COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 20/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico del sig. Eliano PELLARINI e della ASD TARCENTINA CALCIO.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 32 del 20/10/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico del sig. Eliano PELLARINI e
della ASD TARCENTINA CALCIO.
Con raccomandata 24 giugno 2011, il Sostituto Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del
Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale:
• il sig Eliano PELLARINI, Presidente della ASD TARCENTINA CALCIO, per rispondere della
violazione di cui all’art. 1, comma I, del C.G.S., con riferimento all’art. 24, comma 1 lett c del
regolamento LND, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. nr. 1 del Comitato Regionale
Friuli Venezia Giulia relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al
Campionato di “1^ Categoria” entro il termine “ordinatorio” fissato dal predetto Comunicato Ufficiale. In
particolare per “non aver rispettato il termine ordinatorio fissato per la presentazione di regolare
attestazione di disponibilità di un impianto sportivo omologato in vista dell’iscrizione al Campionato
2010/2011”.
• la ASD TARCENTINA CALCIO, per responsabilità diretta ex art. 4 comma I del C.G.S, in
conseguenza degli addebiti ascritti al proprio Presidente.
Il dibattimento. Convocati ritualmente dal Presidente della C.D.T. la Società e il tesserato deferiti,
nonché la Procura Federale per la riunione del 13 ottobre 2011, nessuna difesa scritta è pervenuta entro
i termini.
All'udienza del 13 ottobre 2011, dinanzi all’intestata Commissione sono comparsi: la Procura Federale
rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA; il deferito sig. Eliano
PELLARINI, Presidente della società deferita all’epoca dei fatti contestati e l’attuale Presidente
Emanuele Cum in rappresentanza della ASD TARCENTINA CALCIO.
Dato luogo alla discussione, le parti all’esito della stessa concludevano come in appresso, facendo
verbalizzare le proprie dichiarazioni.
Le conclusioni. Il sig. Eliano PELLARINI per sé e l’attuale Presidente Emanuele CUM per la società
rappresentata chiedevano entrambi di poter definire il giudizio ai sensi dell’art. 23 C.G.S., con
applicazione della sanzione in misura ridotta come di seguito determinata, con il consenso del
rappresentante della Procura Federale:
- Quanto al sig. Eliano PELLARINI: inibizione per giorni 10 (dieci) (pena base gg 15 di inibizione ridotta
ex art. 23 CGS)
- Quanto alla ASD TARCENTINA CALCIO: € 80,00 (ottanta) di ammenda, (pena base € 120,00 di
ammenda ridotta ex art. 23 CGS)
La motivazione: La responsabilità degli incolpati in ordine ai fatti loro ascritti nel deferimento della
Procura Federale appare pacifica.
Invero, il C.U. nr. 1 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia stabiliva espressamente che le Società
dovessero provvedere, entro il termine “ordinatorio” del 20.07.2010, a curare tutti gli adempimenti
necessari per l’iscrizione ai Campionati di appartenenza (nel caso di specie, 1^ Categoria), precisando,
altresì, che l’eventuale inosservanza del sopradescritto termine avrebbe costituito illecito disciplinare.
L’istruttoria svolta dalla Procura Federale, i documenti dimessi e l’assenza di contestazione, da parte dei
deferiti, circa i fatti loro addebitati, consentono, da un lato, di ritenere provata la materialità del fatto
oggetto di incolpazione e, dall’altro, di escludere la sussistenza di eventuali cause di esclusione della
colpa.
Atteso quanto sopra, la C.D.T., ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni indicate,
visti gli artt. 23 e 24 CGS,
decide
- di inibire il Sig. Eliano PELLARINI per giorni 10 (dieci);
- di comminare alla società ASD TARCENTINA CALCIO l’ammenda di € 80,00 (ottanta).
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