COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 06/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) Corrado DONATI, Presidente, all’epoca dei fatti contestati, della Società A.S.D. FORTISSIMI; b) A.S.D. FORTISSIMI.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 29 del 06/10/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) Corrado
DONATI, Presidente, all’epoca dei fatti contestati, della Società A.S.D. FORTISSIMI; b) A.S.D.
FORTISSIMI.
Il deferimento. Con Racc. A/R dd 28.06.2011 ai sensi dell'art. 32 c.4° del C.G.S., il Sostituto
Procuratore Federale deferiva al giudizio di questa C.D.T. i soggetti qui di seguito indicati: - a) Corrado
DONATI nella sua qualità di Presidente della Società sportiva A.S.D. FORTISSIMI per rispondere “della
violazione dell’art. 1, comma 1°, del C.G.S., in relazione all’art. 24, comma 1 lett. a) del Regolamento
L.N.D., come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. nr. 1 del Comitato Regionale Friuli-Venezia
Giulia relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al campionato di “3^
Categoria” entro il termine “ordinatorio” fissato dal predetto Comunicato Ufficiale”; - b) la Società A.S.D.
FORTISSIMI, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 c. 1° del C.G.S. in riferimento alla
violazione ascritta al suo Presidente.
Il deferimento conseguiva all’attività di indagine svolta dalla Procura Federale a seguito di segnalazione
del Presidente del Comitato Reg. F.V.G. della L.N.D. circa l’inosservanza degli adempimenti previsti per
l’iscrizione dell’A.S.D. FORTISSIMI al campionato di appartenenza (3^ Categoria) secondo quanto
disposto dal C.U. nr. 1 del C.R. F.V.G. del 02.07.2010 ed “in particolare, per non avere i suoi Dirigenti
rispettato il termine “ordinatorio” fissato per la presentazione di regolare attestazione di disponibilità di
un campo di gioco omologato in vista dell’iscrizione del campionato 2010/2011”.
La convocazione. Con Raccomandata tempestivamente inviata alle parti interessate il Presidente della
C.D.T. notificava ai deferiti ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione
del giudizio per la riunione del 29.09.2011.
Il dibattimento. All’udienza del 29.09.2011 davanti alla C.D.T. sono comparsi il Sostituto Procuratore
Federale dr. Salvatore Galeota e il Sig. Lucio Rapposelli in rappresentanza della A.S.D. FORTISSIMI
nella sua qualità di Vice-Presidente; nessuno è invece comparso per il sig. Corrado DONATI che non ha
fatto neppure pervenire alcuna memoria difensiva.
Le conclusioni. Il sig. Lucio Rapposelli per la Società sportiva da lui rappresentata, ha chiesto in via
preliminare di poter definire la sanzione ai sensi dell’art. 23 C.G.S. concordandola con il rappresentante
della Procura Federale nei seguenti termini: sanzione finale: ammenda di € 40,00 (Pena base € 60,00
ridotta di 1/3 ex art.23 C.G.S.).- Quanto al sig. Corrado DONATI, Presidente della società deferita
all’epoca dei fatti dedotti in giudizio, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto l’irrogazione
della sanzione dell’inibizione per gg 15.
La motivazione. Pacifica la materialità dei fatti contestati (in quanto il ritardo negli adempimenti previsti
per l’iscrizione al campionato di appartenenza, stabiliti in C.U. nr. 1 C.R. F.V.G. del 02.07.2010
rappresenta un fatto oggettivo non confutato), non sussistono circostanze scriminanti, ricollegabili alla
forza maggiore o al caso fortuito, che valgano ad escludere la sussistenza dell’elemento soggettivo della
colpa e possano giustificare una pronuncia di esonero da responsabilità.- Tanto premesso la C.D.T.
accoglie l’istanza di applicazione della pena formulata dalle parti relativamente alla posizione societaria
reputando corretta la qualificazione dei fatti come dalle stesse prospettata e congrua la sanzione da
esse concordata. – La CDT ritiene inoltre equa la richiesta sanzionatoria formulata dal Sostituto
Procuratore Federale nei confronti del sig. Corrado DONATI.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale – FVG così decide:
1) ritenuta la responsabilità di Corrado DONATI, Presidente della A.S.D. FORTISSIMI
all’epoca dei fatti a lui contestati, infligge allo stesso l'nibizione a svolgere ogni attività in
seno alla FIGC per il periodo di giorni 15 (quindici) da scontarsi al termine della inibizione
precedentemente irrogata;
2) Applica all’ A.S.D. FORTISSIMI la sanzione dell’ammenda di € 40,00- (quaranta)
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