COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 12/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 19 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE A carico calc. DONINI LUCA, sig. AMADEI ANDREA e A.S.D. CALDERARA 97 L.C.L. – camp. Promozione

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 12/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 19 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE A carico calc. DONINI LUCA, sig. AMADEI ANDREA e A.S.D. CALDERARA 97 L.C.L. – camp. Promozione Con nota 5.7.2011 n. 115/749, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. DONINI LUCA, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per l’A.S.D. CALDERARA DI RENO 97 LCL , ora A.S.D. AXYS TEAM CALDERARA, mentre era ancora tesserato per la società Boca Carpi; - il sig. AMADEI ANDREA, già Presidente della Soc. A.S.D. CALDERARA 97 LCL ,ora A.S.D. AXYS TEAM CALDERARA, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. DONINI LUCA , benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società A.S.D. CALDERARA 97 LCL, ora A.S.D. AXYS TEAM CALDERARA, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, l’A.S.D. AXYS TEAM CALDERARA ha inviato una comunicazione in cui dichiara di ritenersi “completamente estranea ai fatti citati nella Vs. in oggetto, nonostante in data 20 giugno 2011 si sia giunti ad una fusione con la citata Calderaia LCL 97, dando vita ad una nuova A.S.D. dal nome AXYS TEAM CALDERARA, e nella quale il sig. Andrea Amadei non ricopre nessun incarico né da tesserato né da figura gravitante, e considerando assolutamente ingiustificato il coinvolgimento della nostra società AXYS TEAM CALDERARA, che si è sempre contraddistinta per lealtà e correttezza sportiva, oltre che per solvibilità costante e precisa nei confronti della FIGC-CRER. Per tali giustificazioni, siamo cortesemente a richiedere la presa visione degli atti, nonché audizione presso la signoria Vostra, al fine di un’audizione di carattere prettamente chiarificatrice e non difensiva, poiché ribadiamo la nostra completa e totale estraneità dei fatti., e che riteniamo assolutamente ingiustificato per la nostra etica sportiva e comportamentale tale coinvolgimento”. L’A.S.D. AXYS TEAM CALDERARA ha, inoltre, chiesto di essere sentita ed è presente all’odierno dibattimento. Preliminarmente il rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, informa di essersi accordato, ex art. 23 del C.G.S., con il Presidente dell’A.S.D. AXYS TEAM CALDERARA per il patteggiamento della sanzione, che indica nell’ammenda di € 200, anziché € 300 come sanzione base. Di poi, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle altre due parti deferite, in ordine agli addebiti loro ascritti, con la squalifica per 1 giornata del calc. DONINI LUCA e la inibizione per mesi 3 del sig. AMADEI ANDREA. - letto il deferimento; - sentite le richieste del rappresentante della Procura Federale ; 228899 - valutato che la condotta posta in essere dai calc. DONINI LUCA e dal sig. AMADEI ANDREA integri le violazioni come sopra agli stessi attribuite. - ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e valutata congrua la sanzione proposta per l’A.S.D. AXYS TEAM CALDERARA, con ordinanza per la stessa non impugnabile, ex art. 23, comma 2, del C.G.S.; - visti gli artt. 18, 19 e 23 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere : al calc. DONINI LUCA la squalifica per una giornata di gara, al sig. AMADEI ANDREA la inibizione per mesi uno, da scontarsi nel momento in cui dovesse tesserarsi, a qualsiasi titolo, per la F.I.G.C. e l’ammenda di € 200 all’A.S.D. AXYS TEAM CALDERARA.
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