COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 13/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dei tesserati LIPUSCEK Ziga, GREGORIC Tomaz, BAYRAMOVIC Alen e JARC Mattya, nonché la sig.ra DEL GALLO Catia dirigente A.S.D. MANZANESE, nonché la A.S.D. MANZANESE.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 13/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dei tesserati LIPUSCEK Ziga, GREGORIC Tomaz, BAYRAMOVIC Alen e JARC Mattya, nonché la sig.ra DEL GALLO Catia dirigente A.S.D. MANZANESE, nonché la A.S.D. MANZANESE. Con raccomandata dd. 27.5.2011, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: • i tesserati LIPUSCEK Ziga, GREGORIC Tomaz, BAYRAMOVIC Alen e JARC Mattya, calciatori della A.S.D. MANZANESE, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 in relazione all’art. 10 commi 2 e 6 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato nella corrente stagione sportiva le gare indicate in premessa (otto gare, ndr) nelle fila della società A.S.D. MANZANESE valevoli per il campionato Giovanissimi Regionale nella stagione 2010/2011 senza averne titolo perché in detto periodo non risultavano tesserati per detta società”; • la sig.ra DEL GALLO Catia per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 in relazione all’art. 10 comma 6 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva nove distinte gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado i calciatori LIPUSCEK Ziga, GREGORIC Tomaz, BAYRAMOVIC Alen e JARC Mattya non ne avessero titolo; • la A.S.D. MANZANESE per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 del C.G.S. nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1 comma 5 C.G.S.. Il dibattimento. Convocati dal Presidente della C.D.T. i deferiti e la Procura Federale per la riunione del 30 giugno 2010, nessun deferito ha fatto pervenire difesa scritta entro i termini. Alla riunione del 30 giugno 2010, dinanzi all’intestata Commissione sono comparsi: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore Galeota, il sig. Carmine Bottiglieri in sostituzione del presidente della ASD MANZANESE, per delega scritta depositata in atti e la sig.ra DEL GALLO. Nessuno compariva per i quattro calciatori. Dopo approfondita discussione, le parti presenti formulavano le conclusioni. Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale, valutata la minore età dei quattro calciatori, ritenuto per tale motivo che la notifica del deferimento non si è perfezionata nei loro confronti, concludeva per l'affermazione della responsabilità dei soli deferiti presenti o rappresentati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni: quanto alla sig.ra DEL GALLO Catia l’inibizione per anni 2; quanto all’A.S.D. MANZANESE CALCIO: punti otto di penalizzazione ed € 1.000,00 (mille) di ammenda. LIPUSCEK Ziga, GREGORIC Tomaz, BAYRAMOVIC Alen e JARC Mattya, della sig.ra DEL GALLO Catia dirigente A.S.D. MANZANESE e della A.S.D. MANZANESE. La motivazione: La C.D.T. deve dapprima rilevare che effettivamente il deferimento non si è perfezionato nei confronti dei quattro calciatori, essendo essi nati nel 1996, salvo uno nel 1997. Infatti, un valido deferimento avrebbe così dovuto essere indirizzato agli stessi in persona dell’esercente la potestà, secondo i principi civilistici della rappresentanza dell’incapace. Per “economia processuale”, la C.D.T. ritiene di operare lo stralcio della posizione dei calciatori LIPUSCEK Ziga, GREGORIC Tomaz, BAYRAMOVIC Alen e JARC Mattya dal presente procedimento e di procedere nei confronti della dirigente e della società, salvo rimettere gli atti alla Procura Federale per il più da praticarsi. Deve quindi venire in esame la sola responsabilità della dirigente DEL GALLO Catia e quella, oggettiva, della Società. Quanto a DEL GALLO Catia Dall’istruttoria è emerso, incontrovertibile, che la dirigente in ben otto occasioni, per ben otto gare del campionato Giovanissimi Regionale 2010/2011, ha falsamente attestato che la lista presentata all’Arbitro contenesse i nominativi di calciatori regolarmente tesserati. In realtà, per tre gare erano in lista tutti i quattro calciatori interessati, tutti privi di tesseramento; per tre gare lo erano tre dei quattro calciatori interessati; e per due gare lo erano in due. Avanti alla C.D.T. la deferita ha affermato che il suo ruolo si è limitato a sottoscrivere le liste predisposte dalla società, denunciando in sostanza di aver firmato senza accertare quanto stava attestando. Tale condotta confessa la piena sussistenza della violazione ascrittale. Non può costituire scusante il fatto di un “dirigente” (che come tale deve “dirigere”, assumendosi la responsabilità delle sue azioni “direttive”) che abbia apposto la firma ad un documento ufficiale predisposto da terzi, senza verificare la corrispondenza delle dichiarazioni rese all’effettiva verità. Se è richiesta la firma di un dirigente, ciò è dovuto alla (giusta e doverosa) pretesa di serietà che l’Ordinamento ha in ordine alla dichiarazione contenuta nella distinta di gara circa la regolarità del tesseramento degli atleti elencati. L’appellarsi della dirigente alla “fiducia” su quello che può aver verbalizzato un altro esponente della società, se –per fatti concludenti- tale fiducia è stata mal riposta, costituisce una “colpa” in senso tecnico che, ai sensi dell’art. 3 C.G.S., è elemento costitutivo della responsabilità disciplinare del soggetto dell’Ordinamento calcistico. Il grado di colpa riferibile alla sig.ra DEL GALLO, che non rientra nel consiglio direttivo della società, e che quindi può effettivamente non aver ricevuto informazioni dirette, permette alla C.D.T. di valutare con benevolenza quella condotta, ai fini della quantificazione della sanzione. Quanto alla ASD MANZANESE CALCIO L’esponente della società, richiamandosi ad una lettera inviata il 01.03.2011 al presidente del C.R.FVG, ha affermato avanti alla C.D.T. che la documentazione relativa a quei quattro tesseramenti era stata tempestivamente inoltrata il 10.12.2010. Fu lui stesso –ha affermato- ad aver inviato la documentazione alla delegazione provinciale di Udine, che però si è rilevata delegazione incompetente a ricevere il tesseramento, in quanto competente a ricevere le istanze di tesseramento di minori stranieri sarebbe stato direttamente l’Ufficio Tesseramento della FIGC in Roma, via Gregorio Allegri, 14, giusta comunicazione allegata in c.u. LND n. 100 del 26.01.2010 e richiamata dal c.u n. 50 del C.R.FVG. Così, il 17.12.2010 la delegazione udinese rispedì al mittente la documentazione. Il 28.12.2010, quando gli interessati avevano già giocato due delle otto gare in oggetto, la società trasmetteva i cartellini al Comitato Regionale il quale, a detta del rappresentante della società, non avrebbe mai contestato alcunché. Solo due mesi dopo, il 25.02.2011, la società ricevette comunicazione fax dal Coordinatore Federale Regionale SGS prof. Messina, che diffidava la società dal far svolgere attività ai quattro calciatori poiché privi di tesseramento. Ecco che così si pose il problema, e la Società venne a conoscere che mancava nella documentazione spedita la traduzione in italiano del certificato di nascita e di residenza dei quattro ragazzi interessati, nonché –in particolare- mancava per tutti la dichiarazione in ordine ai pregressi tesseramenti degli stessi in una federazione estera. Affermava il rappresentante della società che il silenzio della Federazione avrebbe tratto la società in errore portandolo, con il conforto dell’art. 39/3 NOIF (“La data di deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente le medesime richieste stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento”), a ritenere che quei tesseramenti fossero in regola con la sola spedizione. In verità, la società non ha inteso quali fossero i passaggi della (comprensibilmente delicata, ma certamente lineare) normativa di tesseramento dei calciatori stranieri, minori in particolare. La società non ha inteso che il tesseramento di un calciatore straniero comunitario minorenne deve necessariamente sottostare a norme rigide sottoposte al diritto internazionale, e che comprensibilmente non può decorrere dalla data di spedizione ma necessariamente da quella di completamento della pratica, che deve essere resa nota alla Società con comunicazione scritta da parte del competente Ufficio federale, e si è (colpevolmente) fermata alla lettura delle norme di tesseramento riguardanti i calciatori in genere, senza affrontare il caso specifico. Il Comitato Regionale, con il C.U. 15 del 09.09.2010, si era premurato di rendersi interprete verso le affiliate che per il tesseramento di calciatori stranieri “La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento NON DETERMINA la decorrenza del tesseramento” e che “Il tesseramento decorre infatti dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota alla Società con comunicazione scritta da parte del competente Ufficio federale.”, ricalcando quella che è la normativa disposta in tema, e particolarmente la disposizione dettata dalla FIGC alla LND e riportata dalla stessa “normativa FIFA sulla protezione dei minori”, allegata al citato c.u. LND 100 del 26.01.2010, che rende esplicito: “Il tesseramento decorre dalla data di autorizzazione da parte della FIGC”. Non è, così, fondata la tesi della società che ha voluto scaricare la problematica su un ipotizzato ritardo comunicativo del Comitato nel richiedere eventuale documentazione integrativa, leggendo a suo uso l’art. 39 NOIF (Il tesseramento dei calciatori) isolato dal successivo art. 40 NOIF (Limitazioni del tesseramento calciatori), che distingue alcune ipotesi di tesseramento di calciatori stranieri, e che avrebbe quanto meno potuto accendere in due occasioni l’attenzione in proposito con un esplicito: “Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C.”, e che ciò ha fatto senza curare di informarsi in particolare in ordine alla normativa specifica che pur era stata esplicitamente pubblicata dalla LND e dallo stesso C.R. FVG. Alla luce di questa chiara, per quanto articolata lettura, non può seriamente disconoscersi che la società ben avrebbe potuto –facendo ricorso ad una diligenza minima- rappresentarsi che era suo onere attendere la comunicazione della FIGC prima di schierare i giovani stranieri e che, nella fretta di utilizzarli, comunque avrebbe essa stessa dovuto eventualmente attivarsi presso l’Ufficio Tesseramenti per conoscere tempestivamente se e quali ostacoli si frapponevano al tesseramento. Ai sensi dell’art. 2/2 C.G.S., L'ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto. Tutte le conseguenze del caso incombono sulla società; prima fra tutte quella derivante dall’accertato impiego dei calciatori in posizione irregolare non per una ma per ben otto diverse gare del medesimo Campionato Regionale; secondariamente la responsabilità oggettiva della falsa attestazione resa per otto volte dalla propria dirigente. Le conseguenze del caso fortunatamente non hanno trovato sbocco nell’ambito dell’Ordinamento statale a carico della società e (personalmente) del suo presidente, perché nessun incidente ha coinvolto i quattro calciatori nel periodo di attività in assenza di tesseramento. Le conseguenze disciplinari, però, non potranno essere schivate dalla società, che ha oggettivamente posto in essere una condotta non regolamentare, permettendo la partecipazione alle gare dei calciatori che per difetto di tesseramento non ne avevano i requisiti, e che ha oggettivamente permesso che la propria dirigente attestasse per otto volte il falso. In proposito, però, la C.D.T., che per proprio credo sportivo tende a favorire il mantenimento –per quanto possibile- dei risultati maturati sul campo, deve dissentire dall'impostazione data dalla Procura Federale, in particolare in ordine all’aspetto della penalizzazione di punti in classifica. La penalizzazione è prevista in termini generici dall’art. 18 lett. g) C.G.S., in casi evidentemente particolarmente gravi, attesa la posizione assunta dall’istituto nell’elenco a gravità crescente che va dalla ammonizione (sub a) alla non ammissione o esclusione dalla partecipazione della società affiliata (sub m), ed è prevista specificamente per casi (cripticamente) descritti dall’art. 17 C.G.S.. In proposito la C.D.T. auspica che l’applicabilità dell’istituto possa essere tipizzata in futuro con formulazione più esplicita e lineare da parte del Legislatore Federale. L’art. 17 C.G.S. tratta in tema di penalizzazione di punti in classifica ai suoi commi primo, terzo ed ottavo. Il primo comma guarda alla società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, purché tali fatti siano più gravi rispetto a mere “alterazioni al potenziale atletico” di una squadra. In tale frangente, l’art. 17/1 C.G.S. dispone la sanzione “minima” della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara. Non è certo questo il caso trattato, che ha visto la partecipazione a gare di un potenziale atletico che non ne aveva titolo. Il terzo comma guarda all'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti, ed anche questo precetto esula intuitivamente dalla fattispecie. L’ottavo comma riguarda il caso patologico in cui una società abbia fatto partecipare a gare calciatori mediante una irregolarità imputabile alla stessa società tale che la FIGC abbia successivamente revocato il tesseramento. Ed intuitivamente anche questo non è il caso trattato, che presuppone una condotta più o meno truffaldina delle società, e non certo una mera imperizia, quale quella accertata nella fattispecie. L’unico caso che tratta espressamente la fattispecie è quello previsto dal quinto comma, lett. a): la società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte è sanzionata non con un punto di penalizzazione ma con la perdita della gara con il punteggio di 0-3. Tale ipotesi però non è legata ad un deferimento ma espressamente alla procedura di ricorso di parte avanti al G.S.T. ai sensi dell’art. 29, commi 7 e 8, C.G.S. La C.D.T. pertanto ritiene di non applicare la sanzione della penalizzazione di punti in classifica richiesta dalla Procura Federale, perché non attagliata alla fattispecie. P.Q.M. La C.D.T. – FVG decide: - di inibire la Dirigente DEL GALLO Catia per otto mesi; - di comminare alla società A.S.D. MANZANESE CALCIO l’ammenda di € 1.600,00 (milleseicento). Rimette gli atti alla Procura federale perché eventualmente provveda a rituale deferimento dei minori.
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