COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 19/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA CITTA’ DI RIMINI 26 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.D. CERASOLO Avverso squalifica per 4 giornate calc. DEL BIANCO LORENZO delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 11 del 29.9.2011 gara CORIANO – CERASOLO del 24.9.2011

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 19/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA CITTA’ DI RIMINI 26 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.D. CERASOLO Avverso squalifica per 4 giornate calc. DEL BIANCO LORENZO delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 11 del 29.9.2011 gara CORIANO – CERASOLO del 24.9.2011 L’A.C.D. CERASOLO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento significando che, dopo la segnatura di una rete da parte del F.C.D. Coriano, due giocatori di detta compagine “si precipitano in fondo alla rete per prendere la sfera e portarla sollecitamente al centro del campo, spingendo il nostro portiere (Del Bianco) e apostrofandolo di frasi irripetibili. DEL BIANCO reagisce e spinge a sua volta l’avversario che cade a terra, ma non lo abbiamo visto dare un calcio. L’arbitro, poco distante dalla scena, nan ha valutato chi è stato il primo a provocare, espelle giustamente entrambi. Il nostro portiere provocato anche da un pubblico minaccioso e anche pericoloso, a causa dell’infelice struttura comunale, si rivolgeva al direttore di gara invitandolo ad avere più oculatezza”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che il calc. DEL BIANCO, dopo la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, spintonava un avversario che cadeva a terra e lo colpiva con un calcio. Dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione insultava l’arbitro e, lasciando il campo, rivolgeva gesti osceni al pubblico; - considerato che dalla esperita istruttoria, non sono emersi, fatti o circostanze atte a modificare il giudizio, e quindi la decisione, assunta in primo grado; d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc. DEL BIANCO LORENZO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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