COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 36 del 27 Ottobre 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 14. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CALCETTISTA PIETROVITO ALFONSO – GARA REAL FIVE PONTELANDOLFO / FUTSAL CASILINUM DELL’8.10.2011 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 36 del 27 Ottobre 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 14. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CALCETTISTA PIETROVITO ALFONSO – GARA REAL FIVE PONTELANDOLFO / FUTSAL CASILINUM DELL’8.10.2011 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2 La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, presentato in via diretta dal calcettista in epigrafe, avverso la squalifica a proprio carico, pubblicata sul C.U. n. 34 del 13.10.2011 del C.R. Campania, alla pagina 627, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. In premessa, deve evidenziarsi l’inammissibilità (oltre che l’irritualità) della richiesta di “audizione personale”, condizionata al contraddittorio con il direttore di gara. Infatti, il referto arbitrale, che, per costante giurisprudenza, costituisce fonte privilegiata di prova privilegiata, descrive chiaramente i fatti accaduti sul campo di giuoco. Deve, altresì, puntualizzarsi che, com’è ben noto da sempre, non è consentito, nell’ordinamento sportivo, alcun contraddittorio con l’arbitro, così come statuito dall’art. 44, comma 1.1, del Codice di Giustizia Sportiva. Fatta tale doverosa premessa, deve anche precisarsi che il reclamo è da rigettare, con conseguente conferma del provvedimento gravato, sia perché le deduzioni del ricorrente si appalesano del tutto prive di riscontro logico e fattuale, sia in considerazione della corrispondenza della sanzione all’entità dell’infrazione disciplinare commessa dal calcettista Pietrovito Alfonso. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto; dispone incamerarsi la tassa reclamo, versata, in misura ridotta di euro 65,00, dal reclamante, sig. Pietrovito Alfonso.
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