COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 23/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di MOVAOVIA MUSTAFHA e della ASD. FUTSAL CLUB DAVANZO
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 26 del 23/09/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di MOVAOVIA
MUSTAFHA e della ASD. FUTSAL CLUB DAVANZO
Il deferimento
Con raccomandata dd. 20 giugno 2011, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32, comma 4, C.G.S.,
disponeva il deferimento nei confronti di:
- MOVAOVIA Mustafha, Presidente della ASD. FUTSAL CLUB DAVANZO, per la violazione
dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 24, comma 1, lettera c) del Regolamento LND,
siccome integrato dalle disposizioni emanate con C.U. N. 1 dd. 02.07.10 del Comitato Regionale
Friuli Venezia Giulia, “relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per
l’iscrizione al Campionato Reg. C2 di calcio 5 entro il termine “ordinatorio” fissato dal predetto
Comunicato Ufficiale”.
Più precisamente, veniva contestata l’omessa presentazione di regolare attestazione di avvenuto
versamento della tassa di iscrizione al Campionato 2010/2011 entro il termine fissato dal
sopradescritto C.U.;
- ASD. FUTSAL CLUB DAVANZO per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S. “per la
violazione ascritta al proprio Presidente”.
La convocazione
Il Presidente della C.D.T. notificava tempestivamente agli interessati ed alla Procura Federale formale
avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 15.09.2011. I deferiti non
facevano pervenire memorie nei termini.
Il dibattimento
All’udienza dd. 15.09.11, innanzi all’intestata C.D.T., comparivano: la Procura Federale, rappresentata
dal Sostituto Procuratore Federale, dott. Salvatore Galeota; nessuno per i deferiti, che non hanno
neppure presentato nei termini memoria scritta.
Le conclusioni
La Procura Federale, illustrate le ragioni del deferimento, concludeva chiedendo la condanna del sig.
Mustafha MOVAOVIA a gg 15 di inibizione e dell’ ASD. FUTSAL CLUB DAVANZO ad € 45,00 di
ammenda.
La motivazione.
La responsabilità degli incolpati in ordine ai fatti loro ascritti nel deferimento della Procura Federale
appare pacifica.
Invero, il C.U. nr. 1 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia stabiliva espressamente che le Società
dovessero provvedere, entro il termine “ordinatorio” del 24.07.2010, a curare tutti gli adempimenti
necessari per l’iscrizione ai Campionati di appartenenza (nel caso di specie, Reg. C2 di calcio 5),
precisando, altresì, che l’eventuale inosservanza del sopradescritto termine avrebbe costituito illecito
disciplinare.
L’istruttoria svolta dalla Procura Federale, i documenti dimessi e l’assenza di contestazione, da parte dei
deferiti, circa i fatti loro addebitati consentono, da un lato, di ritenere provata la materialità del fatto
oggetto di incolpazione e, dall’altro, di escludere la sussistenza di eventuali cause di esclusione della
colpa.
Sotto il profilo sanzionatorio - precisato che il ridetto C.U. N. 1 dd. 02.07.10 del Comitato Regionale
Friuli Venezia Giulia, prevedeva che il mancato rispetto del citato termine “ordinatorio” dovesse essere
sanzionato con ammenda oppure con punti di penalità e considerati i fatti contestati – la C.D.T. ritiene
congrue le richieste formulate dal rappresentante della Procura Federale
Atteso quanto sopra, la C.D.T., visto l’art. 23, comma 2, CGS,
decide
- di inibire il Presidente Mustafha MOVAOVIA per giorni 15 (quindici);
- di comminare alla società ASD. FUTSAL CLUB DAVANZO l’ammenda di € 45,00
(quarantacinque/00).
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