COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 21/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI 8 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. SAMID HASSAN, già tess. Pol. Barco e POL. BARCO – camp. III^ cat.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 21/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI 8 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. SAMID HASSAN, già tess. Pol. Barco e POL. BARCO – camp. III^ cat. Con nota 4.7.2011 n. 35/847, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. SAMID HASSAN, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per l’U.S. CALCIO FERRARA, mentre era ancora tesserato per la società POL. BARCO; - la società POL. BARCO a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. SAMID HASSAN e l’ammenda di € 150 per la POL. BARCO. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - valutato che il comportamento messo in atto dal calc. SAMID integri le violazioni come sopra allo stesso attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per la POL. BARCO ; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. SAMID HASSAN la squalifica per 1 giornata di gara ed alla POL. BARCO l’ammenda di € 100. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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