COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 13/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dell’A.S.D. ZAULE RABUIESE e del sig. MARIUCCI Andrea.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 13/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dell’A.S.D. ZAULE RABUIESE e del sig. MARIUCCI Andrea. Con raccomandata dd. 16.6.2011, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: - il sig. MARIUCCI Andrea, Presidente all’epoca dei fatti dell’A.S.D. ZAULE RABUIESE, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 24, comma 1, lettere a) e c) del Regolamento LND, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n. 1 dd. 02.07.10 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, “relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al Campionato di Promozione entro il termine “ordinatorio” fissato dal predetto Comunicato Ufficiale”. Nello specifico, veniva contestato il mancato rispetto del suddetto termine “ordinatorio” per il versamento della tassa di iscrizione al campionato 2010/2011; - l’A.S.D. ZAULE RABUIESE, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. conseguente a quella ascritta al suo ex Presidente. La convocazione. Con Raccomandata tempestivamente inviata alle parti interessate il Presidente della C.D.T. notificava ai deferiti ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio per la riunione del 01.09.2011. Nessuna difesa scritta perveniva nei termini. Il dibattimento. Alla riunione 01.09.2011, dinanzi all’intestata Commissione sono comparsi la Procura Federale, rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Galeota ed il sig. GIANI, attuale Presidente della ASD ZAULE RABUIESE, in rappresentanza della società deferita. Nessuno è comparso per il sig. MARIUCCI Andrea. Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità dei deferiti per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni: quanto al sig. MARIUCCI Andrea: inibizione per giorni 15 (trenta); quanto all’A.S.D. ZAULE RABUIESE: € 170,00 (centosettanta) di ammenda, risultando provata la violazione contestata. Peraltro il Presidente GIANI, non essendo la società da lui rappresentata incorsa in recidiva, ha concordato con il Sostituto Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 23 C.G.S., la applicazione della sanzioni in misura ridotta, quantificata in € 113,00 (centotredici). La motivazione. I fatti contestati sono pacifici e, conseguentemente, è provata l’inadempienza dei soggetti deferiti. Quanto alla posizione della A.S.D. ZAULE RABUIESE, la C.D.T. accoglie l’istanza ex art. 23 C.G.S. di applicazione concordata della pena, reputando corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione dalle stesse indicata. Quanto alla posizione del sig. MARIUCCI Andrea, la C.D.T. ritiene di aderire alle richieste formulate dalla Procura Federale in quanto, alla luce dei criteri sanzionatori indicati nel già richiamato C.U. n° 1 del C.R.-F.V.G., appaiono eque e congrue rispetto ai fatti contestati ed emersi chiaramente nel corso dell’istruttoria. P.Q.M. La C.D.T – F.V.G. decide - di inibire il sig. MARIUCCI Andrea per giorni 15 (quindici); - di comminare alla società A.S.D. ZAULE RABUIESE l’ammenda di € 113,00 (centotredici).
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