COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 05/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 17 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. ANZOLAVINO Avverso squalifica per 5 giornate calc. MONACO LUIGI delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 12 del 21.9.2011 gara OERSICETANA – ANZOLAVINO del 18.9.2011 L’A.S.D. ANZOLAVINO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento mettendo in evidenza che il calc. MONACO “contestava si la decisione dell’arbitro, ma lo toccava solo per farsi ascoltare in qualità di capitano e non per aggredirlo”.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 05/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 17 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. ANZOLAVINO Avverso squalifica per 5 giornate calc. MONACO LUIGI delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 12 del 21.9.2011 gara OERSICETANA – ANZOLAVINO del 18.9.2011 L’A.S.D. ANZOLAVINO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento mettendo in evidenza che il calc. MONACO “contestava si la decisione dell’arbitro, ma lo toccava solo per farsi ascoltare in qualità di capitano e non per aggredirlo”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha precisato che il calc. MONACO, Capitano dell’A.S.D. Anzolavino, dopo una decisione tecnica, gli si è avvicinato e lo ha lievemente spinto con entrambe le mani al petto, mentre gli rivolgeva proteste ed un epiteto offensivo; - ritenuto che il comportamento del calc. MONACO possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre a 4 le giornate di squalifica del calc. MONACO LUIGI. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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