COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 13/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di ZANIER MARCO, CLOCHIATTI GIORGIO, TONIZZO ENRICO e delle Società ASD. VIRTUS CORNO e ASD. DONATELLO CALCIO

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 13/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di ZANIER MARCO, CLOCHIATTI GIORGIO, TONIZZO ENRICO e delle Società ASD. VIRTUS CORNO e ASD. DONATELLO CALCIO Il deferimento Con raccomandata dd. 10 giugno 2011, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32, comma 4, C.G.S., disponeva il deferimento nei confronti di: - ZANIER MARCO, collaboratore non tesserato della ASD. VIRTUS CORNO, per la violazione dell’art. 1, comma 5, C.G.S., per avere “a) reiteratamente svolto, come dettagliatamente riferito nella parte motiva, indebita attività di proselitismo nei confronti di calciatori regolarmente ancora tesserati per le Società ASD DONATELLO Calcio e Polisportiva Codroipo; b) predisposto e fatto sottoscrivere al Presidente dell’ASD. DONATELLO Calcio, sig. TONIZZO Enrico due distinti accordi, datati rispettivamente 15 e 29 giugno 2010, che – oltre a riconoscere allo ZANIER la facoltà di contattare calciatori ancora vincolati con la sua Società per convincerli a trasferirsi alla ASD. VIRTUS CORNO – prevedevano l’impegno da parte del TONIZZO a non adire gli Organi della Giustizia Sportiva in caso di violazione delle norme federali in materia di tesseramento”; - CLOCHIATTI GIORGIO, Presidente dell’ASD. VIRTUS CORNO, per avere “in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 1, comma 1, del C.G.S. consentito e comunque non impedito che il suo collaboratore non tesserato sig. ZANIER Marco: - svolgesse reiterata opera di indebito proselitismo nel corso delle stagioni sportive 2009/2010 e 2010/2011 nei confronti di calciatori ancora regolarmente vincolati alle Società ASD. DONATELLO calcio e ASD. Polisportiva Codroipo, nel dichiarato intento di conseguire il loro trasferimento alla ASD. VIRTUS CORNO; - redigesse e stipulasse, nell’interesse della Società ASD. VIRTUS CORNO, accordi con il Presidente dell’ASD. DONATELLO Calcio sig. Enrico TONIZZO al fine di eludere non solo i divieti previsti in materia di tesseramento ma anche le conseguenze disciplinari della sua condotta antiregolamentare”; - TONIZZO ENRICO, Presidente della ASD. DONATELLO Calcio, per avere, nella sua predetta qualità, “sottoscritto, in data 15 e 29 giugno 2010, accordi vietati dalle norme federali appositamente predisposti dal sig. ZANIER Marco al fine di garantirsi ampia facoltà di svolgere impunemente la sua opera di proselitismo nei confronti di calciatori ancora tesserati per la sua Società, impegnandosi nel contempo a non adire gli Organi della Giustizia Sportiva in presenza di eventuali condotte disciplinarmente rilevanti”; - ASD. VIRTUS CORNO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, C.G.S. “in relazione alle condotte violative ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante, ed al proprio collaboratore”; - ASD. DONATELLO CALCIO, per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, C.G.S. “in relazione alle condotte violative ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante. La convocazione Il Presidente della C.D.T. notificava tempestivamente agli interessati ed alla Procura Federale formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 29.09.2011. I deferiti non facevano pervenire memorie nei termini. Il dibattimento All’udienza dd. 29.09.11, innanzi all’intestata C.D.T., comparivano: la Procura Federale, rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale, dott. Salvatore Galeota; il sig. Giorgio CLOCHIATTI, per sè ed in rappresentanza dell’ASD. VIRTUS CORNO; il sig. Enrico TONIZZO, per sé ed in rappresentanza della ASD. DONATELLO CALCIO; nessuno compariva per il sig. ZANIER. I deferiti si richiamavano a quanto già dedotto in corso di istruttoria ed acquisito agli atti. A domanda del Presidente della C.D.T., il sig. CLOCHIATTI dichiarava di avere, attualmente, una posizione defilata nella Società da lui medesimo presieduta e di non essere, pertanto, in grado di riferire se il sig. ZANIER cooperi ancora o meno con la Società medesima. Il sig. TONIZZO si limitava a dichiarare di aver operato per il bene della Società ASD. DONATELLO CALCIO. La C.D.T. invitava, quindi, le parti a rassegnare le proprie conclusioni. Le conclusioni La Procura Federale concludeva nei seguenti termini: - quanto a ZANIER Marco: tre anni di inibizione; - quanto a CLOCHIATTI Giorgio: un anno di inibizione; - quanto a TONIZZO Enrico: nove mesi di inibizione; - quanto a ASD. VIRTUS CORNO: € 1.200,00 di ammenda; - quanto a ASD. DONATELLO CALCIO: € 750,00 di ammenda. Gli incolpati presenti all’audizione chiedevano l’assoluzione. La motivazione Alla luce dell’espletata attività di indagine, la responsabilità degli incolpati in ordine ai fatti loro ascritti dalla Procura Federale appare pacifica. Il deferimento trae origine da due segnalazioni inoltrate, rispettivamente, dallo stesso sig. Enrico TONIZZO, Presidente della A.S.D. DONATELLO CALCIO, alla FIGC-Comitato Regionale FVG, e dal Segretario del Settore Giovanile e Scolastico (il quale veicolava due missive a firma della ASD. Polisportiva Codroipo) alla Procura Federale. Gli scritti denunciavano un’indebita attività di proselitismo portata avanti dal sig. Marco ZANIER - dapprima Presidente della ASD. DONATELLO CALCIO (sino al 12.10.09), e quindi – da tesserato ASD. DONATELLO CALCIO - contemporaneamente collaboratore “esterno” della ASD. VIRTUS CORNO, nei confronti di tecnici e giovani calciatori della ASD. DONATELLO CALCIO e di giovani calciatori della ASD. Polisportiva Codroipo, indotti a tesserarsi per la ASD. VIRTUS CORNO. Dalle indagini espletate – mediante escussione dei soggetti interessati e acquisizione di documenti – emergeva la sussistenza di una pluralità di condotte contestabili al sig. ZANIER. Quest’ultimo, infatti, da Presidente dimissionario, avrebbe dapprima indetto una riunione (il 19.06.2010, e quindi a stagione sportiva ancora in corso) con tutti i calciatori ed i genitori (eccezion fatta per il figlio del Presidente TONIZZO) della ASD. DONATELLO CALCIO appartenenti alla Categoria Esordienti, caldeggiando un loro trasferimento alla ASD. VIRTUS CORNO; quindi, nel mese di novembre 2010, avrebbe contattato direttamente alcuni calciatori della squadra Allievi dell’ASD DONATELLO stessa invitandoli a trasferirsi nella (nuova) compagine con la quale collaborava. Ma non solo. Lo stesso avrebbe predisposto il testo di due accordi, fatti sottoscrivere al Presidente dell’ASD. DONATELLO CALCIO, sig. TONIZZO, rispettivamente datati 15 e 29 giugno 2010, il primo dei quali prevedeva espressamente la facoltà dello ZANIER e dell’ASD. VIRTUS CORNO di “contattare e spiegare il nuovo programma della stagione calcistica 2010-2011 a Dirigenti, genitori, calciatori dell’ASD DONATELLO CALCIO”, oltre che l’impegno del sig. TONIZZO a non procedere a nessuna denuncia verso la FIGC nel caso in cui il tutto fosse avvenuto prima del termine della stagione sportiva 2009- 2010. Il secondo riportava un elenco di 20 calciatori già tesserati per il DONATELLO, nonché di ulteriori ancora vincolati, in relazione ai quali il sig. TONIZZO, in qualità di Presidente dell’ASD. DONATELLO CALCIO, avrebbe dovuto rilasciare liste di trasferimento e ampia liberatoria. Si precisa che il medesimo obbligo era stato previsto, in ogni caso, anche per qualsiasi altro calciatore non incluso nelle liste che avesse deciso di seguire il sig ZANIER. Da ultimo, veniva contestato l’avvenuto svolgimento di attività di indebito proselitismo, nel corso del mese di dicembre 2010, anche nei confronti di taluni calciatori della categoria Giovanissimi regionali in forza alla ASD. Polisportiva Codroipo. Ciò premesso, si ritiene opportuno, per semplicità espositiva, analizzare partitamente le posizioni dei deferiti. Quanto al Sig. Marco ZANIER, si precisa, in via preliminare, che l’attuale mancanza di tesseramento (il sig. ZANIER non risulta, infatti, più tesserato dal 30.06.2010) non toglie giurisdizione a questa C.D.T., giacché i fatti addebitatigli sono stati commessi in parte in costanza di tesseramento – e pertanto in un momento in cui il sig. ZANIER era soggetto alla normativa federale (Cfr. art. 19, comma I, C.G.S.) - ed in parte in un momento in cui lo stesso “collaborava”, seppur da non tesserato, con la ASD. VIRTUS CORNO, e come tale comunque era sottoposto alle norme federali ex art. 1, comma 5, C.G.S. Lo ZANIER viene deferito per violazione dell’art, 1, comma 5, C.G.S. per aver posto in essere reiterate attività di indebito proselitismo in danno di calciatori vincolati per altre società. Si ritiene opportuno valutare singolarmente la responsabilità dell’incolpato in ordine ai diversi fatti addebitati. In primo luogo, lo ZANIER avrebbe, in data 19 giugno 2010, a stagione sportiva non ancora conclusa ed in occasione di un torneo svoltosi a Villa Santina (UD), indetto una riunione convocando (quasi) tutti i calciatori della Categoria Esordienti della DONATELLO ed i genitori degli stessi, al fine di convincere tutti i ridetti calciatori a tesserarsi, nella successiva stagione sportiva, per la VIRTUS CORNO. Riscontro dell’avvenuta convocazione di tale incontro e del fine illecito dello stesso è desumibile dalle dichiarazioni rese dal TONIZZO sia nella lettera-esposto sia in sede di escussione innanzi alla Procura Federale, sebbene si tratti di circostanze che il TONIZZO stesso aveva appreso da altri, non avendo direttamente partecipato all’incontro. Conferma diretta proviene, invece, sia dalle dichiarazioni dell’allenatore in carica alla DONATELLO nella stagione sportiva 2009-2010 (“[…] lo stesso ZANIER si soffermò ad illustrare i programmi futuri della società VIRTUS-CORNO, alla mia presenza, invitando i calciatori presenti nella sala ad eventualmente seguirlo nella nuova esperienza”), poi trasferitosi alla VIRTUS CORNO, sia da quelle di due calciatori rimasti in seno alla ASD DONATELLO; e che sono stati escussi dalla Procura Federale (alla presenza dei genitori). Questi ultimi hanno specificato che lo ZANIER, dopo aver comunicato la sua intenzione di lasciare la DONATELLO, avrebbe invitato i calciatori a seguirlo alla VIRTUS CORNO. Uno di essi, inoltre, specificatamente riferito che lo ZANIER avrebbe concluso il suo intervento con l’impegno a contattarli singolarmente per riproporre l’invito a trasferirsi. A conforto dell’indebita attività svolta dallo ZANIER sovviene anche la circostanza che ben 18 calciatori su 21 della categoria Esordienti hanno in blocco lasciato le fila della DONATELLO in favore della VIRTUS CORNO. In secondo luogo, viene contestato allo ZANIER lo svolgimento di ulteriore attività di indebito proselitismo per avere lo stesso contattato, nel mese di novembre 2010, due calciatori militanti nella categoria Allievi della DONATELLO. La prova circa la responsabilità dello ZANIER in merito anche a tale vicenda risulta essere stata raggiunta, quantomeno in relazione ad uno dei calciatori. Sebbene l’incolpato abbia dichiarato di non aver mai contattato i due calciatori citati, uno di essi ha espressamente confermato di essere stato avvicinato dallo ZANIER e di essersi visto proporre un trasferimento alla VIRTUS CORNO. Irrilevante, ai fini della valutazione della responsabilità dello ZANIER, risulta essere il fatto che il calciatore abbia poi opposto rifiuto al suo trasferimento. Diversa e defilata appare essere la posizione dello ZANIER verso l’altro calciatore. In terzo luogo, viene lo ZANIER incolpato di aver posto in essere analoghe condotte anche nei confronti di due calciatori in forza alla ASD. Polisportiva Codroipo nella categoria Giovanissimi Regionali. La vicenda venne portata alla luce dall’opposizione, presentata dalla ASD. Polisportiva Codroipo, alla richiesta di svincolo presentata dai due calciatori. Il Vice Presidente Vicario della predetta Società, sia nella lettera di opposizione alla revoca del tesseramento, sia nelle dichiarazioni successivamente rese in sede di audizione da parte della Procura Federale, ha riferito che la società (dapprima in persona del direttore tecnico settore giovanile, quindi del dirigente responsabile settore giovanile, poi del direttore tecnico della prima squadra e quindi del suo Vicepresidente), nel mese di dicembre 2010, era stata più volte contattata dallo ZANIER al fine di ottenere lo svicolo dei ridetti calciatori. A fronte del rifiuto opposto, i genitori avevano presentato formale richiesta di revoca del tesseramento, peraltro respinta per entrambi. Tale ricostruzione è stata confermata dal responsabile del settore giovanile dell’ASD. Polisportiva Codroipo, il quale ha riferito di essere stato contattato dallo ZANIER, precisando che quest’ultimo, a fronte del diniego allo svincolo, avrebbe fatto intendere che sarebbe stato interesse della società aderire alla richiesta in quanto lui avrebbe comunque ottenuto il passaggio dei calciatori. Il Direttore Sportivo della I^ Squadra del Codroipo ha addirittura riferito che lo ZANIER avrebbe parlato espressamente del suo proposito di condizionare in qualche modo l’attività agonistica dei due calciatori, ricorrendo a metodi poco ortodossi. Lo stesso ha precisato, poi, che lo ZANIER avrebbe espressamente esposto la sua intenzione di contattare direttamente i genitori dei ragazzi per convincerli a richiedere lo svincolo dei ragazzi. Ad essere sentiti sono stati altresì i genitori dei ragazzi coinvolti. Sebbene dalle dichiarazioni dei genitori dei calciatori non emerga prova del fatto che lo ZANIER li abbia contattati direttamente, vi sono indizi gravi, precisi e concordanti circa il ruolo svolto dallo ZANIER nella vicenda. Valutando unitamente le affermazioni dei dirigenti del Codroipo, quelle rese da uno dei genitori (il quale ha dichiarato che era stato lo ZANIER a suggerire di chiedere lo svincolo e a predisporre la richiesta di revoca del tesseramento) e osservando le istanze di revoca dal tesseramento inoltrate dalle due famiglie – che appaiono molto simili per impostazione grafica, data e motivazioni tutto sommato sovrapponibili – c’è evidenza che una direzione da parte dello ZANIER vi sia stata. Da tutto quanto sopra detto emerge la responsabilità del sig. ZANIER in ordine alla violazione dell’art. 1, comma 5, C.G.S., per aver posto in essere reiterate condotte di indebito proselitismo. Lo stesso ZANIER, in sede di audizione innanzi alla Procura Federale, dopo aver confermato di aver indetto la riunione e di aver fornito alcune informazioni sui programmi della società VIRTUS CORNO ha giustificato la legittimità di tale condotta in virtù dell’accordo sottoscritto in data 15.06.2010 con il TONIZZO. Appare evidente come tale scrittura non possa avere alcuna valenza esimente, trattandosi di un documento palesemente in contrasto con le norme federali in materia di tesseramenti. Infatti, allo ZANIER è stata contestata anche la violazione dell’art. 1, comma 5, C.G.S. per aver redatto e fatto sottoscrivere al Presidente TONIZZO i due accordi sopra meglio descritti. Il TONIZZO ha, sul punto, dichiarato che era stato lo stesso ZANIER a fargli sottoscrivere le scritture. Evidente che la prova circa la responsabilità dello ZANIER sia stata raggiunta anche in relazione a tale capo di incolpazione. Il grado di piena e meditata conoscenza che la condotta a lui addebitata è stata posta in violazione dei principi dell’Ordinamento federale, emerge cristallino dal tono del documento 15.06.2010, sottoscritto anche dallo ZANIER, con cui il sig. TONIZZO si impegnava “a non procedere a nessuna denuncia verso la FIGC” nei suoi confronti. Lo stesso ZANIER, poi, come emerge dalla conoscenza diretta che questa C.D.T. può vantare per aver avuto accesso al sito internet www.virtus-corno.it e ad alcuni articoli mai smentiti pubblicati sulla stampa locale (da ultimo “Messaggero Veneto 09.09.2011 servizio di Giorgio Micoli dal titolo “Tra novità e incognite anche i giovani di nuovo in campo”) assume tutt’oggi funzione di “dirigente VIRTUS” (nell’articolo di stampa) e di “direttore sportivo” per le squadre della VIRTUS CORNO Allievi regionali, Giovanissimi regionali, Sperimentali A e Sperimentali B (nel sito internet), pur privo di tesseramento FIGC. Interpretando tale condotta, la C.D.T. legge lo spregio verso l’Ordinamento sportivo e quel tentativo di impunità che lo Statuto Federale, nel suo art. 16, contrasta come segue: È vietato il tesseramento di chiunque si sia sottratto volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento a un procedimento disciplinare instaurato o a una sanzione irrogata nei suoi confronti. Lo stesso deferito, allorché era presidente della ASD. DONATELLO CALCIO, aveva poi già subito da questa C.D.T. una inibizione per una condotta analoga: ”per aver concorso o, comunque, consentito” che un proprio allenatore (per giunta squalificato) assumesse ruoli tecnici per più di una società sia pure occasionalmente, collaborando per altra società nella selezione dei giovani calciatori, svolgendo attività comunque collegata al trasferimento ed al collocamento di calciatori tesserati per altre società (in C.U.29 del 27.11.2008). Sotto il profilo sanzionatorio, l’indice di riprovevolezza dei fatti addebitati all’incolpato che vanno a frustrare l’opera basale delle società sportive ed a minare nell’intimo i rapporti tra affiliate, la molteplicità degli episodi attribuitigli, l’effettivo risultato raggiunto (la Procura Federale ha accertato che il DONATELLO ha dovuto “registrare, complessivamente, il mancato tesseramento nella stagione in corso di 49 calciatori, tutti transitati nella VIRTUS CORNO”), il precedente disciplinare ricordato dalla C.D.T., e il grado di spregio della normativa palesato dal sig. ZANIER che continua ad operare pur privo di tesseramento, fanno ritenere congrua la sanzione come da dispositivo. Quanto sig. Giorgio CLOCHIATTI, Presidente della ASD. VIRTUS CORNO, si osserva quanto segue. Il Presidente viene chiamato a rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, per aver consentito o comunque non impedito che lo ZANIER svolgesse opera di indebito proselitismo e redigesse e facesse sottoscrivere accordi in contrasto con la normativa federale con il Presidente dell’ASD. DONATELLO CALCIO. Si rende necessaria una premessa. Da quanto dichiarato dal TONIZZO è emerso che il CLOCHIATTI e lo ZANIER decisero di comune accordo, nel luglio 2008, di acquisire la VIRTUS CORNO. Riferisce il TONIZZO che tale operazione era stata dagli stessi giustificata nell’intento di dare uno sbocco professionale ai migliori calciatori della DONATELLO. Lo ZANIER stesso ha dichiarato di aver sottoscritto, quando ancora era Presidente della DONATELLO, un accordo che prevedeva il passaggio dei migliori calciatori della DONATELLO alla VIRTUS CORNO, al fine di consentire loro di militare nella prima squadra (Categoria Eccellenza). In tale intricato sistema di rapporti tra le due società si inserisce anche il fatto che lo ZANIER, una volta dimessosi dalla carica di Presidente del DONATELLO, ha, di fatto, collaborato contemporaneamente con le due società (Cfr. dichiarazioni dello ZANIER stesso e del TONIZZO). Tale essendo la situazione, risulta evidente che il CLOCHIATTI fosse consapevole delle intenzioni e dell’attività portata avanti dallo ZANIER, e le abbia appoggiate, se non addirittura fatte proprie. In ogni caso, è stato lo stesso CLOCHIATTI, in sede di escussione innanzi alla Procura Federale, a confermare di essere stato a conoscenza dell’opera di proselitismo svolta dallo ZANIER, giustificandola e legittimandola, a suo dire, sulla base degli accordi esistenti tra lo ZANIER e il TONIZZO, che si sarebbero divisi il “parco calciatori”. Ciò non bastasse ancora, il Vice Presidente dell’ASD. Polisportiva Codroipo ha riferito di aver informato il CLOCHIATTI del comportamento scorretto tenuto dallo ZANIER, senza ottenere, però, alcuna reazione da parte del Presidente della VIRTUS stesso. Atteso un tanto, ed in assenza di cause di esclusione della colpa, appare pacifica la sussistenza di responsabilità disciplinare del deferito. Rileva, ai fini della quantificazione della sanzione, la condotta del deferito sig. CLOCHIATTI che, pur nella sua veste di Presidente, ha dichiarato alla C.D.T. di avere una posizione “defilata” nell’organigramma societario e di non essere in grado di riferire se il sig. ZANIER collabori o meno ancor oggi con la ASD. VIRTUS CORNO. Tenuto conto sia della gravità dei fatti addebitati sia della ricordata condotta tenuta dal deferito in sede di audizione innanzi alla C.D.T., ritiene questa C.D.T. di determinare la sanzione come da dispositivo. Quanto alla ASD. VIRTUS CORNO, alla fondatezza delle violazioni ascritte sia al sig. ZANIER sia al suo Presidente, sig. CLOCHIATTI consegue la responsabilità rispettivamente oggettiva e diretta, della società. La pena viene determinata come da dispositivo, in considerazione sia della duplicità della tipologia delle responsabilità accertate (diretta ed oggettiva) sia della gravità delle condotte oggetto di deferimento, sia infine della condotta processuale del deferito ZANIER, non comparso né difesosi, e del Presidente che ha affermato di non essere in grado di conoscere la permanenza del rapporto di collaborazione con il sig. ZANIER. Quanto al sig. Enrico TONIZZO, Presidente dell’ASD. DONATELLO Calcio, deve esserne affermata la responsabilità per i fatti allo stesso addebitati. Pacifica è la prova circa l’avvenuta sua sottoscrizione delle scritture private sopra meglio descritte, sulla base delle quali egli ha consentito allo ZANIER di portare avanti la sua opera di proselitismo. Pacifica la materialità dei fatti, è necessario valutare la sussistenza di eventuali cause di esclusione della colpa. Si rende, però, necessaria una premessa. In sede di indagini è emerso che il sig. ZANIER, dopo aver ricoperto per quattro anni la carica di Presidente della ASD. DONATELLO Calcio, decise di dimettersi, successivamente continuando “a collaborare seppur saltuariamente con l’ASD DONATELLO e anche sporadicamente ho fornito analoga collaborazione con il settore giovanile della VIRTUS - CORNO” (circostanza dallo stesso riferita in sede di audizione innanzi alla Procura Federale). La carica di Presidente era stata, quindi, assunta dal sig. TONIZZO – prima Vice Presidente -, mentre la carica di VicePresidente veniva attribuita alla moglie dello ZANIER stesso. Dalle dichiarazioni del TONIZZO emergeva, inoltre, che nel Consiglio Direttivo erano inserite due persone legate al sig. ZANIER. Il Presidente TONIZZO, a giustificazione dell’avvenuta sottoscrizione, ha dichiarato, in sede di seconda convocazione innanzi alla Procura Federale, di aver proceduto alla firma dei predetti accordi al fine di ottenere le dimissioni del Consiglio Direttivo e di poterne costituire uno nuovo, con elementi di sua fiducia: a siffatta circostanza non può, però, in alcun modo essere riconosciuta efficacia scusante. L’istruttoria svolta dalla Procura Federale e i documenti dimessi consentono, quindi, da un lato, di ritenere provata la materialità del fatto oggetto di incolpazione e, dall’altro, di escludere la sussistenza di eventuali cause di esclusione della colpa. La determinazione della sanzione è stata fatta tenendo conto, in positivo, del fatto che l’indagine è scaturita proprio dall’esposto del deferito, ma anche, in negativo, del fatto che lo stesso ha atteso mesi prima di agire e non ha ritenuto di riferire immediatamente l’avvenuta sottoscrizione delle due scritture. E ciò sebbene il TONIZZO stesso si sia giustificato affermando di non aver proceduto subito per non alterare i rapporti interpersonali con lo ZANIER. La sanzione è stata, quindi, determinata come da dispositivo. Quanto alla ASD. DONATELLO: acclarata la responsabilità del sig. TONIZZO, non può essere posta in contestazione la responsabilità diretta della ASD. DONATELLO CALCIO. Congrua appare la richiesta formulata dalla Procura Federale nei suoi confronti, anche alla luce dei principi affermati dalla giustizia sportiva in materia di responsabilità diretta e delle considerazioni svolte sul comportamento del suo Presidente. Atteso quanto sopra, la C.D.T., visto l’art. 23, comma 2, CGS, decide - di inibire il Sig. Marco ZANIER, attualmente non tesserato, per anni 4 (quattro); - di inibire il Presidente della ASD. VIRTUS CORNO, Sig. Giorgio CLOCHIATTI, per anni 2 (due); - di comminare alla società ASD. VIRTUS CORNO l’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00); - di inibire il Presidente della ASD. DONATELLO CALCIO, Enrico TONIZZO, per mesi 6 (sei); - di comminare alla società ASD. DONATELLO CALCIO l’ammenda di € 750,00 (settecentocinquanta/00).
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