COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 47/LND del 29/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. BARBABELLA FRANCESCO, GIA’ ALLENATORE DELLA S.S. COLLEFERRO CALCIO, DEL SIG. TALONE LORIS, PRESIDENTE DELLA SS.S. COLLEFERRO CALCIO DURANTE LA STAGIONE SPORTIVA 2008-2009 E DELLA SOCIETA’ S.S. COLLEFERRO CALCIO.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 47/LND del 29/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. BARBABELLA FRANCESCO, GIA’ ALLENATORE DELLA S.S. COLLEFERRO CALCIO, DEL SIG. TALONE LORIS, PRESIDENTE DELLA SS.S. COLLEFERRO CALCIO DURANTE LA STAGIONE SPORTIVA 2008-2009 E DELLA SOCIETA’ S.S. COLLEFERRO CALCIO. La Procura Federale della F.I.G.C. deferiva, con atto del 12 luglio 2011, alla Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. Barbabella Francesco, già allenatore della S.S. Colleferro Calcio, per violazione dell’articolo 1 comma 1 del CGS anche in relazione all’articolo 94 lett. a) e b) delle NOIF, del Sig. Talone Loris, presidente della S.S. Colleferro Calcio, durante la stagione sportiva 2008-2009, per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS, in relazione all’articolo 94 lett. a) e b) delle NOIF, e della società S.S. Colleferro Calcio per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’articolo 4 comma 1 e 2 del CGS, per le violazioni rispettivamente ascritte ai propri tesserati. I fatti di cui al deferimento iniziano con la denuncia al Collegio Arbitrale dell’allenatore Barbabella che eccepiva il mancato rispetto da parte della società Colleferro dell’accordo economico intervenuto per la conduzione della prima squadra nella stagione sportiva 2008-2009. Il denunciante lamentava la mancata corresponsione di tutti i mesi del rimborso spese pattuito per € 800 mensili. Nel procedimento si costituiva il Colleferro, con il presidente Talone, che eccepiva come il Barbabella avesse invece percepito una cifra ben maggiore di quella pattuita per iscritto in quanto aveva incassato un assegno di € 1.100,00 percepito come premio tesseramento, cinque assegni di € 3.500,00 detenuti a garanzia dell’importo pattuito, ed un ulteriore assegno di € 5.000,00 consegnato sempre a garanzia e ciò malgrado l’esonero intervenuto nel corso del campionato. Il Barbabella contestava tale difesa della società, sostenendo che gli assegni in questione, tratti sul conto personale del presidente Talone, non erano relativi al pagamento delle prestazioni come allenatore, ma onoravano dei debiti di gioco contratti dal Talone in tre partite a poker svoltesi presso la sede del Colleferro. Il Talone, a sua volta, contestava tale circostanza, sostenendo di non aver mai giocato a Poker e men che meno con l’allenatore Barbabella. La Commissione Vertenze rimetteva gli atti alla Procura per approfondire le indagini del caso e l’Organo Inquirente, dopo approfondite indagini, concludeva, convalidando di fatto le difese del presidente Talone e sostenendo che non si era raggiunta alcuna prova sull’effettuazione delle tre partite a poker dedotte dal Barbabella. La Commissione, di conseguenza, respingeva le istanze dell’allenatore e deferiva alla Procura Federale l’allenatore per aver denunciato falsamente la mancata corresponsione degli emolumenti pattuiti e lo stesso allenatore ed il presidente Talone per aver pattuito compensi in deroga agli accordi scritti depositati. La Procura, ritenuta la fondatezza della denuncia, a sua volta, deferiva alla Commissione Disciplinare i due tesserati per le motivazioni già esposte e la società per responsabilità diretta delle violazioni ascritte al suo presidente e per responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte al suo tesserato allenatore. La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava ai deferiti il termine per deposito di eventuali memorie difensive. I deferiti non facevano pervenire alcuna memoria difensiva ed alla riunione compariva il solo delegato dell’allenatore Barbabella che eccepiva l’incompetenza della Commissione Disciplinare per essere competente la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico. Rilevava altresì che i fatti non risultavano provati in quanto erano stati sentiti solo tesserati del Colleferro. La Procura Federale riteneva invece competente la Commissione Disciplinare Territoriale adita e concludeva per l’affermazione di responsabilità di tutti i soggetti deferiti richiedendo per l’allenatore Barbabella la squalifica di mesi 9, per il dirigente Talone la inibizione per mesi 6 e per la società Colleferro € 600,00 di ammenda. Ritiene la Commissione, preliminarmente, che sussista la propria competenza proprio in rapporto al riparto di competenza stabilito dall’articolo 36 del Regolamento del Settore Tecnico che enumera le violazioni per le quali è competente la Commissione domestica, articoli 33 comma 2, 35 comma 3, 37 e 38 dello stesso regolamento, rimanendo invece gli Organi di Giustizia delle Leghe competenti per tutte le altre violazioni inerenti all’attività agonistica. Non vi è dubbio che le violazioni contestate al Barbabella non attengono alle norme sopra enumerate del Regolamento del Settore Tecnico ma sono direttamente riferite alla violazione della norma disciplinare, prevista dall’articolo 1 del CGS, commessa nell’ambito di un procedimento innanzi alla Commissione Vertenze Economiche, e la violazione dell’articolo 94 lettere a) e b), per le quali non opera la riserva di competenza per la giurisdizione cosiddetta “domestica”. Affermata, quindi, la competenza della Commissione adita, vi è da rilevare che, nel merito, i fatti posti a presupposto del deferimento sono stati accertati nell’ambito di procedimenti innanzi ad Organi Federali, conclusisi con decisioni ormai passate in giudicato. Su tali fatti non può quindi riaprirsi una istruttoria probatoria e debbono essere considerati come accertati. E’ quindi evidente che il Barbabella ha, dolosamente, rappresentato fatti del tutti falsi nell’inoltrare un ricorso alla Commissione Vertenze, ed ha altresì esposto, ulteriormente, per sostenere il suo diritto fatti del tutto fantasiosi e sprovvisti di qualsiasi supporto probatorio e del tutto inverosimili. E’ altresì provato che lo stesso allenatore e la società, rappresentata dal Presidente Talone, avessero stipulato accordi economici sottobanco, rispetto all’accordo depositato in Lega, con ciò violando le previsioni dell’articolo 94 lettere a) e b) delle NOIF. A tali accertamenti non possono che conseguire le sanzioni in misura peraltro più congrua, rispetto al petitum, nei confronti sia del Barbabella che della società. Infatti l’allenatore ha pertinacemente tentato di stravolgere a suo favore le decisioni degli organi preposti alle vertenze economiche, dichiarando più volte il falso, e rappresentando circostanze e comportamenti disdicevoli da parte del presidente pro tempore della società Colleferro. Per tali fatti appare congrua la squalifica per anni uno a cui va aggiunta quella per sei mesi per la violazione dell’articolo 94 delle NOIF. Nel contempo la sanzione economica a carico della società deve essere commisurata alla gravità delle sanzioni irrogate ai tesserati ed, altresì, alla violazione dell’articolo 94 delle NOIF. Tutto ciò premesso DELIBERA Di ritenere tutti i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e per l’effetto di irrogare a carico dell’allenatore Francesco BARBABELLA la squalifica per anni uno e mesi sei ed a carico del Sig. TALONE Loris l’inibizione per mesi sei; di irrogare altresì alla società COLLEFERRO CALCIO l’ammenda di € 2.500,00. Le sanzioni irrogate decorrono dal giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione.
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