COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 12/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare CALCIO A CINQUE – SERIE C 2 24 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. FUTSAL CASINA Avverso inibizione al 2.11.2011 dir. SEBASTIO FABIO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 14 del 5.10.2011 gara VIADANA – FUTSAL CASINA dell’1.10.2011

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 12/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare CALCIO A CINQUE – SERIE C 2 24 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. FUTSAL CASINA Avverso inibizione al 2.11.2011 dir. SEBASTIO FABIO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 14 del 5.10.2011 gara VIADANA – FUTSAL CASINA dell’1.10.2011 Il ricorso di cui all’oggetto non può essere preso in esame mancando di sottoscrizione, dal che ne discende l’inesistenza dell’atto. La Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile il ricorso proposto dall’A.S.D. FUTSAL CASINA , e dispone per l’addebito della tassa, non versata. Per conoscenza, precisa che il provvedimento reclamato non risulta impugnabile ai sensi dell’art. 45, comma 3, del C.G.S..
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