COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 13/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di ZANIER MARCO, CLOCHIATTI GIORGIO, TONIZZO ENRICO e delle Società ASD. VIRTUS CORNO e ASD. DONATELLO CALCIO
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 30 del 13/10/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di ZANIER MARCO,
CLOCHIATTI GIORGIO, TONIZZO ENRICO e delle Società ASD. VIRTUS CORNO e ASD.
DONATELLO CALCIO
Il deferimento
Con raccomandata dd. 10 giugno 2011, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32, comma 4, C.G.S.,
disponeva il deferimento nei confronti di:
- ZANIER MARCO, collaboratore non tesserato della ASD. VIRTUS CORNO, per la violazione
dell’art. 1, comma 5, C.G.S., per avere “a) reiteratamente svolto, come dettagliatamente riferito
nella parte motiva, indebita attività di proselitismo nei confronti di calciatori regolarmente ancora
tesserati per le Società ASD DONATELLO Calcio e Polisportiva Codroipo; b) predisposto e fatto
sottoscrivere al Presidente dell’ASD. DONATELLO Calcio, sig. TONIZZO Enrico due distinti
accordi, datati rispettivamente 15 e 29 giugno 2010, che – oltre a riconoscere allo ZANIER la
facoltà di contattare calciatori ancora vincolati con la sua Società per convincerli a trasferirsi alla
ASD. VIRTUS CORNO – prevedevano l’impegno da parte del TONIZZO a non adire gli Organi
della Giustizia Sportiva in caso di violazione delle norme federali in materia di tesseramento”;
- CLOCHIATTI GIORGIO, Presidente dell’ASD. VIRTUS CORNO, per avere “in violazione dei
doveri di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 1, comma 1, del C.G.S. consentito e
comunque non impedito che il suo collaboratore non tesserato sig. ZANIER Marco:
- svolgesse reiterata opera di indebito proselitismo nel corso delle stagioni sportive
2009/2010 e 2010/2011 nei confronti di calciatori ancora regolarmente vincolati alle Società
ASD. DONATELLO calcio e ASD. Polisportiva Codroipo, nel dichiarato intento di conseguire il
loro trasferimento alla ASD. VIRTUS CORNO;
- redigesse e stipulasse, nell’interesse della Società ASD. VIRTUS CORNO, accordi con il
Presidente dell’ASD. DONATELLO Calcio sig. Enrico TONIZZO al fine di eludere non solo i
divieti previsti in materia di tesseramento ma anche le conseguenze disciplinari della sua
condotta antiregolamentare”;
- TONIZZO ENRICO, Presidente della ASD. DONATELLO Calcio, per avere, nella sua predetta
qualità, “sottoscritto, in data 15 e 29 giugno 2010, accordi vietati dalle norme federali
appositamente predisposti dal sig. ZANIER Marco al fine di garantirsi ampia facoltà di svolgere
impunemente la sua opera di proselitismo nei confronti di calciatori ancora tesserati per la sua
Società, impegnandosi nel contempo a non adire gli Organi della Giustizia Sportiva in presenza
di eventuali condotte disciplinarmente rilevanti”;
- ASD. VIRTUS CORNO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, C.G.S. “in
relazione alle condotte violative ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante, ed al
proprio collaboratore”;
- ASD. DONATELLO CALCIO, per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, C.G.S. “in relazione
alle condotte violative ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante.
La convocazione
Il Presidente della C.D.T. notificava tempestivamente agli interessati ed alla Procura Federale formale
avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 29.09.2011. I deferiti non
facevano pervenire memorie nei termini.
Il dibattimento
All’udienza dd. 29.09.11, innanzi all’intestata C.D.T., comparivano: la Procura Federale, rappresentata
dal Sostituto Procuratore Federale, dott. Salvatore Galeota; il sig. Giorgio CLOCHIATTI, per sè ed in
rappresentanza dell’ASD. VIRTUS CORNO; il sig. Enrico TONIZZO, per sé ed in rappresentanza della
ASD. DONATELLO CALCIO; nessuno compariva per il sig. ZANIER.
I deferiti si richiamavano a quanto già dedotto in corso di istruttoria ed acquisito agli atti.
A domanda del Presidente della C.D.T., il sig. CLOCHIATTI dichiarava di avere, attualmente, una
posizione defilata nella Società da lui medesimo presieduta e di non essere, pertanto, in grado di riferire
se il sig. ZANIER cooperi ancora o meno con la Società medesima.
Il sig. TONIZZO si limitava a dichiarare di aver operato per il bene della Società ASD. DONATELLO
CALCIO.
La C.D.T. invitava, quindi, le parti a rassegnare le proprie conclusioni.
Le conclusioni
La Procura Federale concludeva nei seguenti termini:
- quanto a ZANIER Marco: tre anni di inibizione;
- quanto a CLOCHIATTI Giorgio: un anno di inibizione;
- quanto a TONIZZO Enrico: nove mesi di inibizione;
- quanto a ASD. VIRTUS CORNO: € 1.200,00 di ammenda;
- quanto a ASD. DONATELLO CALCIO: € 750,00 di ammenda.
Gli incolpati presenti all’audizione chiedevano l’assoluzione.
La motivazione
Alla luce dell’espletata attività di indagine, la responsabilità degli incolpati in ordine ai fatti loro ascritti
dalla Procura Federale appare pacifica.
Il deferimento trae origine da due segnalazioni inoltrate, rispettivamente, dallo stesso sig. Enrico
TONIZZO, Presidente della A.S.D. DONATELLO CALCIO, alla FIGC-Comitato Regionale FVG, e dal
Segretario del Settore Giovanile e Scolastico (il quale veicolava due missive a firma della ASD.
Polisportiva Codroipo) alla Procura Federale.
Gli scritti denunciavano un’indebita attività di proselitismo portata avanti dal sig. Marco ZANIER -
dapprima Presidente della ASD. DONATELLO CALCIO (sino al 12.10.09), e quindi – da tesserato ASD.
DONATELLO CALCIO - contemporaneamente collaboratore “esterno” della ASD. VIRTUS CORNO, nei
confronti di tecnici e giovani calciatori della ASD. DONATELLO CALCIO e di giovani calciatori della
ASD. Polisportiva Codroipo, indotti a tesserarsi per la ASD. VIRTUS CORNO.
Dalle indagini espletate – mediante escussione dei soggetti interessati e acquisizione di documenti –
emergeva la sussistenza di una pluralità di condotte contestabili al sig. ZANIER.
Quest’ultimo, infatti, da Presidente dimissionario, avrebbe dapprima indetto una riunione (il 19.06.2010,
e quindi a stagione sportiva ancora in corso) con tutti i calciatori ed i genitori (eccezion fatta per il figlio
del Presidente TONIZZO) della ASD. DONATELLO CALCIO appartenenti alla Categoria Esordienti,
caldeggiando un loro trasferimento alla ASD. VIRTUS CORNO; quindi, nel mese di novembre 2010,
avrebbe contattato direttamente alcuni calciatori della squadra Allievi dell’ASD DONATELLO stessa
invitandoli a trasferirsi nella (nuova) compagine con la quale collaborava.
Ma non solo. Lo stesso avrebbe predisposto il testo di due accordi, fatti sottoscrivere al Presidente
dell’ASD. DONATELLO CALCIO, sig. TONIZZO, rispettivamente datati 15 e 29 giugno 2010, il primo dei
quali prevedeva espressamente la facoltà dello ZANIER e dell’ASD. VIRTUS CORNO di “contattare e
spiegare il nuovo programma della stagione calcistica 2010-2011 a Dirigenti, genitori, calciatori dell’ASD
DONATELLO CALCIO”, oltre che l’impegno del sig. TONIZZO a non procedere a nessuna denuncia
verso la FIGC nel caso in cui il tutto fosse avvenuto prima del termine della stagione sportiva 2009-
2010.
Il secondo riportava un elenco di 20 calciatori già tesserati per il DONATELLO, nonché di ulteriori
ancora vincolati, in relazione ai quali il sig. TONIZZO, in qualità di Presidente dell’ASD. DONATELLO
CALCIO, avrebbe dovuto rilasciare liste di trasferimento e ampia liberatoria. Si precisa che il medesimo
obbligo era stato previsto, in ogni caso, anche per qualsiasi altro calciatore non incluso nelle liste che
avesse deciso di seguire il sig ZANIER.
Da ultimo, veniva contestato l’avvenuto svolgimento di attività di indebito proselitismo, nel corso del
mese di dicembre 2010, anche nei confronti di taluni calciatori della categoria Giovanissimi regionali in
forza alla ASD. Polisportiva Codroipo.
Ciò premesso, si ritiene opportuno, per semplicità espositiva, analizzare partitamente le posizioni dei
deferiti.
Quanto al Sig. Marco ZANIER, si precisa, in via preliminare, che l’attuale mancanza di tesseramento (il
sig. ZANIER non risulta, infatti, più tesserato dal 30.06.2010) non toglie giurisdizione a questa C.D.T.,
giacché i fatti addebitatigli sono stati commessi in parte in costanza di tesseramento – e pertanto in un
momento in cui il sig. ZANIER era soggetto alla normativa federale (Cfr. art. 19, comma I, C.G.S.) - ed
in parte in un momento in cui lo stesso “collaborava”, seppur da non tesserato, con la ASD. VIRTUS
CORNO, e come tale comunque era sottoposto alle norme federali ex art. 1, comma 5, C.G.S.
Lo ZANIER viene deferito per violazione dell’art, 1, comma 5, C.G.S. per aver posto in essere reiterate
attività di indebito proselitismo in danno di calciatori vincolati per altre società.
Si ritiene opportuno valutare singolarmente la responsabilità dell’incolpato in ordine ai diversi fatti
addebitati.
In primo luogo, lo ZANIER avrebbe, in data 19 giugno 2010, a stagione sportiva non ancora conclusa ed
in occasione di un torneo svoltosi a Villa Santina (UD), indetto una riunione convocando (quasi) tutti i
calciatori della Categoria Esordienti della DONATELLO ed i genitori degli stessi, al fine di convincere
tutti i ridetti calciatori a tesserarsi, nella successiva stagione sportiva, per la VIRTUS CORNO.
Riscontro dell’avvenuta convocazione di tale incontro e del fine illecito dello stesso è desumibile dalle
dichiarazioni rese dal TONIZZO sia nella lettera-esposto sia in sede di escussione innanzi alla Procura
Federale, sebbene si tratti di circostanze che il TONIZZO stesso aveva appreso da altri, non avendo
direttamente partecipato all’incontro.
Conferma diretta proviene, invece, sia dalle dichiarazioni dell’allenatore in carica alla DONATELLO nella
stagione sportiva 2009-2010 (“[…] lo stesso ZANIER si soffermò ad illustrare i programmi futuri della
società VIRTUS-CORNO, alla mia presenza, invitando i calciatori presenti nella sala ad eventualmente
seguirlo nella nuova esperienza”), poi trasferitosi alla VIRTUS CORNO, sia da quelle di due calciatori
rimasti in seno alla ASD DONATELLO; e che sono stati escussi dalla Procura Federale (alla presenza
dei genitori).
Questi ultimi hanno specificato che lo ZANIER, dopo aver comunicato la sua intenzione di lasciare la
DONATELLO, avrebbe invitato i calciatori a seguirlo alla VIRTUS CORNO.
Uno di essi, inoltre, specificatamente riferito che lo ZANIER avrebbe concluso il suo intervento con
l’impegno a contattarli singolarmente per riproporre l’invito a trasferirsi.
A conforto dell’indebita attività svolta dallo ZANIER sovviene anche la circostanza che ben 18 calciatori
su 21 della categoria Esordienti hanno in blocco lasciato le fila della DONATELLO in favore della
VIRTUS CORNO.
In secondo luogo, viene contestato allo ZANIER lo svolgimento di ulteriore attività di indebito
proselitismo per avere lo stesso contattato, nel mese di novembre 2010, due calciatori militanti nella
categoria Allievi della DONATELLO.
La prova circa la responsabilità dello ZANIER in merito anche a tale vicenda risulta essere stata
raggiunta, quantomeno in relazione ad uno dei calciatori. Sebbene l’incolpato abbia dichiarato di non
aver mai contattato i due calciatori citati, uno di essi ha espressamente confermato di essere stato
avvicinato dallo ZANIER e di essersi visto proporre un trasferimento alla VIRTUS CORNO.
Irrilevante, ai fini della valutazione della responsabilità dello ZANIER, risulta essere il fatto che il
calciatore abbia poi opposto rifiuto al suo trasferimento.
Diversa e defilata appare essere la posizione dello ZANIER verso l’altro calciatore.
In terzo luogo, viene lo ZANIER incolpato di aver posto in essere analoghe condotte anche nei confronti
di due calciatori in forza alla ASD. Polisportiva Codroipo nella categoria Giovanissimi Regionali.
La vicenda venne portata alla luce dall’opposizione, presentata dalla ASD. Polisportiva Codroipo, alla
richiesta di svincolo presentata dai due calciatori.
Il Vice Presidente Vicario della predetta Società, sia nella lettera di opposizione alla revoca del
tesseramento, sia nelle dichiarazioni successivamente rese in sede di audizione da parte della Procura
Federale, ha riferito che la società (dapprima in persona del direttore tecnico settore giovanile, quindi del
dirigente responsabile settore giovanile, poi del direttore tecnico della prima squadra e quindi del suo
Vicepresidente), nel mese di dicembre 2010, era stata più volte contattata dallo ZANIER al fine di
ottenere lo svicolo dei ridetti calciatori.
A fronte del rifiuto opposto, i genitori avevano presentato formale richiesta di revoca del tesseramento,
peraltro respinta per entrambi.
Tale ricostruzione è stata confermata dal responsabile del settore giovanile dell’ASD. Polisportiva
Codroipo, il quale ha riferito di essere stato contattato dallo ZANIER, precisando che quest’ultimo, a
fronte del diniego allo svincolo, avrebbe fatto intendere che sarebbe stato interesse della società aderire
alla richiesta in quanto lui avrebbe comunque ottenuto il passaggio dei calciatori.
Il Direttore Sportivo della I^ Squadra del Codroipo ha addirittura riferito che lo ZANIER avrebbe parlato
espressamente del suo proposito di condizionare in qualche modo l’attività agonistica dei due calciatori,
ricorrendo a metodi poco ortodossi.
Lo stesso ha precisato, poi, che lo ZANIER avrebbe espressamente esposto la sua intenzione di
contattare direttamente i genitori dei ragazzi per convincerli a richiedere lo svincolo dei ragazzi.
Ad essere sentiti sono stati altresì i genitori dei ragazzi coinvolti.
Sebbene dalle dichiarazioni dei genitori dei calciatori non emerga prova del fatto che lo ZANIER li abbia
contattati direttamente, vi sono indizi gravi, precisi e concordanti circa il ruolo svolto dallo ZANIER nella
vicenda.
Valutando unitamente le affermazioni dei dirigenti del Codroipo, quelle rese da uno dei genitori (il quale
ha dichiarato che era stato lo ZANIER a suggerire di chiedere lo svincolo e a predisporre la richiesta di
revoca del tesseramento) e osservando le istanze di revoca dal tesseramento inoltrate dalle due
famiglie – che appaiono molto simili per impostazione grafica, data e motivazioni tutto sommato
sovrapponibili – c’è evidenza che una direzione da parte dello ZANIER vi sia stata.
Da tutto quanto sopra detto emerge la responsabilità del sig. ZANIER in ordine alla violazione dell’art. 1,
comma 5, C.G.S., per aver posto in essere reiterate condotte di indebito proselitismo.
Lo stesso ZANIER, in sede di audizione innanzi alla Procura Federale, dopo aver confermato di aver
indetto la riunione e di aver fornito alcune informazioni sui programmi della società VIRTUS CORNO ha
giustificato la legittimità di tale condotta in virtù dell’accordo sottoscritto in data 15.06.2010 con il
TONIZZO.
Appare evidente come tale scrittura non possa avere alcuna valenza esimente, trattandosi di un
documento palesemente in contrasto con le norme federali in materia di tesseramenti.
Infatti, allo ZANIER è stata contestata anche la violazione dell’art. 1, comma 5, C.G.S. per aver redatto
e fatto sottoscrivere al Presidente TONIZZO i due accordi sopra meglio descritti.
Il TONIZZO ha, sul punto, dichiarato che era stato lo stesso ZANIER a fargli sottoscrivere le scritture.
Evidente che la prova circa la responsabilità dello ZANIER sia stata raggiunta anche in relazione a tale
capo di incolpazione.
Il grado di piena e meditata conoscenza che la condotta a lui addebitata è stata posta in violazione dei
principi dell’Ordinamento federale, emerge cristallino dal tono del documento 15.06.2010, sottoscritto
anche dallo ZANIER, con cui il sig. TONIZZO si impegnava “a non procedere a nessuna denuncia verso
la FIGC” nei suoi confronti.
Lo stesso ZANIER, poi, come emerge dalla conoscenza diretta che questa C.D.T. può vantare per aver
avuto accesso al sito internet www.virtus-corno.it e ad alcuni articoli mai smentiti pubblicati sulla stampa
locale (da ultimo “Messaggero Veneto 09.09.2011 servizio di Giorgio Micoli dal titolo “Tra novità e incognite anche i giovani di nuovo in campo”) assume tutt’oggi funzione di “dirigente VIRTUS”
(nell’articolo di stampa) e di “direttore sportivo” per le squadre della VIRTUS CORNO Allievi regionali,
Giovanissimi regionali, Sperimentali A e Sperimentali B (nel sito internet), pur privo di tesseramento
FIGC. Interpretando tale condotta, la C.D.T. legge lo spregio verso l’Ordinamento sportivo e quel
tentativo di impunità che lo Statuto Federale, nel suo art. 16, contrasta come segue: È vietato il
tesseramento di chiunque si sia sottratto volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del
tesseramento a un procedimento disciplinare instaurato o a una sanzione irrogata nei suoi confronti.
Lo stesso deferito, allorché era presidente della ASD. DONATELLO CALCIO, aveva poi già subito da
questa C.D.T. una inibizione per una condotta analoga: ”per aver concorso o, comunque, consentito”
che un proprio allenatore (per giunta squalificato) assumesse ruoli tecnici per più di una società sia pure
occasionalmente, collaborando per altra società nella selezione dei giovani calciatori, svolgendo attività
comunque collegata al trasferimento ed al collocamento di calciatori tesserati per altre società (in
C.U.29 del 27.11.2008).
Sotto il profilo sanzionatorio, l’indice di riprovevolezza dei fatti addebitati all’incolpato che vanno a
frustrare l’opera basale delle società sportive ed a minare nell’intimo i rapporti tra affiliate, la molteplicità
degli episodi attribuitigli, l’effettivo risultato raggiunto (la Procura Federale ha accertato che il
DONATELLO ha dovuto “registrare, complessivamente, il mancato tesseramento nella stagione in corso
di 49 calciatori, tutti transitati nella VIRTUS CORNO”), il precedente disciplinare ricordato dalla C.D.T., e
il grado di spregio della normativa palesato dal sig. ZANIER che continua ad operare pur privo di
tesseramento, fanno ritenere congrua la sanzione come da dispositivo.
Quanto sig. Giorgio CLOCHIATTI, Presidente della ASD. VIRTUS CORNO, si osserva quanto segue.
Il Presidente viene chiamato a rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, per aver consentito o comunque non impedito che lo ZANIER svolgesse opera di indebito proselitismo e redigesse e facesse sottoscrivere accordi in contrasto con la normativa federale con il Presidente dell’ASD. DONATELLO CALCIO.
Si rende necessaria una premessa.
Da quanto dichiarato dal TONIZZO è emerso che il CLOCHIATTI e lo ZANIER decisero di comune
accordo, nel luglio 2008, di acquisire la VIRTUS CORNO.
Riferisce il TONIZZO che tale operazione era stata dagli stessi giustificata nell’intento di dare uno
sbocco professionale ai migliori calciatori della DONATELLO.
Lo ZANIER stesso ha dichiarato di aver sottoscritto, quando ancora era Presidente della DONATELLO,
un accordo che prevedeva il passaggio dei migliori calciatori della DONATELLO alla VIRTUS CORNO,
al fine di consentire loro di militare nella prima squadra (Categoria Eccellenza).
In tale intricato sistema di rapporti tra le due società si inserisce anche il fatto che lo ZANIER, una volta
dimessosi dalla carica di Presidente del DONATELLO, ha, di fatto, collaborato contemporaneamente
con le due società (Cfr. dichiarazioni dello ZANIER stesso e del TONIZZO).
Tale essendo la situazione, risulta evidente che il CLOCHIATTI fosse consapevole delle intenzioni e dell’attività portata avanti dallo ZANIER, e le abbia appoggiate, se non addirittura fatte proprie.
In ogni caso, è stato lo stesso CLOCHIATTI, in sede di escussione innanzi alla Procura Federale, a
confermare di essere stato a conoscenza dell’opera di proselitismo svolta dallo ZANIER, giustificandola
e legittimandola, a suo dire, sulla base degli accordi esistenti tra lo ZANIER e il TONIZZO, che si
sarebbero divisi il “parco calciatori”.
Ciò non bastasse ancora, il Vice Presidente dell’ASD. Polisportiva Codroipo ha riferito di aver informato il CLOCHIATTI del comportamento scorretto tenuto dallo ZANIER, senza ottenere, però, alcuna reazione da parte del Presidente della VIRTUS stesso.
Atteso un tanto, ed in assenza di cause di esclusione della colpa, appare pacifica la sussistenza di
responsabilità disciplinare del deferito. Rileva, ai fini della quantificazione della sanzione, la condotta del
deferito sig. CLOCHIATTI che, pur nella sua veste di Presidente, ha dichiarato alla C.D.T. di avere una
posizione “defilata” nell’organigramma societario e di non essere in grado di riferire se il sig. ZANIER
collabori o meno ancor oggi con la ASD. VIRTUS CORNO.
Tenuto conto sia della gravità dei fatti addebitati sia della ricordata condotta tenuta dal deferito in sede
di audizione innanzi alla C.D.T., ritiene questa C.D.T. di determinare la sanzione come da dispositivo.
Quanto alla ASD. VIRTUS CORNO, alla fondatezza delle violazioni ascritte sia al sig. ZANIER sia al
suo Presidente, sig. CLOCHIATTI consegue la responsabilità rispettivamente oggettiva e diretta, della
società. La pena viene determinata come da dispositivo, in considerazione sia della duplicità della
tipologia delle responsabilità accertate (diretta ed oggettiva) sia della gravità delle condotte oggetto di
deferimento, sia infine della condotta processuale del deferito ZANIER, non comparso né difesosi, e del
Presidente che ha affermato di non essere in grado di conoscere la permanenza del rapporto di
collaborazione con il sig. ZANIER.
Quanto al sig. Enrico TONIZZO, Presidente dell’ASD. DONATELLO Calcio, deve esserne affermata la
responsabilità per i fatti allo stesso addebitati.
Pacifica è la prova circa l’avvenuta sua sottoscrizione delle scritture private sopra meglio descritte, sulla
base delle quali egli ha consentito allo ZANIER di portare avanti la sua opera di proselitismo.
Pacifica la materialità dei fatti, è necessario valutare la sussistenza di eventuali cause di esclusione
della colpa.
Si rende, però, necessaria una premessa.
In sede di indagini è emerso che il sig. ZANIER, dopo aver ricoperto per quattro anni la carica di
Presidente della ASD. DONATELLO Calcio, decise di dimettersi, successivamente continuando “a
collaborare seppur saltuariamente con l’ASD DONATELLO e anche sporadicamente ho fornito analoga
collaborazione con il settore giovanile della VIRTUS - CORNO” (circostanza dallo stesso riferita in sede
di audizione innanzi alla Procura Federale).
La carica di Presidente era stata, quindi, assunta dal sig. TONIZZO – prima Vice Presidente -, mentre la
carica di VicePresidente veniva attribuita alla moglie dello ZANIER stesso.
Dalle dichiarazioni del TONIZZO emergeva, inoltre, che nel Consiglio Direttivo erano inserite due
persone legate al sig. ZANIER.
Il Presidente TONIZZO, a giustificazione dell’avvenuta sottoscrizione, ha dichiarato, in sede di seconda
convocazione innanzi alla Procura Federale, di aver proceduto alla firma dei predetti accordi al fine di
ottenere le dimissioni del Consiglio Direttivo e di poterne costituire uno nuovo, con elementi di sua
fiducia: a siffatta circostanza non può, però, in alcun modo essere riconosciuta efficacia scusante.
L’istruttoria svolta dalla Procura Federale e i documenti dimessi consentono, quindi, da un lato, di
ritenere provata la materialità del fatto oggetto di incolpazione e, dall’altro, di escludere la sussistenza di
eventuali cause di esclusione della colpa.
La determinazione della sanzione è stata fatta tenendo conto, in positivo, del fatto che l’indagine è
scaturita proprio dall’esposto del deferito, ma anche, in negativo, del fatto che lo stesso ha atteso mesi
prima di agire e non ha ritenuto di riferire immediatamente l’avvenuta sottoscrizione delle due scritture.
E ciò sebbene il TONIZZO stesso si sia giustificato affermando di non aver proceduto subito per non
alterare i rapporti interpersonali con lo ZANIER.
La sanzione è stata, quindi, determinata come da dispositivo.
Quanto alla ASD. DONATELLO: acclarata la responsabilità del sig. TONIZZO, non può essere posta in
contestazione la responsabilità diretta della ASD. DONATELLO CALCIO.
Congrua appare la richiesta formulata dalla Procura Federale nei suoi confronti, anche alla luce dei
principi affermati dalla giustizia sportiva in materia di responsabilità diretta e delle considerazioni svolte
sul comportamento del suo Presidente.
Atteso quanto sopra, la C.D.T., visto l’art. 23, comma 2, CGS,
decide
- di inibire il Sig. Marco ZANIER, attualmente non tesserato, per anni 4 (quattro);
- di inibire il Presidente della ASD. VIRTUS CORNO, Sig. Giorgio CLOCHIATTI, per anni 2 (due);
- di comminare alla società ASD. VIRTUS CORNO l’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00);
- di inibire il Presidente della ASD. DONATELLO CALCIO, Enrico TONIZZO, per mesi 6 (sei);
- di comminare alla società ASD. DONATELLO CALCIO l’ammenda di € 750,00
(settecentocinquanta/00).
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