COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 23/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di SANTAROSSA MARC DANIEL e della ASD. REAL CASTELLANA
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 26 del 23/09/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di SANTAROSSA
MARC DANIEL e della ASD. REAL CASTELLANA
Il deferimento
Ccon raccomandata dd. 24 giugno 2011, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32, comma 4, C.G.S.,
disponeva il deferimento nei confronti di:
- SANTAROSSA Marc Daniel, Presidente della ASD. REAL CASTELLANA, per la violazione
dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 24, comma 1, lettera a) del Regolamento LND,
siccome integrato dalle disposizioni emanate con C.U. N. 1 dd. 02.07.10 del Comitato Regionale
Friuli Venezia Giulia, “relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per
l’iscrizione al Campionato di “3^ Categoria” entro il termine “ordinatorio” fissato dal predetto
Comunicato Ufficiale”.
Più precisamente, veniva contestata l’omessa presentazione di regolare attestazione di
disponibilità di un impianto sportivo omologato entro il termine fissato dal sopradescritto C.U.;
- ASD. REAL CASTELLANA per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S. “per la
violazione ascritta al proprio Presidente”.
La convocazione
Il Presidente della C.D.T. notificava tempestivamente agli interessati ed alla Procura Federale formale
avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 15.09.2011.
Il dibattimento
All’udienza dd. 15.09.11, innanzi all’intestata C.D.T., comparivano: la Procura Federale, rappresentata
dal Sostituto Procuratore Federale, dott. Salvatore Galeota; il sig. Roberto Muzzo, per delega del
Presidente SANTAROSSA, in rappresentanza sia del presidente medesimo che della società.
Le conclusioni
Il delegato chiedeva di potere definire il giudizio ai sensi dell’art. 23 C.G.S., con applicazione della
sanzione in misura ridotta, determinata, con il consenso del rappresentante della Procura Federale, in
10 (dieci) giorni di inibizione per il Presidente SANTAROSSA Marc Daniel (pena base gg 15 di inibizione
ridotta ex art. 23 CGS) ed € 40,00 (quaranta/00) di ammenda per la società (pena base € 60,00 di
ammenda ridotta ex art. 23 CGS).
La motivazione
La responsabilità degli incolpati in ordine ai fatti loro ascritti nel deferimento della Procura Federale
appare pacifica.
Invero, il C.U. nr. 1 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia stabiliva espressamente che le Società
dovessero provvedere, entro il termine “ordinatorio” del 24.07.2010, a curare tutti gli adempimenti
necessari per l’iscrizione ai Campionati di appartenenza (nel caso di specie, III^ Categoria), precisando,
altresì, che l’eventuale inosservanza del sopradescritto termine avrebbe costituito illecito disciplinare.
L’istruttoria svolta dalla Procura Federale, i documenti dimessi e l’assenza di contestazione, da parte dei
deferiti, circa i fatti loro addebitati, consentono, da un lato, di ritenere provata la materialità del fatto
oggetto di incolpazione e, dall’altro, di escludere la sussistenza di eventuali cause di esclusione della
colpa.
Atteso quanto sopra, la C.D.T., ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni indicate,
visti gli artt. 23 e 24 CGS,
decide
- di inibire il Presidente Marc Daniel SANTAROSSA per giorni 10 (dieci);
- di comminare alla società ASD. REAL CASTELLANA l’ammenda di € 40,00 (quaranta/00).
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