COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 13/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico della S.S. FLUMIGNANO e del suo PRESIDENTE sig. Giobatta DEANA.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 13/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico della S.S. FLUMIGNANO e del suo PRESIDENTE sig. Giobatta DEANA. Con raccomandata 15 giugno 2011, il V. Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: - il sig Giobatta DEANA, Presidente della S.S. FLUMIGNANO, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma I, del C.G.S., con riferimento all’art. 24, comma 1 lett c del regolamento LND, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. nr. 1 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al Campionato di “Promozione” entro il termine “ordinatorio” fissato dal predetto Comunicato Ufficiale. In particolare per “non aver rispettato il termine ordinatorio fissato per la presentazione di regolare dichiarazione di disponibilità di un impianto sportivo omologato in vista dell’iscrizione al Campionato 2010/2011”. - la S.S. FLUMIGNANO, per responsabilità diretta ex art. 4 comma I del C.G.S, in conseguenza degli addebiti ascritti al proprio Presidente. Il dibattimento. Convocati ritualmente dal Presidente della C.D.T. la Società e i tesserati deferiti, nonché la Procura Federale per la riunione del 01 settembre 2011, nessuna difesa scritta è pervenuta entro i termini. All'udienza del 01 settembre 2011, dinanzi all’intestata Commissione sono comparsi: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA. Per i deferiti, che hanno preannunciato l’assenza, nessuno è comparso. Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità degli incolpati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni: Quanto al sig. Giobatta DEANA: inibizione per giorni 15 (quindici); Quanto alla S.S. FLUMIGNANO: € 170,00 (centosettanta) di ammenda, La responsabilità dei deferiti è dimostrata in maniera inequivocabile dall’attività istruttoria condotta dalla Procura federale ed è provata dai documenti agli atti. Il Comunicato Ufficiale nr. 1 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia prevedeva il termine ordinatorio del 20.07.2010 relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al Campionato di “Promozione”. Lo stesso termine non è stato rispettato. I Dirigenti della suindicata società hanno provveduto a presentare regolare dichiarazione di disponibilità di un impianto sportivo omologato in vista dell’iscrizione al Campionato 2010/2011 solo dopo il termine ordinatorio, ed entro il termine perentorio. Tale inosservanza, su espressa indicazione del C.U. nr. 1, costituisce illecito disciplinare che, su deferimento della Procura Federale, va sanzionato dagli organi della Giustizia Sportiva competenti. - 21/ 12 - Segue Delibere della Commissione Disciplinare – Deferimento S.S. FLUMIGNANO e del sig. Giobatta DEANA La C.D.T. ritiene corretta la qualificazione dei fatti descritta dalla Procura Federale e congrue le sanzioni richieste. P.Q.M. La C.D.T. FVG dispone: - di inibire il Presidente della S.S. FLUMIGNANO Giobatta DEANA per giorni 15 (quindici); - di comminare alla società S.S. FLUMIGNANO l’ammenda di € 170,00 (centosettanta);
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