COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 12/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 23 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. POL. CAPANNI Avverso squalifica per 5 giornate calc. GIORGI LORIS ed all’1.12.2011 calc. CARINO CLAUDIO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 13 del 28.9.2011 gara BORGHIGIANA – CAPANNI del 24.9.2011
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 15 del 12/10/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA
23 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. POL. CAPANNI
Avverso squalifica per 5 giornate calc. GIORGI LORIS ed all’1.12.2011 calc. CARINO
CLAUDIO
delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 13 del 28.9.2011
gara BORGHIGIANA – CAPANNI del 24.9.2011
Il ricorso di cui all’oggetto non può essere preso in esame perché inoltrato oltre i termini previsti
dall’art. 46, comma 4, del C.G.S.. La Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile il ricorso
proposto dall’A.S.D. POL. CAPANNI , e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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