COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 06/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di TOSO ERMENEGILDO e della A.S.D. RUDA

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 06/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di TOSO ERMENEGILDO e della A.S.D. RUDA Il deferimento: con raccomandata dd. 20 giugno2011,il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32, comma 4, C.G.S., disponeva il deferimento nei confronti di: - TOSO Ermenegildo, Presidente della A.S.D. RUDA, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S.,in relazione all’art. 24, comma 1, lettere a) e c) del Regolamento LND, siccome integrato dalle disposizioni emanate con C.U. N. 1 dd. 02.07.10 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, “relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al Campionato di “2^ Categoria”entro il termine “ordinatorio” fissato dal predetto Comunicato Ufficiale”. Più precisamente, venivano contestati sia il mancato versamento della tassa di iscrizione sia l’omessa presentazione di dichiarazione di disponibilità di un impianto sportivo omologato entro il termine fissato dal sopradescritto C.U.; - A.S.D. RUDA per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S.“per la violazione ascritta al proprio Presidente”. La convocazione: Il Presidente della C.D.T. notificava tempestivamente agli interessati ed alla Procura Federale formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 01.09.2011. I deferiti non facevano pervenire memorie nei termini. Il dibattimento: All’udienza dd. 01.09.11, innanzi all’intestata C.D.T., comparivano: la Procura Federale, rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale, dott. Salvatore GALEOTA; il sig. Ermenegildo TOSO, per sé ed in rappresentanza della società da lui presieduta. Le conclusioni: Il sig. TOSO chiedeva di potere definire il giudizio ai sensi dell’art. 23 C.G.S., con applicazione della sanzione in misura ridotta, determinata, con il consenso del rappresentante della Procura Federale, in 20 (venti) giorni di inibizione per sé (pena base gg 30 di inibizione ridotta ex art. 23 CGS) ed € 106,00 (centosei/00) di ammenda per la società (pena base € 160,00 di ammenda ridotta ex art. 23 CGS). La motivazione. La C.D.T., ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, che consistono in due distinte violazioni, e congrue le sanzioni indicate, visti gli artt. 23 e 24 CGS, decide - di inibire il Presidente Ermenegildo TOSO per giorni 20 (venti); - di comminare alla società A.S.D. RUDA l’ammenda di € 106,00 (centosei/00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it