DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°30 del 21/09/2011 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D RECLAMO GARA DEL 4 SETTEMBRE 2011 CYNTHIA – LUPA MONTEROTONDO
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N°30 del 21/09/2011
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO SERIE D
RECLAMO GARA DEL 4 SETTEMBRE 2011 CYNTHIA – LUPA MONTEROTONDO
Il Giudice Sportivo,
- Rilevato che la società Cynthia, non ha dato seguito al preannuncio di reclamo relativo alla gara di cui in epigrafe;
- Considerato che detta omissione costituisce motivo di inammissibilità d del reclamo stesso
- Visto l’art. 29, comma 6 lett.b), del CGS
P.Q.M.
Delibera:
1. Di dichiarare inammissibile il reclamo
2. Di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio:
Cynthia – Monterotondo Lupa 1-2
3. Di addebitare sul conto della società Cynthia la tassa di reclamo.
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