COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 63/LND del 20/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPES ARTIGLIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE VALENTINI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 13 DEL 6.10.2011 (Gara: SPES ARTIGLIO – MONTESPACCATO del 2.10.2011 – Campionato Allievi Regionali Eccellenza)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 63/LND del 20/10/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPES ARTIGLIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE VALENTINI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 13 DEL 6.10.2011
(Gara: SPES ARTIGLIO - MONTESPACCATO del 2.10.2011 – Campionato Allievi Regionali Eccellenza)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
tenuto conto che il comportamento del calciatore VALENTINI, così come risulta dal referto arbitrale, è caratterizzato da una grave carenza di sportività nei confronti dell’assistente di parte avversario, non giustificabile anche in presenza di eventuali provocazioni subite, come adombrato dalla ricorrente;
avuto riguardo che, in merito, la sanzione inflitta è ampiamente congrua in relazione agli addebiti mossi al VALENTINI, per cui appaiono incongrue le deduzioni della ricorrente.
Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione Disciplinare Territoriale
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società SPES ARTIGLIO e, conseguentemente, di confermare la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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