COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 23/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico della ASD MERETO CALCIO e del suo PRESIDENTE sig. Pierluigi MESTRONI.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 23/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico della ASD MERETO CALCIO e del suo PRESIDENTE sig. Pierluigi MESTRONI. Con raccomandata 27 giugno 2011, il V. Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: il sig Pierluigi MESTRONI, Presidente della ASD MERETO CALCIO, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma I, del C.G.S., con riferimento all’art. 24, comma 1 lett c del regolamento LND, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. nr. 1 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al Campionato di “3^ Categoria” entro il termine “ordinatorio” fissato dal predetto Comunicato Ufficiale. In particolare per “non aver rispettato il termine ordinatorio fissato per la presentazione di regolare attestazione di disponibilità di un impianto sportivo omologato in vista dell’iscrizione al Campionato 2010/2011”. la ASD MERETO CALCIO, per responsabilità diretta ex art. 4 comma I del C.G.S, in conseguenza degli addebiti ascritti al proprio Presidente. Il dibattimento. Convocati ritualmente dal Presidente della C.D.T. la Società e i tesserati deferiti, nonché la Procura Federale per la riunione del 15 settembre 2011, nessuna difesa scritta è pervenuta entro i termini. All'udienza del 15 settembre 2011, dinanzi all’intestata Commissione sono comparsi: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore Galeota e i deferiti sig. Pierluigi MESTRONI, per sé ed in rappresentanza della ASD MERETO CALCIO. Dato luogo alla discussione, le parti all’esito della stessa concludevano come in appresso, facendo verbalizzare le proprie dichiarazioni. Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità degli incolpati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni: Quanto al sig. Pierluigi MESTRONI: inibizione per giorni 15 (quindici); Quanto alla ASD MERETO CALCIO: € 60,00 (sessanta) di ammenda, Il sig. Pierluigi MESTRONI per sé e per la società rappresentata chiedeva di poter definire la sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS. E concordava con il Sostituto Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 23 CGS, la applicazione delle sanzioni in misura ridotta nei seguenti termini: Quanto al sig. Pierluigi MESTRONI: inibizione per giorni 10 (dieci); Quanto alla ASD MERETO CALCIO: € 40,00 (quaranta) di ammenda, La motivazione. La responsabilità dei deferiti è dimostrata in maniera inequivocabile dall’attività istruttoria condotta dalla Procura federale ed è provata dai documenti agli atti. Il Comunicato Ufficiale nr. 1 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia prevedeva il termine ordinatorio del 24.07.2010 relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al Campionato di “3^ Categoria”. Lo stesso termine non è stato rispettato. I Dirigenti della suindicata società hanno provveduto a presentare regolare dichiarazione di disponibilità di un impianto sportivo omologato in vista dell’iscrizione al Campionato 2010/2011 solo dopo il termine ordinatorio, ed entro il termine perentorio. Tale inosservanza, su espressa indicazione del C.U. nr. 1, va considerata illecito disciplinare sanzionato, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della Giustizia Sportiva competenti. Il deferimento risulta fondato, e di conseguenza vanno affermate le responsabilità dei deferiti per quanto accertato a loro carico. Il Presidente ha concordato con il Sostituto Procuratore Federale ai sensi dell’art. 23 CGS l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta, e la C.D.T. ritiene corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni indicate. P.Q.M. La C.D.T. FVG dispone: - di inibire il Sig. Pierluigi MESTRONI Presidente della ASD MERETO CALCIO per giorni 10 (dieci), - di comminare alla società ASD MERETO CALCIO l’ammenda di € 40,00 (quaranta);
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