COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 12/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 21 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. MELDOLA Avverso perdita gara e inibizione al 12.10.2011 dir.acc.uff.GUGNONI GABRIELE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 13 del 28.9.2011 gara MELDOLA – SANTA SOFIA del 18.9.2011

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 12/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 21 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. MELDOLA Avverso perdita gara e inibizione al 12.10.2011 dir.acc.uff.GUGNONI GABRIELE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 13 del 28.9.2011 gara MELDOLA – SANTA SOFIA del 18.9.2011 L’A.S.D. MELDOLA, della quale è stato sentito un dirigente, assistito da persona di fiducia, ricorre avverso i provvedimenti sopra indicati mettendo in evidenza, fra l’altro, i seguenti punti : 1) “il termine perentorio di tre giorni per la trasmissione delle motivazioni del reclamo dell’eventuale controparte decorre dalla data in cui il match si è disputato ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 29, 33, comma 5, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva” ; 2) “ad oggi (3.10.2011) l’A.S.D. MELDOLA nulla ha ricevuto da parte della società A.C.D. Santa Sofia, presso la propria sede legale”; 3) il Giudice Sportivo ha errato nell’applicare la disposizione di cui all’art. 22, comma sesto C.G.S., perché avrebbe invece dovuto applicare quanto disposto dal comma undicesimo dello stesso articolo; 4) il calc. Seghi non doveva scontare la squalifica nella partita Meldola – Santa Sofia , ma nell’ultima giornata del campionato 2010/2011, gara John 82 Meldola (società per la quale era, allora, tesserato)-Santa Sofia (?). Al tesserato, la squalifica veniva comminata, per recidiva in ammonizione, con decisione pubblicata sul C.U. n. 45 bis del 13.5.2011 e nello stesso giorno veniva disputata la predetta gara John 82 Meldola – San Pietro in Vincoli; 5) “ciò posto non vi è chi non veda come il SEGHI avrebbe dovuto scontare la squalifica nell’ultima giornata del campionato scorso, anche se la gara in questione si è disputata nella serata del giorno nel quale è stato pubblicato il comunicato 45 bis, proprio in aderenza” all’applicazione del comma 11 dell’art. 22 del C.G.S.. “Orbene, si potrebbe sostenere che, non avendo il calciatore scontato la squalifica nella gara John 82 Meldola – San Pietro in Vincoli, lo stesso non avrebbe dovuto partecipare alla prima partita del presente campionato; nondimeno che la società presso la quale svolge la propria attività agonistica Juri Seghi non poteva sapere se lo stesso calciatore avesse o meno disputato l’ultima gara del campionato 2010/2011”; 6) “anche, quindi, qualora si ammettesse che la squalifica in questione dovesse essere scontata nella gara Meldola – Santa Sofia, non avendo la società reclamante ricevuto alcuna comunicazione diretta né dagli Organi Federali né aliunde, il dirigente accompagnatore Gugnoni Gabriele, verificati tutti i dati e le disposizioni in materia, avrebbe dovuto ritenere che detta squalifica fosse già stata scontata”; 7) “Infine, non essendo rinvenibile alcun tipo di responsabilità in capo all’A.S.D. MELDOLA, risulta priva di fondamento la ratio che ha condotto alla sconfitta a tavolino”. Insiste nel sostenere : che l’A.S.D. ME.LDOLA non ha ricevuto dall’A.C.D. Santa Sofia copia del reclamo al Giudice Sportivo; che il calc. SEGHI avrebbe dovuto scontare la squalifica nell’ultima gara del campionato 2010/2011 John 82 Meldola – San Pietro in Vincoli e la mancanza di responsabilità oggettiva per l’A.S.D. MELDOLA, che aveva richiesto a tutti i giocatori la pendenza o meno di squalifiche. Chiede che venga dichiarato inammissibile il ricorso dell’A.C.D. Santa Sofia e, in ogni caso, l’annullamento della decisione del Giudice Sportivo, con l’omologazione del risultato fornito dal campo e la revoca del provvedimento di inibizione nei confronti del dirigente accompagnatore. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che : 1) nel caso di specie non è previsto il termine perentorio di tre giorni per la trasmissione delle motivazioni del reclamo, essendo la materia regolata dal Titolo VI del C.G.S. “La disciplina in ambito regionale della L.N.D. e del Settore per l’attività Giovanile e Scolastica”, all’art. 46 – Norme procedurali – comma 3, stabilendo che “I reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, anche con l’utilizzazione quali assistenti di parte, sono proposti al Giudice Sportivo nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa” ed al comma 5 dispone che “Al reclamo deve essere allegata la tassa e nei soli casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possano modificare il risultato conseguito , deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente a norma dell’art. 38, comma “; 2) dagli accertamenti eseguiti risulta che l’A.C.D. SANTA SOFIA abbia inviato, il 21.9.2011, contestualmente al reclamo al Giudice Sportivo, lettera raccomandata all’A.S.D. MELDOLA, all’indirizzo indicato dalla ricorrente per la corrispondenza nel foglio di iscrizione al campionato corrente, lettera consegnata al destinatario, da parte dell’Ufficio Postale di Meldola, il 23.9.2011; 3) il Giudice Sportivo ha correttamente applicato la disposizione di cui all’art. 22, comma 6, in quanto il comma 11, come invocato dalla ricorrente, tratta unicamente della “conoscenza” del provvedimento disciplinare, mentre la “decorrenza” dello stesso è chiaramente indicata al comma 2 dello stesso articolo “Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo (nota C.D. : obbligo di comunicazione diretta agli interessati, quando previsto e, in questo caso, la decorrenza 229911 parte dalla data di ricevimento della comunicazione) e dall’art. 45, comma 2 del presente Codice (nota C.D. : automatica squalifica per una giornata a seguito di espulsione); 4) il calc. SEGHI, non avendo potuto scontare la squalifica nel campionato 2010/2011, avrebbe dovuto scontarla, in qualunque squadra avesse militato, nella prima giornata del campionato 2011/2012; 5) come detto ai punti 3) e 4) la sanzione non poteva essere scontata nella gara John 82 Meldola – San Pietro in Vincoli del 13.5.2011 e, infatti, il calc. JURI vi ha preso parte; 6) il C.G.S., che prevede che una sanzione possa essere scontata in una squadra diversa da quella in cui è maturata (art. 22, comma 6), all’art. 2, comma 3, stabilisce che “I comunicati ufficiali (nota C.D. : e quindi le sanzioni in essi contenute) si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione”). Nel caso di specie, se non altri, almeno il calc. SEGHI doveva essere a conoscenza del provvedimento; 7) non avendo potuto il calc. SEGHI scontare la sanzione nella stagione sportiva 2010/2011, avrebbe dovuto scontarla, nella nuova squadra per la quale si era tesserato, nella prima giornata di campionato della stagione 2011/2012 e cioè MELDOLA – SANTA SOFIA del 18.9.2011; - per le considerazioni sopra esposte, accertato che il calc. SEGHI JURI ha partecipato alla gara MELDOLA – SANTA SOFIA del 18.9.2011 senza averne titolo, in quanto doveva ancora scontare la squalifica di cui al C.U. n. 45 bis del 13.5.2011; - valutato che dalla esperita istruttoria, non sono emersi, fatti o circostanze atte a modificare il giudizio, e quindi la decisione, assunta in primo grado; d e l i b e r a - di respingere il ricorso dell’A.S.D. MELDOLA, con la conferma della perdita per 0 – 3 della gara MELDOLA SANTA SOFIA del 18.9.2011, la squalifica per 1 giornata di gara del calc. SEGHI JURI e la inibizione al 12.10.2011 del dir.acc.uff.GUGNONI GABRIELE. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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