COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 12/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 22 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. COMPIANO CALCIO Avverso squalifica al 23.10.2011 calc. MORI RICCARDO delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 14 del 29.9.2011 gara COMPIANO – COLLECCHIO del 25.9.2011
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 15 del 12/10/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA
22 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. COMPIANO CALCIO
Avverso squalifica al 23.10.2011 calc. MORI RICCARDO
delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 14 del 29.9.2011
gara COMPIANO – COLLECCHIO del 25.9.2011
L’A.S.D. COMPIANO CALCIO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento segnalando che il
calc. MORI non ha spinto l’arbitro al petto, non ha ingiuriato l’arbitro né lo ha verbalmente minacciato. Ha solo
protestato in modo improprio ed inadeguato alla decisione dell’arbitro. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto
originario, ha precisato che, dopo una decisione tecnica, il calc. MORI, corso verso di lui, lo spingeva
leggermente con entrambe le mani al petto, senza procurargli dolore e senza farlo indietreggiare;
- ritenuto che il comportamento messo in atto dal calc. MORI possa essere punito con
una sanzione più contenuta,
d e l i b e r a
- di ridurre la squalifica del calc. MORI RICCARDO al 16.10.2011.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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