DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 19/10/2011 CAMPIONATO SERIE D Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 25-09-2011 FBC UNIONE VENEZIA – MONTEBELLUNA

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 19/10/2011 CAMPIONATO SERIE D Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 25-09-2011 FBC UNIONE VENEZIA - MONTEBELLUNA Il Giudice Sportivo, - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società Unione Venezia osserva: la società reclamante chiede che sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art 22 comma 6 C.G.S., alla società Montebelluna per avere un proprio calciatore, Matteo Vigo nato il 28.11.1992, preso parte alla gara di cui all’oggetto, con la maglia n.16, nonostante lo stesso, squalificato per una gara nel campionato D.Beretti ( comunicato Ufficiale n.146 del 4 maggio 2011) mentre militava nelle file società Bassano Virtus, non avesse scontato la sanzione irrogatagli non avendo la Bassano Virus disputato altre gare in quel campionato per mancato accesso alla fase finale; secondo la reclamante il calciatore, avendo cambiato società, doveva scontare la squalifica nella prima giornata di campionato con la prima squadra della nuova società così come previsto dall’art. 22 comma 6 C.G.S. che deroga al principio di “separatezza delle competizioni” previsto dal comma 3 dello stesso articolo. Il reclamo è fondato e deve pertanto essere accolto. Nel caso di specie occorre valutare se, alla luce degli artt. 22 e 19 C.G.S., vigendo il principio di separazione delle competizioni, il giocatore possa scontare la sanzione nella competizione in cui ha subito la sanzione, D.Beretti, oppure nel prima giornata di campionato con la prima squadra della nuova società. Al riguardo, la Corte di Giustizia Federale, a Sezioni Unite, con la decisione di cui al C.U. n. 107 del 22 ottobre 2009, sulla base del combinato disposto di cui all’art. 22 e 19 C.G.S.ha stabilito che tra i due principi guida, da queste norme desumibili - quello dell’effettività della sanzione irrogata che deve essere scontata e non affidata al potere discrezionale della società di appartenenza e quello della separazione delle competizioni, in virtù del quale si tende, ove possibile, a far in modo che la squalifica venga scontata nella competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato - debba prevale il primo. Ora, va rilevato che la nuova società, A.C. Montebelluna, in cui milita il predetto calciatore, non può prendere parte alla competizione D.Beretti, essendo questa riservata unicamente alle società professionistiche e che, il calciatore Vigo, classe 92, secondo quanto previsto dal regolamento del Campionato Beretti (Art. 5 ), è da considerarsi “fuori quota”. Circostanze queste che possono lasciare nell’ incertezza l’esecuzione della sanzione in quanto appare un’ipotesi assai remota ed astratta che il calciatore possa scontare la sanzione nella competizione in cui gli è stata inflitta. Anche a volere ritenere sussistente il principio di separazione unicamente per le competizioni sportive di Coppa Italia e delle coppe Regioni organizzate dai Comitati Regionali, così come indicato dall’art 19 comma 11, privilegiando, pertanto, un’interpretazione letterale della singola norma, si perviene, a maggior ragione, alla medesima conclusione. Pertanto, ritiene questo Giudice Sportivo che l’unica possibilità per garantire che possa essere effettivamente e concretamente scontata la sanzione, sia quella secondo cui la sanzione stessa vada scontata nella prima gara ufficiale di campionato della prima squadra, successiva a quella in cui la sanzione è stata irrogata. Ne consegue che, nel momento in cui il Vigo è sceso in campo per disputare la gara in oggetto lo stesso, non avendo scontato la sanzione disciplinare comminatagli non aveva titolo a prendervi parte. P.Q.M. Delibera : 1) di accogliere il reclamo 2) di comminare alla società Montebelluna la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3 3) di non addebitare la tassa di reclamo.
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