S.D. BOCA PIETRI CARPI; – il sig. MORANDO MARCO, Presidente, all’epoca dei fatti, della Soc. A.S.D. NOVELLARA SPORTIVA, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. RUGGIERO JONATHAN , benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; – la società A.S.D. NOVELLARA SPORTIVA, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il rappresentante della Procura Federale, dr. VINCENZO POSTIGLIONE, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. RUGGIERO JONATHAN , la inibizione per mesi 3 del sig. MORANDO MARCO e l’ammenda di € 500 per l’A.S.D. NOVELLARA SPORTIVA. La

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 14/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 4 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. RUGGIERO JONATHAN, già tesserato A.C.Boca Pietri Carpi , sig. MORANDO MARCO, già Presidente A.S.D. Novellara Sportiva e A.S.D. NOVELLARA SPORTIVA, camp. I^ cat . Con nota 4.7.2011 n. 27/768, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. RUGGIERO JONATHAN, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per l’A.S.D. NOVELLARA SPORTIVA, mentre era ancora tesserato per la società A.S.D. BOCA PIETRI CARPI; - il sig. MORANDO MARCO, Presidente, all’epoca dei fatti, della Soc. A.S.D. NOVELLARA SPORTIVA, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. RUGGIERO JONATHAN , benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società A.S.D. NOVELLARA SPORTIVA, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il rappresentante della Procura Federale, dr. VINCENZO POSTIGLIONE, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. RUGGIERO JONATHAN , la inibizione per mesi 3 del sig. MORANDO MARCO e l’ammenda di € 500 per l’A.S.D. NOVELLARA SPORTIVA. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - valutato che i comportamenti messi in atto dal calc.RUGGIERO e dal sig. MORANDO integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’A.S.D. NOVELLARA SPORTIVA ; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. RUGGIERO JONATHAN la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. MORANDO MARCO la inibizione per mesi 1 e all’A.S.D. NOVELLARA SPORTIVA l’ammenda di € 250.
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