COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 27/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 19 – Reclamo ASD Arci Pontecarrega avverso la squalifica del calciatore Vincenzo Cerminara fino al 31.05.2012 – Gara Rossiglionese – Arci Pontecarrega Calcio del 24.09.2011 Seconda Categoria. C.U. n.15 del 29.9.2011 D.P. Genova
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 21 del 27/10/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 19 - Reclamo ASD Arci Pontecarrega avverso la squalifica del calciatore Vincenzo Cerminara fino al 31.05.2012 - Gara Rossiglionese – Arci Pontecarrega Calcio del 24.09.2011 Seconda Categoria. C.U. n.15 del 29.9.2011 D.P. Genova
La Commissione Disciplinare,
•
letto il reclamo nel quale l’ASD Arci Pontecarrega lamenta ed eccepisce l’eccessività della squalifica inflitta al calciatore Vincenzo Cerminara;
•
visionati gli atti ufficiali dai quali risulta che il calciatore è stato espulso al 46° del p.t. perché contestando una decisione dell’arbitro gli rivolgeva frase ingiuriosa, minacciosa e blasfema. Alla
formalizzazione del provvedimento reiterava tale comportamento cercando di colpire l’arbitro con uno schiaffo, non riuscendovi per l’intervento dei compagni;
• ritenuto che il gesto, scevro di consumata violenza nei confronti dell’ufficiale di gara, debba essere sanzionato con la squalifica in misura più contenuta;
per questi motivi accoglie il reclamo e per l’effetto riduce la squalifica del calciatore Vincenzo Cerminara dal 31 maggio 2012 al 31 gennaio 2012. Dispone il riaccredito della tassa addebitata in conto.
