COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 26/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 28 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. VAL. SA. Avverso squalifica per 3 giornate calc. DE MARIA MARCO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 15 del 12.10.2011 gara S.MICHELESE – VAL. SA. del 9.10.2011

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 26/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 28 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. VAL. SA. Avverso squalifica per 3 giornate calc. DE MARIA MARCO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 15 del 12.10.2011 gara S.MICHELESE – VAL. SA. del 9.10.2011 L’A.S.D. VAL. SA. ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che il calc. DE MARIA, sopo aver subito un fallo di gioco, si rialzava avvicinando il proprio capo a quello dell’avversario, successivamente ricadeva a terra per il trauma subito nello scontro. L’assistente richiamava l’attenzione dell’arbitro sostenendo che il DE MARIA aveva attinto con uno sputo l’avversario. Questi non evidenziava invece alcun tipo di reazione e si allontanava, riprendendo la sua posizione in campo ed a fine partita confermava al nostro allenatore che il DE MARIA non aveva sputato. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l’assistente che ebbe a segnalare l’infrazione all’arbitro, sentito a chiarimenti, premesso che si trovavava a non più di due metri di distanza dai giocatori, ha ribadito che il calc. DE MARIA, a gioco fermo, sputava in viso ad un avversario che, gli si rivolgeva, poi, per fare osservare quanto verificatosi; - considerato che dalla esperita istruttoria, non sono emersi, fatti o circostanze atte a modificare il giudizio, e quindi la decisione, assunta in primo grado; d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc. DE MARIA MARCO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it