COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 23/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di MONTINA EMILIANO e della ASD. TORRE T.C.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 23/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di MONTINA EMILIANO e della ASD. TORRE T.C. Il deferimento Con raccomandata dd. 22 giugno 2011, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32, comma 4, C.G.S., disponeva il deferimento nei confronti di: - MONTINA Emiliano, Presidente della ASD. TORRE T.C., per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 24, comma 1, lettera a) del Regolamento LND, siccome integrato dalle disposizioni emanate con C.U. N. 1 dd. 02.07.10 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, “relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al Campionato di “3^ Categoria” entro il termine “ordinatorio” fissato dal predetto Comunicato Ufficiale”. Più precisamente, veniva contestata l’omessa presentazione di regolare attestazione di disponibilità di un impianto sportivo omologato entro il termine fissato dal sopradescritto C.U.; - ASD. TORRE T.C. per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S. “per la violazione ascritta al proprio Presidente”. La convocazione Il Presidente della C.D.T. notificava tempestivamente agli interessati ed alla Procura Federale formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 15.09.2011. I deferiti non facevano pervenire memorie nei termini. Il dibattimento All’udienza dd. 15.09.11, innanzi all’intestata C.D.T., comparivano: la Procura Federale, rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale, dott. Salvatore Galeota; il sig. MONTINA Emiliano, per sé ed in rappresentanza della società da lui presieduta. Le conclusioni Il sig. MONTINA chiedeva di potere definire il giudizio ai sensi dell’art. 23 C.G.S., con applicazione della sanzione in misura ridotta, determinata, con il consenso del rappresentante della Procura Federale, in 10 (dieci) giorni di inibizione per sé (pena base gg 15 di inibizione ridotta ex art. 23 CGS) ed € 40,00 (quaranta/00) di ammenda per la società (pena base € 60,00 di ammenda ridotta ex art. 23 CGS). La motivazione La responsabilità degli incolpati in ordine ai fatti loro ascritti nel deferimento della Procura Federale appare pacifica. Invero, il C.U. nr. 1 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia stabiliva espressamente che le Società dovessero provvedere, entro il termine “ordinatorio” del 24.07.2010, a curare tutti gli adempimenti necessari per l’iscrizione ai Campionati di appartenenza (nel caso di specie, III^ Categoria), precisando, altresì, che l’eventuale inosservanza del sopradescritto termine avrebbe costituito illecito disciplinare. L’istruttoria svolta dalla Procura Federale, i documenti dimessi e l’assenza di contestazione, da parte dei deferiti, circa i fatti loro addebitati consentono, da un lato, di ritenere provata la materialità del fatto oggetto di incolpazione e, dall’altro, di escludere la sussistenza di eventuali cause di esclusione della colpa. Atteso quanto sopra, la C.D.T., ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni indicate, visti gli artt. 23 e 24 CGS, decide - di inibire il Presidente Emiliano MONTINA per giorni 10 (dieci); - di comminare alla società ASD. TORRE T.C. l’ammenda di € 40,00 (quaranta/00).
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