COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 12/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 23 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. POL. CAPANNI Avverso squalifica per 5 giornate calc. GIORGI LORIS ed all’1.12.2011 calc. CARINO CLAUDIO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 13 del 28.9.2011 gara BORGHIGIANA – CAPANNI del 24.9.2011

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 12/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 23 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. POL. CAPANNI Avverso squalifica per 5 giornate calc. GIORGI LORIS ed all’1.12.2011 calc. CARINO CLAUDIO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 13 del 28.9.2011 gara BORGHIGIANA – CAPANNI del 24.9.2011 Il ricorso di cui all’oggetto non può essere preso in esame perché inoltrato oltre i termini previsti dall’art. 46, comma 4, del C.G.S.. La Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile il ricorso proposto dall’A.S.D. POL. CAPANNI , e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it