COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 65/LND del 21/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOSCIETA’ A.S.D. NUOVA SORIANESE CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA E AMMENDA DI € 200 A CARICO DELLA RECLAMANTE, DI INIBIZIONE FINO AL 4.11.2011 A CARICO DEL DIRIGENTE PAZIENZA GIANLUCA E DI SQUALIFICA PER UNA ULTERIORE GARA A CARICO DEL CALCIATORE CIAVATTIERI VALERIO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 64 DEL 20.10.2011 (Gara: NUOVA SORIANESE – BLERA del 2.10.2011 – Campionato di I Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 65/LND del 21/10/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOSCIETA’ A.S.D. NUOVA SORIANESE CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA E AMMENDA DI € 200 A CARICO DELLA RECLAMANTE, DI INIBIZIONE FINO AL 4.11.2011 A CARICO DEL DIRIGENTE PAZIENZA GIANLUCA E DI SQUALIFICA PER UNA ULTERIORE GARA A CARICO DEL CALCIATORE CIAVATTIERI VALERIO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 64 DEL 20.10.2011
(Gara: NUOVA SORIANESE – BLERA del 2.10.2011 – Campionato di I Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva:
la Società NUOVA SORIANESE CALCIO contesta la decisione assunta dal Giudice Sportivo relativa alla gara NUOVA SORIANESE – BLERA del 2.10.2011, nella quale si deduce l'irregolare partecipazione alla gara in oggetto del calciatore CIAVATTIERI VALERIO (NUOVA SORIANESE CALCIO) in quanto squalificato per 1 gara per recidività in ammonizione (IV Infrazione) come risulta dal C.U. n. 146 del 19.5.2011.
Afferma la reclamante che il citato calciatore CIAVATTIERI, all’epoca dei fatti tesserato per la società CENTRO ITALIA STELLA D’ORO, aveva titolo a partecipare alla gara in quanto la squalifica era stata scontata nella gara REAL TORBELLAMONACA – CENTRO ITALIA del 4.9.2011 - Campionato di Promozione, non essendo stato schierato in lista.
Fa altresì presente che lo stesso veniva trasferito dalla Società CENTRO ITALIA S.D. alla Società NUOVA SORIANESE CALCIO in data 15.9.2011.
Alla luce di quanto sopra, questa Commissione Disciplinare ritiene che le doglianze della reclamante appaiono assumibili.
Accertata dunque la regolarità della partecipazione del calciatore CIAVATTIERI VALERIO alla gara in epigrafe, questa Commissione
DELIBERA
Di accogliere il reclamo avanzato dalla Società NUOVA SORIANESE CALCIO annullando in toto le decisioni assunte dal Giudice Sportivo nel C.U. n. 64 del 20.10.2011 ripristinando così il risultato acquisito sul campo: NUOVA SORIANESE – BLERA 3 – 1 . La tassa reclamo va restituita.
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