COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 23/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) Giancarlo TIRINDELLI, Presidente della Società CALCETTO CLARK UDINE; b) Società CALCETTO CLARK UDINE.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 26 del 23/09/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) Giancarlo
TIRINDELLI, Presidente della Società CALCETTO CLARK UDINE; b) Società CALCETTO CLARK
UDINE.
Il deferimento. Con Racc. A/R dd 17.06.2011 ai sensi dell' art. 32 c.4° del C.G.S., a firma del Sostituto
Procuratore Federale dr. S. Galeota, venivano deferiti al giudizio di questa C.D.T. i seguenti soggetti : -
a) Giancarlo TIRINDELLI nella sua qualità di Presidente della Società CALCETTO CLARK UDINE, per
rispondere “della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 24, comma 1 lett. c) del
Regolamento L.N.D., come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. nr. 1 del Comitato Regionale
Friuli-Venezia Giulia relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al
campionato Reg. C1 di calcio a 5 entro il termine “ordinatorio” fissato dal predetto Comunicato Ufficiale”;
- b) la Società CALCETTO CLARK UDINE, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 c. 1° del
C.G.S. in riferimento alla violazione ascritta al suo Presidente.-
Il deferimento conseguiva all’attività di indagine svolta dalla Procura Federale a seguito di segnalazione
del Presidente del Comitato Reg. F.V.G. della L.N.D. circa l’inosservanza degli adempimenti previsti per
l’iscrizione della CALCETTO CLARK UDINE al campionato di appartenenza (Campionato Regionale
Serie C1-Calcio a 5) secondo quanto disposto dal C.U. nr. 1 del C.R. F.V.G. del 02.07.2010 ed “in
particolare, per non avere i suoi Dirigenti rispettato il termine “ordinatorio” fissato per la presentazione di
regolare attestazione di avvenuto versamento della tassa di iscrizione in vista della partecipazione al
Campionato 2010/2011”.
La convocazione. Con Raccomandata tempestivamente inviata alle parti interessate il Presidente della
C.D.T. notificava ai deferiti ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione
del giudizio per la riunione del 15.09.2011.-
Il dibattimento e le conclusioni. All’udienza del 15.09.2011 davanti alla C.D.T. è comparso il Sostituto
Procuratore Federale dr. Salvatore Galeota.- Nessuno è invece comparso per le parti deferite, che non
hanno fatto pervenire in termini memorie difensive.- Il rappresentante della Procura Federale dopo aver
illustrato le ragioni del deferimento ha concluso chiedendo la condanna del sig. Giancarlo TIRINDELLI a
gg 15 di inibizione e la Società CALCETTO CLARK UDINE ad € 70,00 di ammenda.-
La motivazione. Pacifica la materialità dei fatti contestati (in quanto il ritardo nel compimento di tutti gli
adempimenti previsti per l’iscrizione al campionato di appartenenza, stabiliti in C.U. nr. 1 C.R. F.V.G. del
02.07.2010 rappresenta un fatto oggettivo documentalmente provato e non confutato), non sussistono
agli atti elementi che possano far ritenere la sussistenza di cause scriminanti, ricollegabili alla forza
maggiore o al caso fortuito, che valgano a giustificare la condotta dei deferiti e ad esonerarli da
responsabilità.-
Per quanto attiene la sanzione (alternativamente stabilita, per le violazioni di cui si discute,
nell’ammenda o in punti di penalità dal C.U. n° 1 del C.R.-F.V.G relativo alla stagione 2010/2011) ritiene
la C.D.T. che le richieste formulate dal rappresentante della Procura Federale debbano essere accolte
giudicandole eque e congrue rispetto ai fatti contestati ed alla categoria alla quale appartiene il sodalizio
di cui trattasi
P.Q.M.
Visto l’art. 23 2° c. C.G.S. la Commissione Disciplinare Territoriale - FVG così decide:
Applica a Giancarlo TIRINDELLI, Presidente della Società CALCETTO CLARK UDINE, la
sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per il periodo di giorni 15
(quindici);
Applica alla Società CALCETTO CLARK UDINE la sanzione dell’ammenda di € 70,00-
(settanta)
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