COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 42/LND del 22/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. BRUNO CAMERINI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA A.S.D. ALBALONGA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 5 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.S.D. ALBALONGA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 42/LND del 22/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. BRUNO CAMERINI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA A.S.D. ALBALONGA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 5 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.S.D. ALBALONGA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S. Il Presidente del Comitato Regionale Lazio, con nota dell’8.3.2011, ha comunicato alla Procura Federale che il Presidente della A.S.D. ALBALONGA, Sig. CAMERINI BRUNO, in data 6.3.2011, nel corso della trasmissione televisiva “SPORT IN ORO”, ha usato espressioni ritenute lesive della onorabilità del Presidente del Comitato Regionale Arbitri del Lazio, Sig. CECCARELLI NAZZARENO. Le lamentele del CAMERINI sono emerse per i fatti accaduti nella gara ALBALONGA – PALESTRINA, perduta con il punteggio di 0 – 1 dalla squadra di casa. Dalle indagini esperite dall’incaricato della Procura Federale, è risultato che, dalla trascrizione del DVD, relativo al testo dell’intervista rilasciata dal Presidente Camerini, si evince che questi affermava di essere stanco, poiché nel calcio avvengono cose per lui insopportabili e di non avere più la forza di tollerarne le ingiustizie di vario genere, come quella capitata ad un ragazzo che aveva subito una gomitata volontaria al volto, tanto da essere trasportato all’Ospedale per la frattura del setto nasale, e l’arbitro, pur vedendo il sangue ed annotando la sostituzione del malcapitato, non aveva ammonito l’avversario responsabile. Il CAMERINI, nel prosieguo dell’intervista, ha anche affermato che essendo il Designatore residente ad Albano, questi per non dimostrare favoritismi per la squadra dell’ALBALONGA, adottava decisioni particolari nelle designazioni arbitrali, che sfavorivano sempre la sua squadra, designando arbitri non all’altezza di dirigere tali incontri. Nell’intervista ha anche affermato che “non si presterà mai ad offrire 5.000 o 10.000 Euro a squadre che dovranno giocare contro il PALESTRINA, RIETI, CIVITAVECCHIA o PISONIANO e che di tutto ciò è disponibile a riferire alla Procura Federale”. Ciò è avvenuto e nel corso dell’audizione il CAMERINI, dimissionario dalla carica di Presidente dal 4.6.2011, non ha fatto altro che confermare il contenuto dell’intervista rilasciata a Rete Oro, precisando che la frase da lui pronunciata in merito ai soldi offerti ad alcune Società, si riferiva a dicerie apprese, senza alcun riscontro, circa comportamenti contrari alle Norme Federali. La Procura Federale, in relazione a quanto sopra esposto, pur tenendo conto che le affermazioni del CAMERINI sono state rilasciate in un momento di particolare sconforto, ha ritenuto che lo stesso abbia violato il contenuto delle norme indicate in titolo, e che la Società ALBALONGA, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S., sia direttamente responsabile. All’udienza era presente il Rappresentante della Procura, mentre la Società ALBALONGA faceva pervenire nei termini una memoria difensiva, nella persona dell’attuale Presidente RAFFAELE RUSSO e dell’ex Presidente BRUNO CAMERINI. I Presidenti, con scritti molto articolati e dettagliati, richiedevano l’archiviazione del procedimento, preliminarmente perché il CAMERINI non è più un tesserato della Società e pertanto non perseguibile ai fini disciplinari, negando altresì di poter configurare nelle dichiarazioni rese dal CAMERINI la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. La Procura Federale, preso atto delle deduzioni difensive, insiste per l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo l’inibizione per 4 mesi a carico del Sig. BRUNO CAMERINI e l’ammenda di € 500,00 a carico della Società A.S.D. ALBALONGA, per le violazioni loro ascritte. La Commissione Disciplinare ritiene che i fatti posti a base del deferimento sono ampiamente comprovati dagli atti in possesso e, ritiene comunque che, considerato il momento di particolare sconforto del CAMERINI evidenziato anche dall’Organo Requirente, il provvedimento a Suo carico possa essere lievemente mitigato, mentre ritiene del tutto congrua l’ammenda di € 500,00 richiesta dalla Procura Federale, a carico della Società. Tanto premesso, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di affermare la responsabilità dei soggetti deferiti per le violazioni loro ascritte e di comminare l’inibizione per mesi 3 a carico del Sig. BRUNO CAMERINI e l’ammenda di € 500,00 a carico della Società A.S.D. ALBALONGA. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito. Le sanzioni irrogate decorrono dal giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione.
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