COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 23/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) Giancarlo Velliscig, Presidente della Società S.P.D. AIELLO; b) S.P.D. AIELLO.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 26 del 23/09/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) Giancarlo
Velliscig, Presidente della Società S.P.D. AIELLO; b) S.P.D. AIELLO.
Il deferimento. Con Racc. A/R dd 12.06.2011 ai sensi dell' art. 32 c.4° del C.G.S., a firma del Sostituto
Procuratore Federale dr. S. Galeota, venivano deferiti al giudizio di questa C.D.T. i seguenti soggetti : -
a) Giancarlo VELLISCIG nella sua qualità di Presidente della società sportiva S.P.D. AIELLO per
rispondere “ della violazione dell’art. 1, comma 1°, del C.G.S., in relazione all’art. 24, comma. 1 lett. a)
del Regolamento L.N.D., come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. nr. 1 del Comitato
Regionale Friuli-Venezia Giulia. relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per
l’iscrizione al campionato di “ 3^ Categoria” entro il termine “ordinatorio” fissato dal predetto Comunicato
Ufficiale”; - b) la Società S.P.D. AIELLO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 c. 1° del
C.G.S. in riferimento alla violazione ascritta al suo Presidente.-
Il deferimento conseguiva all’attività di indagine svolta dalla Procura Federale a seguito di segnalazione
del Presidente del Comitato Reg. F.V.G. della L.N.D. circa l’inosservanza degli adempimenti previsti per
l’iscrizione della S.P.D. AIELLO al campionato di appartenenza (3^ Categoria) secondo quanto disposto
dal C.U. nr. 1 del C.R. F.V.G. del 02.07.2010 ed “in particolare, per non avere i suoi Dirigenti rispettato il
termine “ordinatorio” fissato per la presentazione di regolare attestazione di disponibilità di un campo di
gioco omologato in vista dell’iscrizione del campionato 2010/2011”.
La convocazione. Con Raccomandata tempestivamente inviata alle parti interessate il Presidente della
C.D.T. notificava ai deferiti ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione
del giudizio per la riunione del 15.09.2011.-
Il dibattimento. All’udienza del 15.09.2011 davanti alla C.D.T. sono comparsi il Sostituto Procuratore
Federale dr. Salvatore Galeota ed il Sig. Giancarlo VELLISCIG per sé ed in rappresentanza della
Società S.P.D. AIELLO.-
Le conclusioni. Il sig. Giancarlo VELLISCIG, sia per sé che per la Società sportiva da lui
rappresentata, ha chiesto in via preliminare di poter definire la sanzione ai sensi dell’art. 23 C.G.S.
concordandola con il rappresentante della Procura Federale nei seguenti termini: a) sanzione finale di €
40,00 di ammenda per la S.P.D. AIELLO (Pena base € 60,00 ridotta di 1/3 ex art.23 C.G.S.); b)
sanzione finale dell’inibizione di giorni 10 per quanto riguarda la propria posizione personale (Pena base
gg. 15 di inibizione ridotti di 1/3 ex art. 23 C.G.S.).
La motivazione. Pacifica la materialità dei fatti contestati (in quanto il ritardo negli adempimenti previsti
per l’iscrizione al campionato di appartenenza, stabiliti in C.U. nr. 1 C.R. F.V.G. del 02.07.2010
rappresenta un fatto oggettivo non confutato), non sussistono circostanze scriminanti, ricollegabili alla
forza maggiore o al caso fortuito, che valgano ad escludere la sussistenza dell’elemento soggettivo della
colpa e possano giustificare una pronuncia di esonero da responsabilità dei deferiti.- La C.D.T. ritiene
pertanto di accogliere l’istanza di applicazione della pena formulata dalle parti reputando corretta la
qualificazione dei fatti come dalle stesse prospettata e congrua la sanzione da esse concordata.
P.Q.M.
Visto l’art. 23 2° c. C.G.S. la Commissione Disciplinare Territoriale - FVG così decide:
Applica a Giancarlo VELLISCIG, Presidente della S.P.D. AIELLO, la sanzione dell'inibizione a
svolgere ogni attività in seno alla FIGC per il periodo di giorni 10 (dieci);
Applica alla S.P.D. AIELLO la sanzione dell’ammenda di € 40,00- (quaranta)
Share the post "COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 23/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) Giancarlo Velliscig, Presidente della Società S.P.D. AIELLO; b) S.P.D. AIELLO."