COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 13/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico della S.S. SANGIORGINA e del suo PRESIDENTE sig. Michele VENTURINI.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 13/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico della S.S. SANGIORGINA e del suo PRESIDENTE sig. Michele VENTURINI. Con raccomandata 18 giugno 2011, il V. Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: - il sig Michele Venturini, Presidente della S.S. SANGIORGINA, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma I, del C.G.S., con riferimento all’art. 24, comma 1 lett c del regolamento LND, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. nr. 1 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al Campionato di “Promozione” entro il termine “ordinatorio” fissato dal predetto Comunicato ufficiale. In particolare per “non aver rispettato il termine ordinatorio fissato per il versamento della tassa d iscrizione in vista della partecipazione al Campionato 2010/2011”. - la S.S. SANGIORGINA, per responsabilità diretta ex art. 4 comma I del C.G.S, in conseguenza degli addebiti ascritti al proprio Presidente. Il dibattimento. Convocati ritualmente dal Presidente della C.D.T. la Società e i tesserati deferiti, nonché la Procura Federale per la riunione del 01 settembre 2011, nessuna difesa scritta è pervenuta entro i termini. All'udienza del 01 settembre 2011, dinanzi all’intestata Commissione sono comparsi: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore Galeota e i deferiti sig. Michele VENTURINI, per sé ed in rappresentanza della S.S. SANGIORGINA. Dato luogo alla discussione, all’esito della stessa le parti concludevano come in appresso, facendo verbalizzare le proprie dichiarazioni. Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità degli incolpati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni: Quanto al sig. Michele Venturini: inibizione per giorni 15 (quindici); Quanto alla S.S. SANGIORGINA: € 170,00 (centosettanta) di ammenda. Il sig. Michele VENTURINI ha chiesto di poter definire la sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS. Il deferito ha concordato con il Sostituto Procuratore Federale ai sensi dell’art. 23 CGS, la applicazione delle sanzioni in misura ridotta nei seguenti termini: Quanto al sig. Michele VENTURINI: inibizione per giorni 10 (dieci); Quanto alla S.S. SANGIORGINA: € 113,00 (centoredici) di ammenda, La responsabilità dei deferiti è dimostrata in maniera inequivocabile dall’attività istruttoria condotta dalla Procura federale ed è provata dai documenti agli atti. Il Comunicato Ufficiale nr. 1 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia prevedeva il termine ordinatorio del 20.07.2010 relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al Campionato di “Promozione”. Lo stesso termine non è stato rispettato. La suindicata società ha versato la tassa d’iscrizione per la partecipazione al campionato 2010/2011 solo dopo il termine ordinatorio, ed entro il termine perentorio. Tale inosservanza, su espressa indicazione del C.U. nr. 1, costituisce illecito disciplinare che deve essere sanzionato, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della Giustizia Sportiva competenti. - 21/ 10 - Segue Delibere della Commissione Disciplinare – Deferimento S.S. SANGIORGINA e del sig. Michele VENTURINI Ricorrono le condizioni per l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta ai sensi dell’art. 23 CGS, e la C.D.T. ritiene corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni indicate. P.Q.M. La C.D.T. FVG dispone: - di inibire il Presidente della S.S. SANGIORGINA Michele Venturini per giorni 10 (dieci); - di comminare alla società S.S. SANGIORGINA l’ammenda di € 113,00 (centotredici); e dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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