COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 21/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 10 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE A carico sig. BARBUTI MAURO, Presidente A,C, Marzolara, sig. ADORNI GIAMPAOLO, dirigente A.C. Marzolara e A.C. MARZOLARA – camp. Promozione
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 12 del 21/09/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
10 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE
A carico sig. BARBUTI MAURO, Presidente A,C, Marzolara, sig. ADORNI GIAMPAOLO, dirigente A.C. Marzolara e A.C. MARZOLARA – camp. Promozione
Con nota 7.7.2011 N. 153/1497, il Vice Procuratore Federale,
- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,
- ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano :
- il sig. BARBUTI MAURO, Presidente dell’A.C. MARZOLARA, della violazione dei doveri di lealtà e probità di cui all’ art. 1, comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 23, comma 1, 38, commi 1 e 4, 61, comma 1, e 66, comma 4, delle N.O.I.F. per aver consentito al tecnico abilitato sig. Ravanetti Ivano, nella stagione 2010/2011, di svolgere attività di allenatore per 5 gare, pur non essendo in costanza di tesseramento con l’A.C.MARZOLARA, perfezionamento avvenuto il 22.3.2011, nonché per avere sottoscritto la distinta ufficiale della gara dell’A.C. MARZOLARA del 6.2.2011, nella quale dichiarava sotto la propria responsabilità, che il sig. Ravanetti Ivano, indicato quale tecnico della squadra, era regolarmente tesserato per tale funzione, malgrado, invece, lo stesso non fosse, al momento, in costanza di tesseramento con la società;
- il sig. ADORNI GIAMPAOLO, dirigente dell’A.C. MARZOLARA, della violazione di cui all’art. 1, comma 1,del C.G.S., in relazione agli artt. 61, comma 1, e 66, comma 4, delle N.O.I.F., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, per avere sottoscritto le distinte ufficiali di gara del 20.2.2011, 23.2.2011, 27.2.2011 e 13.3.2011 dell’A.C. MARZOLARA, nelle quali dichiarava, sotto la propria responsabilità, che il sig. Ravanetti Ivano, indicato quale tecnico della squadra, era regolarmente tesserato per tale funzione, malgrado, invece, il medesimo, non fosse, al momento, in costanza di tesseramento con la società;
- la società A.C. MARZOLARA, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per la condotta ascrivibile al proprio Presidente ed ai propri tesserati, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.
Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti.
Il rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la inibizione per mesi 3 del sig. BARBUTI MAURO, la inibizione per mesi 2 del sig. ADORNI GIAMPAOLO e l’ammenda di € 700 per l’A.C. MARZOLARA.
La Commissione,
- letto il deferimento;
- sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;
- valutato che il comportamento messo in atto dai sigg. BARBUTI e ADORNI integri le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S., per l’A.C. MARZOLARA ;
- visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di infliggere al sig. BARBUTI MAURO la inibizione per mesi 2, al sig. ADORNI GIAMPAOLO la inibizione per mesi 2 ed all’A.C. MARZOLARA l’ammenda di € 500.
Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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