COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 13/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dei tesserati LIPUSCEK Ziga, GREGORIC Tomaz, BAYRAMOVIC Alen e JARC Mattya, nonché la sig.ra DEL GALLO Catia dirigente A.S.D. MANZANESE, nonché la A.S.D. MANZANESE.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 30 del 13/10/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dei tesserati LIPUSCEK Ziga,
GREGORIC Tomaz, BAYRAMOVIC Alen e JARC Mattya, nonché la sig.ra DEL GALLO Catia
dirigente A.S.D. MANZANESE, nonché la A.S.D. MANZANESE.
Con raccomandata dd. 27.5.2011, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di
Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale:
• i tesserati LIPUSCEK Ziga, GREGORIC Tomaz, BAYRAMOVIC Alen e JARC Mattya, calciatori
della A.S.D. MANZANESE, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 in relazione
all’art. 10 commi 2 e 6 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle
norme in materia di tesseramento, per aver disputato nella corrente stagione sportiva le gare
indicate in premessa (otto gare, ndr) nelle fila della società A.S.D. MANZANESE valevoli per il
campionato Giovanissimi Regionale nella stagione 2010/2011 senza averne titolo perché in detto
periodo non risultavano tesserati per detta società”;
• la sig.ra DEL GALLO Catia per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 in relazione
all’art. 10 comma 6 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme
in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva nove distinte gara in
cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite
sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado i calciatori
LIPUSCEK Ziga, GREGORIC Tomaz, BAYRAMOVIC Alen e JARC Mattya non ne avessero titolo;
• la A.S.D. MANZANESE per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 del C.G.S. nelle violazioni
ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse
ai sensi dell’art. 1 comma 5 C.G.S..
Il dibattimento. Convocati dal Presidente della C.D.T. i deferiti e la Procura Federale per la riunione del
30 giugno 2010, nessun deferito ha fatto pervenire difesa scritta entro i termini.
Alla riunione del 30 giugno 2010, dinanzi all’intestata Commissione sono comparsi: la Procura Federale
rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore Galeota, il sig. Carmine Bottiglieri in
sostituzione del presidente della ASD MANZANESE, per delega scritta depositata in atti e la sig.ra DEL
GALLO. Nessuno compariva per i quattro calciatori. Dopo approfondita discussione, le parti presenti
formulavano le conclusioni.
Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale, valutata la minore età dei quattro calciatori, ritenuto
per tale motivo che la notifica del deferimento non si è perfezionata nei loro confronti, concludeva per
l'affermazione della responsabilità dei soli deferiti presenti o rappresentati per le violazioni ad essi
rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni:
quanto alla sig.ra DEL GALLO Catia l’inibizione per anni 2;
quanto all’A.S.D. MANZANESE CALCIO: punti otto di penalizzazione ed € 1.000,00 (mille) di ammenda.
LIPUSCEK Ziga, GREGORIC
Tomaz, BAYRAMOVIC Alen e JARC Mattya, della sig.ra DEL GALLO Catia dirigente A.S.D. MANZANESE e della
A.S.D. MANZANESE.
La motivazione: La C.D.T. deve dapprima rilevare che effettivamente il deferimento non si è
perfezionato nei confronti dei quattro calciatori, essendo essi nati nel 1996, salvo uno nel 1997. Infatti,
un valido deferimento avrebbe così dovuto essere indirizzato agli stessi in persona dell’esercente la
potestà, secondo i principi civilistici della rappresentanza dell’incapace. Per “economia processuale”, la
C.D.T. ritiene di operare lo stralcio della posizione dei calciatori LIPUSCEK Ziga, GREGORIC Tomaz,
BAYRAMOVIC Alen e JARC Mattya dal presente procedimento e di procedere nei confronti della
dirigente e della società, salvo rimettere gli atti alla Procura Federale per il più da praticarsi.
Deve quindi venire in esame la sola responsabilità della dirigente DEL GALLO Catia e quella, oggettiva,
della Società.
Quanto a DEL GALLO Catia Dall’istruttoria è emerso, incontrovertibile, che la dirigente in ben otto
occasioni, per ben otto gare del campionato Giovanissimi Regionale 2010/2011, ha falsamente attestato
che la lista presentata all’Arbitro contenesse i nominativi di calciatori regolarmente tesserati. In realtà,
per tre gare erano in lista tutti i quattro calciatori interessati, tutti privi di tesseramento; per tre gare lo
erano tre dei quattro calciatori interessati; e per due gare lo erano in due. Avanti alla C.D.T. la deferita
ha affermato che il suo ruolo si è limitato a sottoscrivere le liste predisposte dalla società, denunciando
in sostanza di aver firmato senza accertare quanto stava attestando.
Tale condotta confessa la piena sussistenza della violazione ascrittale. Non può costituire scusante il
fatto di un “dirigente” (che come tale deve “dirigere”, assumendosi la responsabilità delle sue azioni
“direttive”) che abbia apposto la firma ad un documento ufficiale predisposto da terzi, senza verificare la
corrispondenza delle dichiarazioni rese all’effettiva verità. Se è richiesta la firma di un dirigente, ciò è dovuto alla (giusta e doverosa) pretesa di serietà che l’Ordinamento ha in ordine alla dichiarazione
contenuta nella distinta di gara circa la regolarità del tesseramento degli atleti elencati.
L’appellarsi della dirigente alla “fiducia” su quello che può aver verbalizzato un altro esponente della società, se –per fatti concludenti- tale fiducia è stata mal riposta, costituisce una “colpa” in senso tecnico che, ai sensi dell’art. 3 C.G.S., è elemento costitutivo della responsabilità disciplinare del soggetto
dell’Ordinamento calcistico. Il grado di colpa riferibile alla sig.ra DEL GALLO, che non rientra nel
consiglio direttivo della società, e che quindi può effettivamente non aver ricevuto informazioni dirette,
permette alla C.D.T. di valutare con benevolenza quella condotta, ai fini della quantificazione della
sanzione.
Quanto alla ASD MANZANESE CALCIO L’esponente della società, richiamandosi ad una lettera inviata
il 01.03.2011 al presidente del C.R.FVG, ha affermato avanti alla C.D.T. che la documentazione relativa
a quei quattro tesseramenti era stata tempestivamente inoltrata il 10.12.2010. Fu lui stesso –ha
affermato- ad aver inviato la documentazione alla delegazione provinciale di Udine, che però si è
rilevata delegazione incompetente a ricevere il tesseramento, in quanto competente a ricevere le istanze
di tesseramento di minori stranieri sarebbe stato direttamente l’Ufficio Tesseramento della FIGC in
Roma, via Gregorio Allegri, 14, giusta comunicazione allegata in c.u. LND n. 100 del 26.01.2010 e
richiamata dal c.u n. 50 del C.R.FVG.
Così, il 17.12.2010 la delegazione udinese rispedì al mittente la documentazione.
Il 28.12.2010, quando gli interessati avevano già giocato due delle otto gare in oggetto, la società
trasmetteva i cartellini al Comitato Regionale il quale, a detta del rappresentante della società, non
avrebbe mai contestato alcunché. Solo due mesi dopo, il 25.02.2011, la società ricevette comunicazione
fax dal Coordinatore Federale Regionale SGS prof. Messina, che diffidava la società dal far svolgere
attività ai quattro calciatori poiché privi di tesseramento.
Ecco che così si pose il problema, e la Società venne a conoscere che mancava nella documentazione
spedita la traduzione in italiano del certificato di nascita e di residenza dei quattro ragazzi interessati,
nonché –in particolare- mancava per tutti la dichiarazione in ordine ai pregressi tesseramenti degli stessi
in una federazione estera.
Affermava il rappresentante della società che il silenzio della Federazione avrebbe tratto la società in
errore portandolo, con il conforto dell’art. 39/3 NOIF (“La data di deposito delle richieste di tesseramento
o di spedizione del plico postale contenente le medesime richieste stabilisce, ad ogni effetto, la
decorrenza del tesseramento”), a ritenere che quei tesseramenti fossero in regola con la sola
spedizione.
In verità, la società non ha inteso quali fossero i passaggi della (comprensibilmente delicata, ma
certamente lineare) normativa di tesseramento dei calciatori stranieri, minori in particolare. La società
non ha inteso che il tesseramento di un calciatore straniero comunitario minorenne deve
necessariamente sottostare a norme rigide sottoposte al diritto internazionale, e che comprensibilmente
non può decorrere dalla data di spedizione ma necessariamente da quella di completamento della
pratica, che deve essere resa nota alla Società con comunicazione scritta da parte del competente
Ufficio federale, e si è (colpevolmente) fermata alla lettura delle norme di tesseramento riguardanti i calciatori in genere, senza affrontare il caso specifico.
Il Comitato Regionale, con il C.U. 15 del 09.09.2010, si era premurato di rendersi interprete verso le
affiliate che per il tesseramento di calciatori stranieri “La data di spedizione o di consegna della richiesta
di tesseramento NON DETERMINA la decorrenza del tesseramento” e che “Il tesseramento decorre
infatti dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota alla Società con comunicazione
scritta da parte del competente Ufficio federale.”, ricalcando quella che è la normativa disposta in tema,
e particolarmente la disposizione dettata dalla FIGC alla LND e riportata dalla stessa “normativa FIFA
sulla protezione dei minori”, allegata al citato c.u. LND 100 del 26.01.2010, che rende esplicito: “Il
tesseramento decorre dalla data di autorizzazione da parte della FIGC”.
Non è, così, fondata la tesi della società che ha voluto scaricare la problematica su un ipotizzato ritardo
comunicativo del Comitato nel richiedere eventuale documentazione integrativa, leggendo a suo uso
l’art. 39 NOIF (Il tesseramento dei calciatori) isolato dal successivo art. 40 NOIF (Limitazioni del
tesseramento calciatori), che distingue alcune ipotesi di tesseramento di calciatori stranieri, e che
avrebbe quanto meno potuto accendere in due occasioni l’attenzione in proposito con un esplicito: “Il
tesseramento decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C.”, e che ciò ha fatto senza curare di
informarsi in particolare in ordine alla normativa specifica che pur era stata esplicitamente pubblicata
dalla LND e dallo stesso C.R. FVG.
Alla luce di questa chiara, per quanto articolata lettura, non può seriamente disconoscersi che la società
ben avrebbe potuto –facendo ricorso ad una diligenza minima- rappresentarsi che era suo onere
attendere la comunicazione della FIGC prima di schierare i giovani stranieri e che, nella fretta di
utilizzarli, comunque avrebbe essa stessa dovuto eventualmente attivarsi presso l’Ufficio Tesseramenti
per conoscere tempestivamente se e quali ostacoli si frapponevano al tesseramento.
Ai sensi dell’art. 2/2 C.G.S., L'ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata ad
alcun effetto.
Tutte le conseguenze del caso incombono sulla società; prima fra tutte quella derivante dall’accertato
impiego dei calciatori in posizione irregolare non per una ma per ben otto diverse gare del medesimo
Campionato Regionale; secondariamente la responsabilità oggettiva della falsa attestazione resa per
otto volte dalla propria dirigente.
Le conseguenze del caso fortunatamente non hanno trovato sbocco nell’ambito dell’Ordinamento
statale a carico della società e (personalmente) del suo presidente, perché nessun incidente ha
coinvolto i quattro calciatori nel periodo di attività in assenza di tesseramento.
Le conseguenze disciplinari, però, non potranno essere schivate dalla società, che ha oggettivamente
posto in essere una condotta non regolamentare, permettendo la partecipazione alle gare dei calciatori
che per difetto di tesseramento non ne avevano i requisiti, e che ha oggettivamente permesso che la
propria dirigente attestasse per otto volte il falso.
In proposito, però, la C.D.T., che per proprio credo sportivo tende a favorire il mantenimento –per
quanto possibile- dei risultati maturati sul campo, deve dissentire dall'impostazione data dalla Procura
Federale, in particolare in ordine all’aspetto della penalizzazione di punti in classifica.
La penalizzazione è prevista in termini generici dall’art. 18 lett. g) C.G.S., in casi evidentemente
particolarmente gravi, attesa la posizione assunta dall’istituto nell’elenco a gravità crescente che va dalla
ammonizione (sub a) alla non ammissione o esclusione dalla partecipazione della società affiliata (sub
m), ed è prevista specificamente per casi (cripticamente) descritti dall’art. 17 C.G.S.. In proposito la
C.D.T. auspica che l’applicabilità dell’istituto possa essere tipizzata in futuro con formulazione più
esplicita e lineare da parte del Legislatore Federale.
L’art. 17 C.G.S. tratta in tema di penalizzazione di punti in classifica ai suoi commi primo, terzo ed
ottavo.
Il primo comma guarda alla società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che
abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare
effettuazione, purché tali fatti siano più gravi rispetto a mere “alterazioni al potenziale atletico” di una
squadra. In tale frangente, l’art. 17/1 C.G.S. dispone la sanzione “minima” della penalizzazione di punti
in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara. Non è certo questo il caso
trattato, che ha visto la partecipazione a gare di un potenziale atletico che non ne aveva titolo.
Il terzo comma guarda all'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti, ed anche
questo precetto esula intuitivamente dalla fattispecie.
L’ottavo comma riguarda il caso patologico in cui una società abbia fatto partecipare a gare calciatori
mediante una irregolarità imputabile alla stessa società tale che la FIGC abbia successivamente
revocato il tesseramento. Ed intuitivamente anche questo non è il caso trattato, che presuppone una
condotta più o meno truffaldina delle società, e non certo una mera imperizia, quale quella accertata
nella fattispecie.
L’unico caso che tratta espressamente la fattispecie è quello previsto dal quinto comma, lett. a): la
società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per
prendervi parte è sanzionata non con un punto di penalizzazione ma con la perdita della gara con il
punteggio di 0-3. Tale ipotesi però non è legata ad un deferimento ma espressamente alla procedura di
ricorso di parte avanti al G.S.T. ai sensi dell’art. 29, commi 7 e 8, C.G.S.
La C.D.T. pertanto ritiene di non applicare la sanzione della penalizzazione di punti in classifica richiesta
dalla Procura Federale, perché non attagliata alla fattispecie.
P.Q.M.
La C.D.T. – FVG decide:
- di inibire la Dirigente DEL GALLO Catia per otto mesi;
- di comminare alla società A.S.D. MANZANESE CALCIO l’ammenda di € 1.600,00 (milleseicento).
Rimette gli atti alla Procura federale perché eventualmente provveda a rituale deferimento dei minori.
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