LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 72 del 19/10/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI COMUNICATO UFFICIALE N.72
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 72 del 19/10/2011
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
COMUNICATO UFFICIALE N.72
2) RICORSO DEL CALCIATORE Stefano PERGOLIZZI/POL.GAETA S.S.D.
Con reclamo datato 4.06.2011, inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto
alla Commissione Accordi Economici, il sig.PERGOLIZZI Stefano, chiedeva la condanna della Polisportiva
Gaeta SSD al pagamento di parte del compenso annuo lordo pattuito per la stagione sportiva 2010/2011
quantificata in euro 5.250,00, in base all'accordo economico ritualmente depositato ai sensi dell'art.94ter punto
6 delle N.O.I.F.
Il calciatore asseriva infatti di avere ricevuto quale acconto sul compenso annuo globale di € 7.500,00, la
complessiva somma di € 2.250,00, rimanendo pertanto creditore nei confronti della società controinteressata
dell'importo residuo di € 5.250,00.
Accludeva, inoltre, copia del predetto accordo unitamente al pagamento della relativa tassa di cui all'art. 21 bis,
comma 5°, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a euro 50,00.
Con memoria datata 23.06.2011, inviata a mezzo raccomandata a.r. tanto al calciatore quanto alla C.A.E., la
società si costituiva nel giudizio sopra emarginato, contestando la sussistenza del credito fatto valere dal
calciatore e sostenendo di nulla dovere a seguito di una delibera adottata dal CdA Straordinario della Società
mediante la quale si era stabilito che, a seguito delle deludenti prestazioni della squadra contro alcune
compagini di bassa classifica, il compenso relativo al mese di dicembre 2010 sarebbe stato ridotto del 50 % e
che la corresponsione delle successive mensilità sarebbe dipesa dai risultati conseguiti per gruppi di partite. In
particolare la delibera stabiliva che in caso di mancato conseguimento di un minimo di dieci punti in classifica
per ogni 4 gare giocate, i relativi compensi avrebbe subito una riduzione del 50 %.
Tale delibera risultava altresì sottoscritta per accettazione da tutti i tesserati e quindi anche dal sig.
PERGOLIZZI.
Il calciatore, tramite il proprio difensore, replicava in data 15.07.2011 contestando, in primo luogo la
legittimazione del sig. Damiano Mariozzi a firmare la memoria di costituzione del 10.06.2011, avendo egli
rassegnato le proprie dimissioni in data 04.06.2011 e, in secondo luogo, negava la rilevanza giuridica della
scrittura allegata alla memoria difensiva, non essendo stata depositata presso la L.N.D. ed essendo fondata su
motivi sostanzialmente contrastanti con la normativa federale.
Insisteva pertanto nella propria richiesta di condanna della società controinteressata al pagamento di €
5.250,00.
Dall'esame della documentazione agli atti, nonchè delle deduzioni delle parti appare meritovole di
accoglimento la domanda avanta dal calciatore.
Infatti la delibera del CdA della società, modificativa del contenuto dell'accordo economico, risulta contraria ai
principi di diritto ed equità cui è ispirato l'ordinamento sportivo.
La stessa sottoscrizione per accettazione da parte dei tesserati deve essere valutata tamquam non esset in
quanto effettuata a causa di un'evidente pressione esercitata dalla società nei confronti del contraente debole, al
punto tale da comprometterne la libertà di contrattazione, nonchè di autodeterminazione rispetto alle scelte,
anche di contenuto economico, connesse al rapporto instaurato.
Pertanto l'unico accordo, validamente depositato, quindi da ritenersi vigente tra le parti, deve considerarsi
quello dedotto dal calciatore a fondamento della propria richiesta che, stante la mancata eccezione in punto di
estinzione del diritto di credito, a seguito di adempimento della relativa obbligazione, deve essere accolta.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il ricorso, condannando la Polisportiva Gaeta
SSD a corrispondere al sig.PERGOLIZZI Stefano la somma di euro 5.250,00 quale importo residuo della
somma lorda annuale dovuta in base ad accordo economico
Dispone, altresì la restituzione della tassa di reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento
inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo
stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto
dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.