COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 26/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 33 RECLAMO PROPOSTO DA POL. CITTANOVA Avverso squalifica per 5 giornate calc. GREGORIO STEFANO delibera del G.S. del C.P. di Modena contenuta nel C.U.n. 15 del 13.10.2011 gara CARPINE – CITTANOVA del 9.10.2011
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 17 del 26/10/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA
33 RECLAMO PROPOSTO DA POL. CITTANOVA
Avverso squalifica per 5 giornate calc. GREGORIO STEFANO
delibera del G.S. del C.P. di Modena contenuta nel C.U.n. 15 del 13.10.2011
gara CARPINE – CITTANOVA del 9.10.2011
La POL. CITTANOVA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento segnalando che in occasione della
esecuzione di un calcio di punizione, nell’area avversaria si posizionavano un gran numero di giocatori e ad un certo punto
un giocatore della squadra di casa si rotolava a terra all’interno della porta e, con grosso stupore da parte nostra, il
direttore di gara estraeva il cartellino rosso al calc. GREGORIO perché, a suo dire, aveva colpito al volto un avversario. In
realtà il pugno al volto è stato sferrato dall’avversario ai danni del calc. GREGORIO, che aveva segni ben visibili sul volto
e l’avversario assolutamente no, e il giocatore avversario, appena sferrato il fendente si è rotolato a terra. Chiede un
nuovo giudizio dei fatti.
336611
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha
precisato che il calc. GREGORIO, offendendo e minacciando atti estremi, colpiva con un pugno al volto un giocatore
avversario - tentando anche di colpirlo con un calcio mentre era a terra che, in una azione di gioco, per proteggersi dal
calc. GREGORIO che gli stava franando addosso, gli aveva messo una mano sul viso,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 5 giornate del calc. GREGORIO STEFANO.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 26/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 33 RECLAMO PROPOSTO DA POL. CITTANOVA Avverso squalifica per 5 giornate calc. GREGORIO STEFANO delibera del G.S. del C.P. di Modena contenuta nel C.U.n. 15 del 13.10.2011 gara CARPINE – CITTANOVA del 9.10.2011"