DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°30 del 21/09/2011 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D RECLAMO GARA DEL 4 SETTEMBRE 2011 CYNTHIA – LUPA MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°30 del 21/09/2011 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D RECLAMO GARA DEL 4 SETTEMBRE 2011 CYNTHIA – LUPA MONTEROTONDO Il Giudice Sportivo, - Rilevato che la società Cynthia, non ha dato seguito al preannuncio di reclamo relativo alla gara di cui in epigrafe; - Considerato che detta omissione costituisce motivo di inammissibilità d del reclamo stesso - Visto l’art. 29, comma 6 lett.b), del CGS P.Q.M. Delibera: 1. Di dichiarare inammissibile il reclamo 2. Di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: Cynthia – Monterotondo Lupa 1-2 3. Di addebitare sul conto della società Cynthia la tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it