COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 12/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare CALCIO A CINQUE – SERIE C 2 24 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. FUTSAL CASINA Avverso inibizione al 2.11.2011 dir. SEBASTIO FABIO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 14 del 5.10.2011 gara VIADANA – FUTSAL CASINA dell’1.10.2011
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 15 del 12/10/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
CALCIO A CINQUE – SERIE C 2
24 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. FUTSAL CASINA
Avverso inibizione al 2.11.2011 dir. SEBASTIO FABIO
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 14 del 5.10.2011
gara VIADANA – FUTSAL CASINA dell’1.10.2011
Il ricorso di cui all’oggetto non può essere preso in esame mancando di sottoscrizione, dal che
ne discende l’inesistenza dell’atto. La Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile il ricorso
proposto dall’A.S.D. FUTSAL CASINA , e dispone per l’addebito della tassa, non versata. Per conoscenza,
precisa che il provvedimento reclamato non risulta impugnabile ai sensi dell’art. 45, comma 3, del C.G.S..
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