COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 06/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) Corrado DONATI, Presidente, all’epoca dei fatti contestati, della Società A.S.D. FORTISSIMI; b) A.S.D. FORTISSIMI.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 06/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) Corrado DONATI, Presidente, all’epoca dei fatti contestati, della Società A.S.D. FORTISSIMI; b) A.S.D. FORTISSIMI. Il deferimento. Con Racc. A/R dd 20.06.2011 ai sensi dell'art. 32 c.4 del C.G.S., il Sostituto Procuratore Federale deferiva al giudizio di questa C.D.T. i soggetti qui di seguito indicati: - a) Corrado DONATI nella sua qualità di Presidente all’epoca dei fatti dedotti in causa, della società sportiva A.S.D. FORTISSIMI, per rispondere “della violazione dell’art. 1 comma 1° del C.G.S., in relazione all’art. 32 c. 1 e 7 del Regolamento della L.N.D., come integrato dalle disposizioni emanate in C.U. nr. 1 della L.N.D.” per aver rinunziato alla partecipazione al Campionato Provinciale Allievi dopo la pubblicazione dei calendari della s.s. 2010/2011; - b) la Società A.S.D. FORTISSIMI per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 c. 1° del C.G.S. della violazione ascritta al proprio Presidente.- Il deferimento conseguiva all’attività di indagine svolta dalla Procura Federale a seguito della segnalazione presentata dal Presidente del Comitato Reg. F.V.G. della L.N.D. con la quale veniva comunicata l’avvenuta rinuncia, da parte della A.S.D. FORTISSIMI, società iscritta al Campionato di 3^ Categoria, alla partecipazione al Campionato Provinciale Allievi dopo la pubblicazione del calendario relativo alla s.s 2010/2011. La convocazione. Con Raccomandata tempestivamente inviata alle parti interessate il Presidente della C.D.T. notificava ai deferiti ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio per la riunione del 29.09.11.- Il dibattimento. All’udienza del 29.09.2011 davanti alla C.D.T. sono comparsi il Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore Galeota e il Sig. Lucio Rapposelli in rappresentanza della A.S.D. FORTISSIMI nella sua qualità di Vice-Presidente; nessuno è invece comparso per il sig. Corrado DONATI che non ha fatto neppure pervenire alcuna memoria difensiva. Le conclusioni. Il sig. Rapposelli, dopo aver riferito che si è trattato di una decisione sofferta ma resasi necessaria a causa del numero esiguo dei giovani calciatori a disposizione, e motivata dalla volontà di non falsare il campionato con un ritiro della squadra a campionato iniziato, ha chiesto per la società l’applicazione della sanzione dell’ammenda nella misura di € 400,00 (quattrocento/00; - pena base € 600,00- di ammenda ridotta nella misura di 1/3), così concordandola con il rappresentante della Procura Federale ai sensi e per gli effetti di cui all’art 23 del C.G.S..- Quanto al sig. Corrado DONATI, non comparso, il rappresentante della Procura Federale ha richiesto l’irrogazione di mesi 1 (uno) di inibizione. La motivazione. Pacifica la responsabilità dei deferiti in ordine alle contestazioni loro rispettivamente mosse (il ritiro della squadra iscritta al Campionato Provinciale Allievi dopo la pubblicazione dei calendari costituisce un dato assodato ed ammesso dallo stesso Vice-Presidente della società deferita) la C.D.T., ritiene di accogliere l’istanza di applicazione della pena ridotta formulata dalle parti, relativamente alla posizione societaria, reputando corretta la qualificazione dei fatti come dalle stesse prospettata e congrua la sanzione dalle stesse concordata tenuto conto del disagio che la rinuncia alla competizione dopo la pubblicazione dei calendari ha inevitabilmente creato all’organizzazione sportiva.- La CDT ritiene inoltre equa la richiesta sanzionatoria formulata dal Sostituto Procuratore Federale nei confronti del sig. Corrado DONATI, che non si è difeso in giudizio. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale – FVG così decide: 1) ritenuta la responsabilità di Corrado DONATI, Presidente della A.S.D. FORTISSIMI all’epoca dei fatti a lui contestati, infligge allo stesso l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per il periodo di mesi 1 (uno); 2) Applica all’A.S.D. FORTISSIMI la sanzione dell’ammenda di € 400,00- (quattrocento) così patteggiata dalle parti ai sensi dell’art. 23 2° c. C.G.S.:
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