COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 13/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dell’A.S.D. CHIARBOLA CALCIO e del suo Presidente sig. MATTIA Adriano.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 13/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dell’A.S.D. CHIARBOLA CALCIO e del suo Presidente sig. MATTIA Adriano. Con raccomandata dd. 21.6.2011, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: - il sig. MATTIA Adriano, Presidente dell’A.S.D. CHIARBOLA CALCIO, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 24, comma 1, lettere a) e c) del Regolamento LND, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n. 1 dd. 02.07.10 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, “relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al Campionato di 3^ Categoria entro il termine “ordinatorio” fissato dal predetto Comunicato Ufficiale”. Nello specifico, veniva contestato il mancato rispetto del suddetto termine “ordinatorio” per il versamento della tassa di iscrizione e per la presentazione di regolare dichiarazione di disponibilità di un impianto sportivo omologato in vista dell’iscrizione al campionato 2010/2011; - l’A.S.D. CHIARBOLA CALCIO, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. conseguente a quella ascritta al suo Presidente. La convocazione. Con Raccomandata tempestivamente inviata alle parti interessate il Presidente della C.D.T. notificava ai deferiti ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio per la riunione del 01.09.2011. Nessuna difesa scritta perveniva nei termini. Il dibattimento. Alla riunione 01.09.2011, dinanzi all’intestata Commissione sono comparsi: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Galeota, il deferito sig. MATTIA per sé ed in rappresentanza della società da lui presieduta. Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità dei deferiti per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni: quanto al sig. MATTIA Adriano: inibizione per giorni 30 (trenta); quanto all’A.S.D. CHIARBOLA CALCIO: € 120,00 (centoventi) di ammenda. Peraltro, non essendo i deferiti incorsi in recidiva, nel corso del dibattimento hanno concordato con il Sostituto Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 23 C.G.S., la applicazione delle sanzioni in misura ridotta nei seguenti termini: quanto al sig. MATTIA Adriano: inibizione per giorni 20 (venti); quanto alla A.S.D. CHIARBOLA CALCIO: € 80,00 (ottanta) di ammenda. La motivazione. La C.D.T., ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni indicate, visto l’art. 23 C.G.S., decide - di inibire il Presidente MATTIA Adriano per giorni 20 (venti); - di comminare alla società A.S.D. CHIARBOLA CALCIO l’ammenda di € 80,00 (ottanta).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it