COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 26/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 30 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. ARGENTA P.G.V. Avverso squalifica per 5 giornate calc. HACHINI AZIZ delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 15 del 12.10.2011 gara ARGENTA – S.AGOSTINO del 9.10.2011
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 17 del 26/10/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA
30 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. ARGENTA P.G.V.
Avverso squalifica per 5 giornate calc. HACHINI AZIZ
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 15 del 12.10.2011
gara ARGENTA – S.AGOSTINO del 9.10.2011
L’A.S.D. ARGENTA P.G.V. ricorre avverso il sopra indicato provvedimento dichiarando che è vero che il
direttore di gara sia stato interpellato dal calc. HACHINI in modo focoso ed è altrettanto vero il contatto, ma non si è
trattato di atto volontario per spintonarlo, ma solo casuale e fortuito, determinato dalla foga del calciatore,che,
sopraggiungendo di corsa, appoggiava le mani sulla spalla dell’arbitro solo per frenare l’impeto. Chiede una riduzione
della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- premesso che non è stato possibile sentire, anche per filo, l’arbitro;
- considerato che dalla lettura del referto di gara si rileva che il calc. HACHINI, espulso per
proteste, appoggiava leggermente le mani sulla spalla sinistra dell’arbitro e, lasciando il terreno di gioco, lo insultava;
- ritenuto che il comportamento messo in atto dal calc. HACHINI possa essere punito con una
sanzione più contenuta,
d e l i b e r a
- di ridurre a 4 le giornate di squalifica del calc. HACHINI AZIZ.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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