COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 36 del 27 Ottobre 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 12. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO COMPRENSORIO MARIGLIANESE – GARA B.G.S. SAN MARCO EVANGELISTA / COMPRENSORIO MARIGLIANESE DELL’8.10.2011 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 36 del 27 Ottobre 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 12. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO COMPRENSORIO MARIGLIANESE – GARA B.G.S. SAN MARCO EVANGELISTA / COMPRENSORIO MARIGLIANESE DELL’8.10.2011 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali; preso atto della sua decisione pubblicata, a stralcio, sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 20.10.2011, alla pagina 680; letto il reclamo, sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, da una attenta lettura degli atti ufficiali di gara, che, per costante giurisprudenza sportiva, configurano fonte di prova privilegiata, si evince con chiarezza il comportamento violento dei calciatori Aprea Raffaele e Russo Vittorio, ai danni di calciatori avversari. L’audizione del presidente della società reclamante è apparsa, sostanzialmente, intesa a diminuire, se non addirittura ad annullare l’incolpazione, che si evince dagli atti ufficiali di gara, di condotta violenta, a carico dei calciatori innanzi nominati. Ancora, in sede di audizione presso questa C.D.T., il presidente della società reclamante, Comprensorio Mariglianese, ha chiesto anche l’annullamento della pena accessoria dell’ammenda a carico della società. Anche questa richiesta deve essere respinta da questa Commissione, in quanto non indicata nell’atto di impugnazione e, di conseguenza, non proponibile all’atto dell’audizione. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Comprensorio Mariglianese; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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