COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 26/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 28 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. VAL. SA. Avverso squalifica per 3 giornate calc. DE MARIA MARCO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 15 del 12.10.2011 gara S.MICHELESE – VAL. SA. del 9.10.2011
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 17 del 26/10/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
28 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. VAL. SA.
Avverso squalifica per 3 giornate calc. DE MARIA MARCO
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 15 del 12.10.2011
gara S.MICHELESE – VAL. SA. del 9.10.2011
L’A.S.D. VAL. SA. ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che il calc. DE MARIA,
sopo aver subito un fallo di gioco, si rialzava avvicinando il proprio capo a quello dell’avversario, successivamente
ricadeva a terra per il trauma subito nello scontro. L’assistente richiamava l’attenzione dell’arbitro sostenendo che il DE
MARIA aveva attinto con uno sputo l’avversario. Questi non evidenziava invece alcun tipo di reazione e si allontanava,
riprendendo la sua posizione in campo ed a fine partita confermava al nostro allenatore che il DE MARIA non aveva
sputato. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- atteso che l’assistente che ebbe a segnalare l’infrazione all’arbitro, sentito a chiarimenti,
premesso che si trovavava a non più di due metri di distanza dai giocatori, ha ribadito che il calc. DE MARIA, a gioco
fermo, sputava in viso ad un avversario che, gli si rivolgeva, poi, per fare osservare quanto verificatosi;
- considerato che dalla esperita istruttoria, non sono emersi, fatti o circostanze atte a modificare il giudizio, e
quindi la decisione, assunta in primo grado;
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc. DE MARIA MARCO.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 26/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 28 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. VAL. SA. Avverso squalifica per 3 giornate calc. DE MARIA MARCO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 15 del 12.10.2011 gara S.MICHELESE – VAL. SA. del 9.10.2011"